Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-06-15, n. 202305912
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Testo completo
Pubblicato il 15/06/2023
N. 05912/2023REG.PROV.COLL.
N. 05558/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5558 del 2019, proposto da:
Condominio di viale Colli Aminei n. 20 in LI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Gava, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
Comune di LI in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Fabio Maria Ferrari, Anna Pulcini e Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luca Leone in Roma, via Appennini, 46;
nei confronti
Condominio Arca Felice di Viale Colli Aminei 22, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Donato Lettieri e Garruto Erminio, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 7167/2018.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Condominio Arca Felice di Viale Colli Aminei 22 e del Comune di LI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Cons. Laura Marzano;
Uditi, nell'udienza straordinaria del giorno 7 giugno 2023, l’avvocato Gabriele Gava per parte appellante e l’avvocato Erminio Garruto per il controinteressato;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Condominio di Viale Colli Aminei n. 20 di LI ha impugnato la sentenza del 13 dicembre 2018, n. 7167, con cui il TAR Campania, in accoglimento del ricorso (straordinario, trasposto in sede giurisdizionale) del Condominio confinante, contraddistinto con il civico n. 22, ha annullato il permesso a costruire in sanatoria n. 307/2017 rilasciato all’ente condominiale appellante dal Comune di LI (con disposizione dirigenziale n. 727 del 27 aprile 2017), per la realizzazione di un ascensore esterno finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’annullamento è stato disposto in quanto è risultato che l’area su cui insiste il manufatto è di proprietà del Condominio del civico n. 22 sulla quale il Condominio del civico n. 20 gode della sola servitù di passaggio pedonale, con divieto di transito e sosta carrabile, come accertato con sentenza della Corte di appello di LI del 14 luglio 2017 n. 3317, passata in giudicato. Il TAR ha osservato che sebbene i titoli siano di regola rilasciati con salvezza dei diritti dei terzi, l’amministrazione ha sempre l’onere di verificare la legittimazione del richiedente e, dunque, se lo stesso vanti un titolo sull’area sulla quale intende realizzare (o ha realizzato) l’intervento.
Il Condomino appellante ha formulato quattro motivi.
Con il primo motivo ha dedotto la nullità della sentenza in quanto il TAR non si sarebbe avveduto che l’atto di opposizione e richiesta di trasposizione notificato dal Comune di LI era privo della firma del difensore in calce all’atto e nell’autentica della procura.
Con il secondo motivo sostiene che anche il titolare di servitù possa chiedere il rilascio del titolo edilizio specie quando si tratti di intervento necessario ad eliminare le barriere architettoniche, come nel caso di specie, in cui nel Condominio appellante risiede un soggetto portatore di handycap .
Con il terzo motivo deduce che il permesso in sanatoria riguarderebbe soltanto la realizzazione delle aperture sulla facciata del Condominio n. 20, mentre la realizzazione dell’ascensore sarebbe stata assentita mediante il silenzio assenso formatosi sulla SCIA depositata in Comune il 22 marzo 2016 i cui effetti, trattandosi di atto non impugnato, si sarebbero consolidati. Né, a dire dell’appellante, sarebbe possibile rimuovere la SCIA, stante il decorso di oltre 18 mesi dal suo rilascio