Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-03-06, n. 201501137
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N. 01137/2015REG.PROV.COLL.
N. 06039/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6039 del 2014, proposto da:
Ministero della Giustizia, Casa Circondariale di Cagliari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro-tempore
, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
contro
C R;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Sardegna - Cagliari: Sezione II n. 00268/2014, resa tra le parti, concernente accesso ai documenti circa documentazione medica durante il periodo di detenzione;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015 il Cons. A M e udito per la parte appellante l'Avv. dello Stato Bruni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Sig. C R, dopo essere stato detenuto presso la Casa Circondariale di Cagliari dal novembre 2010 all’aprile del 2011 per effetto di una misura di custodia cautelare in carcere, veniva successivamente scarcerato e prosciolto dai reati al medesimo ascritti con sentenza di assoluzione n. 1469/2012.
Intenzionato ad ottenere la riparazione per ingiusta detenzione ex artt.314 e 315 c.p.p. formulava nei confronti della Casa Circondariale di Cagliari dove era stato ristretto domanda di accesso alla propria documentazione medica attestante le terapie sanitarie praticate durante il periodo di detenzione.
In assenza di riscontro a tale richiesta il sig. R proponeva ricorso ex art.116 c.p.a al Tar della Sardegna volto a veder annullato il silenzio- diniego formatosi sulla sua istanza, con condanna dell’Amministrazione a consentire l’estrazione di copia dei documenti oggetto di relativa domanda di accesso
L’adito Tribunale amministrativo con sentenza n. 268/2014 accoglieva il proposto ricorso e statuiva l’obbligo della Casa circondariale di Cagliari di rilasciare la documentazione richiesta dal ricorrente.
Avverso tale decisum è insorto il Ministero della Giustizia deducendo a sostegno del proposto gravame, i seguenti motivi:
1) violazione e/o falsa applicazione dell’art.25 2° comma legge n.241/90 nonché del DPCM 1 agosto 2008 (trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie in materia di sanità penitenziaria) errore su un punto decisivo della controversia , erroneità ed illogicità della motivazione;
2) violazione e falsa applicazione degli artt.2 c.p.a. e 11 Cost. nonché degli artt.28 comma 3, 51 c.p.a. e per effetto dell’art.39 c.p.a. e degli artt.99, 101 e 112 c.p.c. violazione dei principi fondamentali in materia di contraddittorio e corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ultrapetizione e nullità della sentenza;
3) erroneità, illogicità ed irragionevolezza della pronuncia di condanna alle spese.
Alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2015 la causa è stata introitata per la decisione.
Tanto premesso, si può passare all’esame del merito dell’appello.
Esso è infondato.
Il nucleo fondante del thema decidendum consiste nello stabilire se l’Amministrazione carceraria rappresentata in particolare dalla Casa Circondariale di Cagliari, alla quale è stata rivolta la domanda di accesso ai documenti per cui è causa, deve essere individuata o meno quale soggetto passivo dell’ actio ad exhibendum attivata dal sig. R.
Ad avviso di questo giudice d’appello al suddetto quesito deve darsi positiva risposta.
Parte appellante con i due mezzi d’impugnazione da trattarsi congiuntamente per l’intima connessione esistente fra gli stessi, sostiene il difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione carceraria in ragione dell’entrata in vigore del