Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-06-14, n. 202305869
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Testo completo
Pubblicato il 14/06/2023
N. 05869/2023REG.PROV.COLL.
N. 03528/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3528 del 2021, proposto da L C, rappresentato e difeso dagli avvocati R M L e R M, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e Ufficio scolastico regionale per la Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - sede di Catanzaro (sezione seconda) n. 1915/2020
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e dell’Ufficio scolastico regionale per la Calabria;
Viste le memorie tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2023 il consigliere Fabio Franconiero, sull’istanza di passaggio in decisione di parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante Cosentino Luca, che all’esito dell’esame di maturità scientifica presso l’istituto di istruzione Silvio Lopiano di Cetraro, nell’anno scolastico 2018/2019, ha conseguito il punteggio di 100/100, ha impugnato nel presente giudizio il verbale in data 11 agosto 2020 della sottocommissione d’esame, nella parte in cui non gli è stata attribuita la lode.
2. La valutazione era espressa in esecuzione del giudicato tra il medesimo appellante e l’amministrazione scolastica, di cui alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - sede di Catanzaro del 13 novembre 2019, n. 1892, con cui era stato accolto un precedente ricorso del signor Cosentino contro una prima mancata attribuzione della lode, giudicata illegittima dalla sentenza ora richiamata per carenza di motivazione. Nel riesercizio del potere di valutazione dello studente la sottocommissione nuovamente insediatasi motivava il diniego della lode nei seguenti termini: « in sede di colloquio di esame si è rilevata la mancanza di particolari capacità critiche e di rielaborazione così come previsto nei criteri di attribuzione della lode ».
3. In primo grado, davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - sede di Catanzaro, il ricorso contro il nuovo giudizio è stato respinto con la sentenza in epigrafe.
4. Nella motivazione così espressa a giustificazione del diniego di lode impugnato, ad integrazione di quella accertata come mancante all’esito del primo contenzioso tra le parti, la sentenza non ha ravvisato i profili di scorretto esercizio della discrezionalità spettante all’organo ministeriale dedotti dal ricorrente, nei limiti in cui nella presente sede giurisdizionale di legittimità questa si presta ad essere oggetto di sindacato. A questo riguardo ha statuito che ai fini dell’attribuzione della lodo viene valutato « un quid pluris rispetto ai voti, pur eccellenti, riportati dal candidato », riferibile ad « una sua acquisita capacità personale di comprensione e relazione col mondo che esula, senza ovviamente poterne prescindere, dalle conoscenze conseguite in relazione al percorso di studi affrontato », che la sottocommissione ministeriale ha insindacabilmente non riscontrato nel ricorrente.
5. Contro la sentenza di primo grado quest’ultimo ha proposto il presente appello, al quale resiste l’amministrazione scolastica, costituitasi come in epigrafe.
DIRITTO
1. Con un primo ordine di censure l’appello contesta che possa ritenersi adeguata la motivazione espressa dalla sottocommissione d’esame in sede di esecuzione del giudicato di annullamento, attraverso l’apodittico riferimento alla mancanza di particolari capacità critiche e di rielaborazione, dal quale - si sostiene, contrariamente a quanto statuito dalla sentenza - non sarebbero ricavabili le « concrete ragioni » a base della mancata attribuzione della lode.
2. Con un distinto ordine di censure si assume erronea la sentenza per avere considerato non sindacabile sul piano della legittimità amministrativa il giudizio della sottocommissione d’esame, quando dal raffronto con i giudizi delle prove di maturità svolte dal ricorrente, nei quali sono state espresse valutazioni favorevoli riferite alle capacità critiche dello studente, emergerebbe invece una contraddittorietà di giudizi.
3. Si conclude infine nel senso che pur nell’ambito di un’attività connotata da discrezionalità tecnica, il descritto operato dell’organo preposto alla valutazione farebbe emergere nel caso di specie sintomi di scorretto esercizio del potere di apprezzamento, sindacabili nella presente sede giurisdizionale amministrativa.
4. Le censure così sintetizzate sono fondate nei termini che seguono.
5. Dalla pacifica premessa della sindacabilità in sede giurisdizionale amministrativa dei giudizi discrezionali dell’amministrazione solo attraverso figure sintomatiche di eccesso di potere in grado di denotare con evidenza l’esercizio scorretto del margine di apprezzamento riservato all’amministrazione stessa, la sentenza non ha tratto le dovute conseguenze nel caso concreto. Infatti, come al riguardo si deduce nell’appello, la « mancanza di particolari capacità critiche e di rielaborazione » posta a giustificazione del diniego di lode impugnato contrasta con l’antitetica valutazione espressa dalla commissione ministeriale in sede di correzione delle prove di maturità svolte dal ricorrente, scritte e orali, ed in particolare dalle griglie contenute nei relativi verbali, da cui risultano plurimi giudizi positivi sulle capacità critiche dello studente.
6. Benché in astratto non correlato in forza di automatismo ai voti ottenuti nelle prove d’esame e al complessivo percorso scolastico dello studente, il giudizio in sede di attribuzione della lode formulato nel caso oggetto del presente giudizio risulta dunque motivato in modo apodittico e tale da non rendere percepibili le reali ragioni dell’opposta valutazione rispetto alle prove d’esame.
7. Per effetto dell’illegittimo diniego di attribuzione della lode quale accertato nel presente giudizio, che come sopra esposto segue ad un precedente contenzioso con il medesimo esito favorevole al ricorrente, deve ritenersi che l’amministrazione scolastica abbia esaurito la propria discrezionalità sul punto. Dopo infatti essersi sottratta all’obbligo di motivare le ragioni del diniego, in sede di riesercizio del potere quest’ultima ha opposto una motivazione inconsistente e tautologica, la quale denota l’assenza di effettive ragioni ostative. Risulta dunque applicabile alla presente fattispecie contenziosa il principio cosiddetto del one shot temperato, elaborato dalla giurisprudenza amministrativa allo scopo di contemperare la riserva di amministrazione rispetto a giudizi di carattere discrezionale con il valore fondamentale dell’effettività della tutela giurisdizionale (art. 1 cod. proc. amm.), che consente all’amministrazione pubblica vistasi annullare un proprio atto di rideterminarsi, tuttavia una sola volta, con il conseguente onere di riesaminare l’affare nella sua interezza e di sollevare in quella tutte le questioni che ritenga rilevanti (di recente in questo senso: Cons. Stato, II, 4 agosto 2022, n. 6829;22 aprile 2022, n. 3113;V, 27 settembre 2021, n. 6474;VI, 4 maggio 2022, n. 3480;25 febbraio 2019, n. 1321). Pertanto, dal presente annullamento deriva che l’amministrazione scolastica resistente dovrà limitarsi ad una mera attività materiale di attribuzione della lode al ricorrente.
8. L’appello deve pertanto essere accolto, per cui in riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento del ricorso vanno annullati gli atti con essi impugnati, nei termini poc’anzi esposti. Le spese del doppio grado di giudizio sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.