Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-05-11, n. 202002963

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-05-11, n. 202002963
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202002963
Data del deposito : 11 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/05/2020

N. 02963/2020REG.PROV.COLL.

N. 03492/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3492 del 2012, proposto da Da S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato G P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, p.zza Borghese, 3,

contro

il Comune di Taranto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato V C M D Sasso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dei Pontefici, 3,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 1846/2011, resa tra le parti, concernente la determinazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) per l’anno 2010.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all’udienza pubblica del 5 maggio 2020, il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e dati per presenti, ai sensi dell’art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27) gli avvocati delle parti costituite in appello;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, Sez. II, con sentenza del 25 ottobre 2011, n. 1846, ha respinto il ricorso proposto dall’attuale parte appellante per l’annullamento della delibera di Giunta comunale n. 46 del 16 aprile 2010, avente ad oggetto: “ Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni, riconferma tariffa applicata nell’anno 2009 per l’anno 2010 ” e della delibera del Consiglio comunale n. 42 del 18 maggio 2010, avente ad oggetto: “ Tarsu, modifica Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ”.

Secondo il TAR, sinteticamente:

- il Comune di Taranto ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario e, ai sensi dell’art. 251, comma 5, d.lgs. n. 267-2000, gli enti in tale condizione sono tenuti ad applicare, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio, per il periodo di cinque anni, decorrente dall’anno dell’ipotesi di bilancio riequilibrato (il Decreto del Ministero dell’Interno con il quale è stato approvato il bilancio stabilmente riequilibrato del Comune di Taranto è del 25 maggio 2007);

- non trova riscontro nella documentazione versata in atti quanto dedotto dalla società ricorrente in ordine alla inclusione nel costo di gestione del servizio di voci di spesa di natura differente, che vi avrebbero dovuto essere escluse (pulizia e lavaggio aree cimiteriali;
pulizia e lavaggio aree adibite a parchi e giardini;
pulizia spiagge;
etc.);

- la deliberazione che determina annualmente le tariffe della TARSU costituisce un allegato obbligatorio del bilancio di previsione e nella determinazione delle tariffe il Comune deve sì tener conto dei costi previsti per la gestione dei servizio, ma anche delle entrate che si prevede di accertare, in relazione alle dichiarazioni e alle variazioni intervenute con riguardo ai soggetti passivi del tributo nonché alle variazioni nella quantità di produzione dei rifiuti;

- alla deliberazione che ha determinato le tariffe TARSU per l’esercizio 2010 risulta allegata una tabella recante le previsioni di entrata della TARSU per l’esercizio 2010, dalla quale emerge una previsione di minor entrata per € -OMISSIS-, in relazione ad esclusioni, ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. n. 507-1993, e riduzioni per particolari condizioni di uso, ai sensi dell’art. 66 del d.lgs. n. 507-1993 (minori quantità di produzione rifiuti);

- stando così le cose, non è irragionevole che siano state confermate anche per il 2010 le stesse tariffe del 2009;

- del pari si palesa infondata la dedotta violazione degli artt. 3 e 6 d.P.R. n. 158-1999, in ordine al fatto che il tributo gestito dal Comune sia rapportato esclusivamente alla superficie occupata e non tenga conto della quota variabile, essendo quest’ultima parametrazione prevista per il regime della TIA, della quale peraltro il legislatore con atto di interpretazione autentica ha riconosciuto la natura non tributaria (art. 14, comma 33, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122);

- conformemente all’art. 68, comma 1, d.lgs. n. 507-1993 il Comune di Taranto si è dotato di apposito regolamento per l’applicazione della TARSU, approvato dall’organo consiliare;

- benché la potestà regolamentare dei Comuni sia attribuita al Consiglio comunale (fatta eccezione per il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi) e l’art. 61, comma 3- bis , d.lgs. n. 507-1993 demandi espressamente al regolamento la determinazione della percentuale del costo dello spazzamento, la successiva attribuzione alla Giunta comunale della determinazione delle tariffe tributarie (che pure originariamente era attribuita alla competenza dai Consigli comunali) esercita necessariamente una vis attractiva anche in ordine alla determinazione della percentuale del costo dello spazzamento;

- la deduzione del costo di spazzamento dal costo complessivo del servizio ha infatti una diretta incidenza sulla determinazione delle tariffe, avendo la evidente funzione di evitare che i contribuenti-utenti sopportino anche un costo (quello di spazzamento) connesso, ma distinto dal servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

- deve ritenersi conforme al nostro ordinamento giuridico la determinazione annuale del costo dello spazzamento unitamente alla deliberazione annuale delle tariffe TARSU da parte della Giunta comunale;

- del pari si rivela priva di fondamento la censura relativa alla dedotta carenza di motivazione della determinazione del costo di spazzamento nella misura minima del 5% del costo complessivo del servizio, atteso che, nel provvedimento impugnato, la Giunta dà conto del fatto che il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 maggio 2007, con il quale è stato approvato il bilancio stabilmente riequilibrato del Comune di Taranto, stabilisce espressamente che le tariffe TARSU debbono coprire integralmente i costi di gestione del servizio e che l’eventuale deduzione del costo del servizio di cui all’art. 61, comma 3- bis , d.lgs. n. 507-1993 dovrà essere determinata nella misura minima del 5%;

- la ricorrente richiama in maniera analitica le ipotesi di esenzione e di riduzione indicate dal Regolamento comunale, ma non fornisce alcun elemento concreto dal quale si possa inferire la erroneità della stima effettuata dalla Amministrazione e la incongruità della somma iscritta in bilancio, limitandosi a far rilevare che per la struttura alberghiera di cui è titolare essa paga quasi € -OMISSIS-;

- dall’unico elemento addotto, ossia l’ammontare della tassa posta a carico della struttura alberghiera ricorrente per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, non è possibile ricavare induttivamente alcuna evidenza probatoria in merito alla dedotta erroneità della stima effettuata dall’Amministrazione, non avendo la ricorrente formulato alcuna considerazione in merito alla entità numerica e quantitativa delle esenzioni e/o agevolazioni tributarie che hanno indotto l’Amministrazione comunale ad iscrivere in bilancio la somma di € -OMISSIS-.

L’appellante contestava la sentenza del TAR, eccependone l’erroneità e riproponendo, nella sostanza, anche se in senso critico rispetto alle asserzioni della sentenza del TAR, le censure contenute nel ricorso di primo grado.

Con l’appello in esame chiedeva l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si costituiva il Comune appellato, chiedendo il rigetto dell’appello.

All’udienza pubblica del 5 maggio 2020 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Rileva il Collegio che l’oggetto della presente controversia attiene alla legittimità degli atti con cui il Comune di Taranto ha determinato per l’anno 2010 le tariffe relative alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

Il Comune di Taranto, con la deliberazione di Giunta comunale n. 46-2010, ha accertato per il 2010 un costo di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti pari a euro -OMISSIS-, mentre il costo per l’anno 2009 era stato di euro -OMISSIS-.

A fronte di una riduzione del costo di esercizio del servizio pari a euro -OMISSIS-, il Comune ha stabilito di non variare le tariffe relative alla TARSU per l’anno 2010 rispetto a quelle per l’anno 2009.

2. Secondo parte appellante, l’accertata riduzione del costo di esercizio del servizio avrebbe dovuto portare la diminuzione delle tariffe proprio perché il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio.

Ritiene il Collegio che tale censura sia infondata.

Infatti, è pur vero, come sancito dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 10 ottobre 2012, n. 5325), che è illegittima la delibera di Giunta comunale avente ad oggetto la determinazione delle tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) emanata in violazione delle prescrizioni dettate dall’art. 61 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale stabilisce che il gettito complessivo della TARSU non può superare il costo di esercizio del servizio, per la cui determinazione deve essere dedotto un importo non inferiore al 5% e non superiore al 15% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

La scelta del Comune di non variare le tariffe

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