Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-01-15, n. 201400111

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-01-15, n. 201400111
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201400111
Data del deposito : 15 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08490/2007 REG.RIC.

N. 00111/2014REG.PROV.COLL.

N. 08490/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8490 del 2007, proposto dal:
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

A F, F P, M A, A L, A P P, V L, M M, G A, M C, D G T e M E, non costituitisi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sezione I, n. 3158 del 20 luglio 2006, resa tra le parti, concernente il riconoscimento dell’indennità per servizio esterno.

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2013, il Cons. Dante D'Alessio;Udita per la parte appellante, alla stessa udienza, l’avvocato dello Stato Paola Saulino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1.- Il T.A.R. per la Toscana, con sentenza della Sezione I, n. 3158 del 20 luglio 2006, ha accolto in parte il ricorso che era stato proposto dai signori A F, F P, M A, A L, A P P, V L, M M, G A, M C, D G T e M E, all’epoca addetti alla Polizia Postale di Grosseto, per l’accertamento del loro diritto a conseguire il supplemento di indennità di cui all'art. 12 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato), «per i turni di servizio esterno effettivamente espletati in forza di ordini formali di servizio, o comunque mediante regolare turnazione, a decorrere dal 1° luglio 1990, con la maggiorazione, trattandosi di crediti aventi natura retributiva, degli interessi e della rivalutazione, … in quanto, quali operatori della Polizia di Stato, sono addetti alla vigilanza ed alla scorta ai furgoni e vagoni ferroviari e postali e ciò in relazione all'effettivo e specifico (servizio) svolto e fino alla data di svolgimento dello stesso».

Il T.A.R., nell’accogliere il ricorso nei limiti dell’eccepita prescrizione quinquennale, ha ritenuto in particolare che esuli dall’àmbito di applicazione della disposizione invocata il solo servizio esterno avente natura occasionale e sporadica;
caratteri, questi, che non avevano i servizi svolti dai ricorrenti.

2.- Il Ministero dell’Interno ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.

In particolare l’Amministrazione ha sostenuto che, anche sulla scorta della giurisprudenza più recente, l’originario ricorso collettivo doveva ritenersi inammissibile, poiché carente delle necessarie indicazioni in ordine alla sede, alla tipologia dei servizi, agli ordini ricevuti, per ciascuno dei singoli ricorrenti.

Nel merito della questione controversa ha poi sostenuto che l’indennità prevista dal citato art. 12 del D.P.R. n. 147 del 1990 poteva essere riconosciuta solamente in favore di dipendenti che avevano svolto servizi esterni, da intendersi all’aria aperta, per l’intero arco della giornata, prima che il successivo D.P.R. 254 del 1999 estendesse tale beneficio anche al personale di Polizia addetto ad attività di tutela, scorta, traduzione e vigilanza presso altri uffici;
in ogni caso “il servizio svolto dagli istanti presso i posti fissi di Polizia postale non costituisce servizio esterno”, qualificabile come “servizio svolto presso enti e strutture di terzi”.

3. L’appello è fondato.

4.- Deve essere invero accolta la censura di inammissibilità del ricorso originario per indeterminatezza delle posizioni fatte valere con un ricorso collettivo.

I ricorrenti di primo grado avevano, infatti, proposto un ricorso collettivo limitandosi sostanzialmente a dedurre, a sostegno della loro pretesa, di essere stati assegnati al Posto di Polizia Postale di Grosseto, dove svolgevano servizi esterni di prelievo posta e valori, servizi di vigilanza esterna, scorta di furgoni postali e portavalori, senza tuttavia minimamente specificare, se non mediante riferimenti meramente generici ( non puntuali, né personalizzati), in relazione ai diversi servizi svolti, a quale anno risaliva la loro assegnazione a quell’Ufficio, a quale tipologia di servizi esterni essi erano stati nel tempo addetti, in base a quale ordini di servizio e con quale periodicità avevano svolto l’attività per la quale avevano chiesto l’attribuzione dell’indennità aggiuntiva.

In particolare, non avevano indicato per quali periodi ciascuno di loro era stato impegnato nei servizi esterni, né i turni di servizio (richiesti dall'art. 12 del D.P.R. n. 147 del 1990), stabili e periodici, nell'ambito dei quali detti servizi sarebbero stati prestati e, soprattutto, sulla scorta di quali ordini formali.

Il ricorso da essi proposto non poteva ritenersi quindi ammissibile.

Infatti, come questa Sezione ha avuto modo di affermare in analoghe fattispecie (sentenze n. 2649 del 15 maggio 2013 e n. 4005 del 4 luglio 2011), chi agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto anche in un ricorso collettivo deve indicare e allegare tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere la sua pretesa, domandando al giudice di accertare in concreto la sussistenza dei fatti dedotti;
mentre deve ritenersi inammissibile il ricorso collettivo che nulla dica in ordine alle condizioni legittimanti e d'interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto ciò impedisce al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di essi, l'omogeneità dello loro posizioni e la concreta fondatezza della domanda.

Del resto l'attenuazione, nel processo amministrativo, del principio dispositivo non può tradursi in uno svuotamento dell'onere probatorio (specie laddove, come nella fattispecie, si faccia valere un diritto soggettivo nell’àmbito di un rapporto paritetico) e del connesso e pregiudiziale dovere di allegare, con specificità e precisione, i fatti costitutivi della domanda.

4.- Per completezza si deve aggiungere che il ricorso di primo grado si rivela, come pure dedotto con l’atto di appello, comunque infondato, tenuto conto del fatto che i ricorrenti avevano sostenuto di essere stati addetti alla vigilanza ed alla scorta ai furgoni e vagoni ferroviari e postali nel periodo decorrente dall'entrata in vigore dell'art. 12 del citato D.P.R. n. 147 del 1990 (azionando una pretesa per emolumenti da corrispondersi per il periodo 1990 - 1996) e considerato che, per tale periodo, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha affermato che «i servizi di scorta e tutela non erano in origine contemplati nell'ambito dei protocolli di intesa e delle "circolari" del Ministero elencanti i servizi esterni remunerabili, ciò sul presupposto che tali protocolli d'intesa e tali circolari applicative non possano avere valore solo esemplificativo, attesi i riflessi finanziari dell'individuazione di tali servizi e l'espressa considerazione del servizio di scorta - e di vigilanza - quale servizio esterno, solo a decorrere dal 1 giugno 1999 con il D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254» (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4005 del 4 luglio 2011 cit.);
e peraltro solo con il D.P.R. n. 164 del 2002 è stata prevista la remunerabilità di quei servizi di durata minore dell’intero turno, ma non inferiore alle tre ore.

In ogni caso - il significato di "servizio esterno" adoperato dalle norme citate va direttamente correlato allo stato di disagio e non a prestazioni proprie del militare impiegato, per specifico compito d'istituto ed in via normale, a compiere l'attività di lavoro presso uffici terzi (p.es., le Sezioni di Polizia postale), alle cui dirette dipendenze per legge il Corpo è chiamato ad operare (arg. ex Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 469 del 2008) e che costituiscono l’ordinaria sede di servizio del personale stesso.

5. Per le ragioni esposte, l'appello è fondato e deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso collettivo proposto in primo grado deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della particolarità della questione sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

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