Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-02-25, n. 201901297

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-02-25, n. 201901297
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201901297
Data del deposito : 25 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/02/2019

N. 01297/2019REG.PROV.COLL.

N. 10170/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sull’appello n. 10170 del 2015, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio, n. 34;

contro

Il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Prima, n. 7280/2015, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2019 il pres. L M e uditi per le parti l’avvocato Marcella De Ninno, su delega dell’avvocato R M, e laAvvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, maresciallo aiutante in servizio nell’Arma dei Carabinieri, ha proposto una domanda per il riconoscimento della causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo.

Con verbale del 21 maggio 2001, la Commissione medica ha espresso il giudizio diagnostico “discopatie multiple C/L con associate note artrosiche”, ritenendo sussistente la dipendenza da causa di servizio.

Con istanza del 15 marzo 2002, l’interessato ha chiesto la liquidazione dell’equo indennizzo.

Con istanza del 27 aprile 2004, egli ha chiesto il riconoscimento dell’aggravamento e, con verbale di data 19 luglio 205, la Commissione medica ha ritenuto sussistente l’infermità di ‘ernie discali L4- L5 e L5 –S1 in soggetto con documentate note di disco artrosi vertebrale’.

Gli atti sono quindi passati al Comitato di verifica per le cause di servizio, il quale nell’adunanza del 9 febbraio 2007 ha espresso il parere che l’infermità in questione non si possa considerare dipendente da causa di servizio.

E’ seguito il provvedimento conclusivo del Ministero della Difesa di data 7 settembre 2010, conforme al parere.

2. Col ricorso di primo grado n. 506 del 2011 (proposto al TAR per il Lazio, Sede di Roma), l’interessato ha impugnato il decreto di data 7 settembre 2010, chiedendone l’annullamento.

Il TAR, con la sentenza n. 7280 del 2015, ha respinto il ricorso ed ha compensato le spese del giudizio, rilevando che non sussistono i dedotti vizi del parere negativo del Comitato di verifica, anche alla luce del principio per il quale simili giudizi tecnici non sono sindacabili nel merito.

3. Con l’appello in esame, l’interessato ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado sia accolto.

Egli – nel dedurre che in primo grado ha anche depositato una perizia medico-legale, a sostegno delle sue deduzioni –ha lamentato che nel corso del procedimento il Comitato non ha acquisito i rapporti informativi e che nello svolgimento del suo lavoro ha indossato spesso il giubbotto antiproiettile, lavorando in condizioni atmosferiche avverse ed in climi freddi ed umidi, con rilevanti stress psico-fisici.

Con travisamento dei fatti, non sarebbe dunque adeguatamente motivato il parere del Comitato di verifica, secondo cui si tratterebbe di affezioni dovute a patogesi artrogena e quindi non rapportabile al servizio.

Con una memoria difensiva, l’interessato ha illustrato le questioni controverse ed ha insistito nelle già formulate conclusioni.

4. Così sintetizzate le censure dell’appellante, ritiene la Sezione l’appello sia infondato e vada respinto.

Va premesso che l’interessato non ha dedotto in primo grado, né deduce ora in appello, che nel procedimento svoltosi in sede amministrativa siano ravvisabili vizi di forma o di procedura.

Neppure deduce che il provvedimento impugnato sia in contrasto con disposizioni vincolanti.

Egli, in buona sostanza, si limita a contestare la correttezza, nel merito, del giudizio di non dipendenza da causa di servizio, espresso dall’organo competente, cioè il Comitato di verifica, al cui parere si è uniformato il provvedimento lesivo.

In particolare, l’interessato lamenta che il Comitato avrebbe trascurato di considerare che la patologia accertata sarebbe l’effetto dello svolgimento di attività lavorative svolte in situazioni di particolare stress, a volte caratterizzate anche dall’aver indossato il giubbotto antiproiettile.

La Sezione osserva che i pareri del Comitato, se emessi all’esito di un procedimento regolare, sono insindacabili nel merito, salvo il caso di travisamento dei fatti, ovvero di macroscopica illogicità.

Nella fattispecie in esame, va condivisa la statuizione del TAR, sulla insussistenza di tali profili di eccesso di potere.

Nel corso del procedimento, non sono state poste all’esame del Comitato di verifica specifici elementi, a sostegno di quanto è stato poi dedotto in sede giurisdizionale.

Quanto alla adeguatezza delle sue valutazioni, osserva la Sezione che:

- nel corso del procedimento, non è emersa – né è stata rilevata dalla Commissione medica – la sussistenza di specifiche circostanze o situazioni ambientali, riferibili all’ambiente di lavoro, tali da essere considerate potenzialmente idonee a suscitare la riscontrata infermità;

- la Commissione non aveva l’obbligo di acquisire ulteriori documentazioni, ben potendo prendere in esame le risultanze emerse nel corso delle fasi del procedimento che hanno preceduto il suo parere (essendovi anche l’onere specifico dell’interessato di fornire ulteriori elementi di valutazione, anche con riferimento all’episodio accaduto in data 4 giugno 1992);

- le sue valutazioni, caratterizzate da poteri tecnico-discrezionali, non possono essere di per sé infirmate dalla perizia medico-legale, depositata nel corso del primo grado del giudizio;

- la sentenza impugnata ragionevolmente si è pronunciata nel senso che la valutazione finale del Comitato - sulla mancata insorgenza di specifiche circostanze riferibili allo svolgimento del servizio - in quanto motivata e non sconfessata da alcun dato obiettivo, risulta di per sé insindacabile in sede giurisdizionale e non è affetta dai dedotti profili di eccesso di potere (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 6169 del 2018;
n. 5110 del 2018;
n. 2460 del 2018;
n. 769 del 2019).

5. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado del giudizio.

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