Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-10-31, n. 202209412

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-10-31, n. 202209412
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202209412
Data del deposito : 31 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/10/2022

N. 09412/2022REG.PROV.COLL.

N. 05610/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5610 del 2021, proposto dalle società IA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, ed Energia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Leonardo Lavitola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Costabella n. 23;



contro

il Consorzio industriale provinciale di SA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Bettino Arru, Margherita Asara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero dell’economia e delle finanze, la Presidenza del consiglio dei ministri, il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Ministero per il sud e la coesione territoriale, Provincia di SA, Comune di Porto Torres, Comune di SA, Comune di Alghero, Regione Autonoma della Sardegna, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di SA, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 00398/2021, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio industriale provinciale di SA, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Presidenza del consiglio dei ministri, del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2022 il consigliere Giuseppe Rotondo; viste le conclusioni delle parti presenti, o considerate tali ai sensi di legge, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso allibrato al nrg 659/2020, le società IA s.p.a. ed Energia s.p.a. impugnavano innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna:

- la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio industriale provinciale di SA n. 1085 del 31 luglio 2020, avente a oggetto la disciplina sulla installazione di impianti fotovoltaici e solari termodinamici degli agglomerati industriali;

- la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio industriale provinciale di SA n. 971 del 10 aprile 2019 (conosciuta in quanto richiamata nella deliberazione impugnata).

2. Questi gli snodi principali della vicenda.

La società IA è proprietaria di un terreno sito nel Comune di Porto Torres, località Marinella, della superficie complessiva di circa 50.098 mq, nell’ambito del quale veniva svolta attività industriale per la produzione di condotte in calcestruzzo, dismessa da numerosi anni (circa 17).

L’area in questione ricade all’interno della zona industriale “D” - nel perimetro della Zona Economica Speciale (c.d. ZES) - come da inquadramento urbanistico comunale e del Consorzio industriale provinciale di SA (in prosieguo, CSI), e costituisce, ai sensi della delibera di giunta regionale della Sardegna n. 27 del 2016, un sito c.d. “ brownfield ” preferenziale dove installare gli impianti fotovoltaici a terra.

Il 14 luglio 2020, la società Energia, in forza del mandato ricevuto dalla IA, presentava al gestore di rete E Distribuzione S.p.A., per il tramite della Proteck S.r.l., la richiesta di connessione alla rete elettrica per la realizzazione sull’area di proprietà IA di un impianto fotovoltaico della potenza di 3,50 MW; impianto che, precisano le istanti, consentirebbe, da un lato, la demolizione dei fabbricati esistenti a spese del soggetto privato, che si trovano attualmente in una condizione di vetustà in quanto realizzati negli anni 60 del secolo scorso; dall’altro lato, di produrre circa 7,0 GWh l’anno di energia da fonti rinnovabili, ottenendo una riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera e, inoltre, la riqualifica dell’area dal punto di vista ambientale, senza peraltro incrementare il consumo di suolo.

Dopo aver richiesto a ENEL la connessione alla rete elettrica, le società venivano a conoscenza della deliberazione n. 1085 del 31 luglio 2020, avente a oggetto la disciplina sulla installazione di impianti fotovoltaici e solari termodinamici degli agglomerati industriali, con la quale il C.S.I., con riferimento all’agglomerato industriale di Porto Torres, ha deliberato che: - la superficie destinabile su suolo di impianti fotovoltaici e solari termodinamici rimane determinata in complessivi 347 ettari (come disposto con precedente delibera n. 971 del 10 aprile 2019); - tale superficie potrà essere incrementata, di volta in volta, con apposite deroghe deliberate dal C.D.A., in relazione a singoli progetti ritenuti compatibili con la programmazione strategica del consorzio e che siano contestualmente in grado di portare ricadute di interesse pubblico in termini di incremento o ammodernamento di infrastrutture consortili, fornitura di servizi di utilità collettiva, attivazione di produzioni complementari, anche non direttamente connesse col proposto impianto fotovoltaico, che generino nuova occupazione, cessione di beni immobili di interesse del Consorzio, utilizzo dei servizi di interesse collettivo offerti dal Consorzio; - che “ non saranno presi in considerazione progetti che prevedano la realizzazione di nuovi impianti nelle future aree ZES, nelle aree infrastrutturate e in quelle suscettibili di riqualificazione industriale, come meglio specificato nella planimetria allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. Le deroghe in argomento non potranno comunque superare complessivamente il limite massimo dei 460 ha complessivi, pari al 20 % circa della superficie dell’agglomerato industriale ”.

2.1. L’area di che trattasi rientrerebbe nelle “future” aree ZES.

2.2. In ragione di ciò, le società avversavano le deliberazioni consortili affidando il ricorso di primo grado a 5 motivi di gravame (dispiegati da pagina 6 a pagina 15).

2.3. A seguito del deposito da parte del C.S.I. di nuovi documenti, le società proponevano (in particolare, sulla base dei documenti n. 6 (verbale della seduta del Consiglio di amministrazione del 31 luglio 2020) e n. 1 (nota della Regione autonoma Sardegna prot. n. 2246 del 6 marzo 2018), motivi aggiunti affidando il ricorso a 2 motivi di gravame (dispiegati da pagina 4 a pagina 10).

2.4. Si costituivano il C.S.I. (che eccepiva, altresì, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse), la Presidenza del Consiglio dei ministeri e il Ministero per il sud e la coesione territoriale.

2.5. Il T.a.r. per la Sardegna, con la sentenza n. 398 del 31 maggio 2021, reputava fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso e decidendo comunque nel merito lo respingeva, condannando le ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore del C.S.I. (euro 2.000,00), compensandole nei confronti delle altre amministrazioni.

3. Hanno appellato le società, che: i) censurano la sentenza impugnata (in punto di rito, sulla ritenuta inammissibilità del ricorso; nel merito, per error in giudicando oltre che per non avere esaminato tutte le censure); ii) ripropongono i motivi di ricorso dedotti in primo grado.

3.1. Si sono costituti il C.S.I. e la Presidenza del Consiglio dei ministri.

3.2. Parte appellante e C.S.I. hanno depositato memorie conclusive e di replica.

4. All’udienza del 29 settembre 2022, i difensori hanno ulteriormente precisato le rispettive posizioni in rito e nel merito; l’avv. Lavitola ha dichiarato, altresì, a verbale di esonerare il Collegio dalla pronuncia sulla istanza cautelare, abbinata al merito alla camera di consiglio del 26 agosto 2021. La causa è, quindi, stata trattenuta per la decisione.

5. La questione controversa si incentra su un primo profilo in rito (inammissibilità del ricorso pronunciata dal T.a.r.) e, nel merito, su tre specifici punti di doglianza - enucleati dal ricorso di primo grado e dai motivi aggiunti allo stesso - con i quali le società hanno avversato i provvedimenti impugnati.

5.1. Il primo punto di doglianza (dedotto nel ricorso introduttivo) riguarda la competenza del Consorzio a deliberare la disciplina sulla installazione di impianti fotovoltaici e solari termodinamici degli agglomerati industriali (delibera n. 1085/2020), che le società istanti revocano in dubbio ( id est , nullità per difetto di attribuzione) sul presupposto che si tratterebbe di attività, per un verso, di pianificazione territoriale (urbanistica) di spettanza del Comune; per l’altro, di programmazione e regolamentazione spettante alla Regione e alle amministrazioni statali, siccome afferente attività realizzabili nella ZES (zone economiche speciali).

5.2. Il secondo punto si impernia sulla circostanza che l’area di che trattasi rientrerebbe nelle “future” aree ZES e, pertanto, la deliberazione n. 1085/2020 sarebbe lesiva degli interessi delle società ricorrenti in quanto impedirebbe, in radice, la

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