Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-10-31, n. 202209412

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-10-31, n. 202209412
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202209412
Data del deposito : 31 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/10/2022

N. 09412/2022REG.PROV.COLL.

N. 05610/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5610 del 2021, proposto dalle società Vianini S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, ed Energia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Costabella n. 23;

contro

il Consorzio industriale provinciale di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati B A, M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero dell’economia e delle finanze, la Presidenza del consiglio dei ministri, il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Ministero per il sud e la coesione territoriale, Provincia di Sassari, Comune di Porto Torres, Comune di Sassari, Comune di Alghero, Regione Autonoma della Sardegna, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sassari, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 00398/2021, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio industriale provinciale di Sassari, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Presidenza del consiglio dei ministri, del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2022 il consigliere G R;
viste le conclusioni delle parti presenti, o considerate tali ai sensi di legge, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso allibrato al nrg 659/2020, le società Vianini s.p.a. ed Energia s.p.a. impugnavano innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna:

- la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio industriale provinciale di Sassari n. 1085 del 31 luglio 2020, avente a oggetto la disciplina sulla installazione di impianti fotovoltaici e solari termodinamici degli agglomerati industriali;

- la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio industriale provinciale di Sassari n. 971 del 10 aprile 2019 (conosciuta in quanto richiamata nella deliberazione impugnata).

2. Questi gli snodi principali della vicenda.

La società Vianini è proprietaria di un terreno sito nel Comune di Porto Torres, località Marinella, della superficie complessiva di circa 50.098 mq, nell’ambito del quale veniva svolta attività industriale per la produzione di condotte in calcestruzzo, dismessa da numerosi anni (circa 17).

L’area in questione ricade all’interno della zona industriale “D” - nel perimetro della Zona Economica Speciale (c.d. ZES) - come da inquadramento urbanistico comunale e del Consorzio industriale provinciale di Sassari (in prosieguo, CSI), e costituisce, ai sensi della delibera di giunta regionale della Sardegna n. 27 del 2016, un sito c.d. “ brownfield ” preferenziale dove installare gli impianti fotovoltaici a terra.

Il 14 luglio 2020, la società Energia, in forza del mandato ricevuto dalla Vianini, presentava al gestore di rete E Distribuzione S.p.A., per il tramite della Proteck S.r.l., la richiesta di connessione alla rete elettrica per la realizzazione sull’area di proprietà Vianini di un impianto fotovoltaico della potenza di 3,50 MW;
impianto che, precisano le istanti, consentirebbe, da un lato, la demolizione dei fabbricati esistenti a spese del soggetto privato, che si trovano attualmente in una condizione di vetustà in quanto realizzati negli anni 60 del secolo scorso;
dall’altro lato, di produrre circa 7,0 GWh l’anno di energia da fonti rinnovabili, ottenendo una riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera e, inoltre, la riqualifica dell’area dal punto di vista ambientale, senza peraltro incrementare il consumo di suolo.

Dopo aver richiesto a ENEL la connessione alla rete elettrica, le società venivano a conoscenza della deliberazione n. 1085 del 31 luglio 2020, avente a oggetto la disciplina sulla installazione di impianti fotovoltaici e solari termodinamici degli agglomerati industriali, con la quale il C.S.I., con riferimento all’agglomerato industriale di Porto Torres, ha deliberato che: - la superficie destinabile su suolo di impianti fotovoltaici e solari termodinamici rimane determinata in complessivi 347 ettari (come disposto con precedente delibera n. 971 del 10 aprile 2019);
- tale superficie potrà essere incrementata, di volta in volta, con apposite deroghe deliberate dal C.D.A., in relazione a singoli progetti ritenuti compatibili con la programmazione strategica del consorzio e che siano contestualmente in grado di portare ricadute di interesse pubblico in termini di incremento o ammodernamento di infrastrutture consortili, fornitura di servizi di utilità collettiva, attivazione di produzioni complementari, anche non direttamente connesse col proposto impianto fotovoltaico, che generino nuova occupazione, cessione di beni immobili di interesse del Consorzio, utilizzo dei servizi di interesse collettivo offerti dal Consorzio;
- che “ non saranno presi in considerazione progetti che prevedano la realizzazione di nuovi impianti nelle future aree ZES, nelle aree infrastrutturate e in quelle suscettibili di riqualificazione industriale, come meglio specificato nella planimetria allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. Le deroghe in argomento non potranno comunque superare complessivamente il limite massimo dei 460 ha complessivi, pari al 20 % circa della superficie dell’agglomerato industriale ”.

2.1. L’area di che trattasi rientrerebbe nelle “future” aree ZES.

2.2. In ragione di ciò, le società avversavano le deliberazioni consortili affidando il ricorso di primo grado a 5 motivi di gravame (dispiegati da pagina 6 a pagina 15).

2.3. A seguito del deposito da parte del C.S.I. di nuovi documenti, le società proponevano (in particolare, sulla base dei documenti n. 6 (verbale della seduta del Consiglio di amministrazione del 31 luglio 2020) e n. 1 (nota della Regione autonoma Sardegna prot. n. 2246 del 6 marzo 2018), motivi aggiunti affidando il ricorso a 2 motivi di gravame (dispiegati da pagina 4 a pagina 10).

2.4. Si costituivano il C.S.I. (che eccepiva, altresì, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse), la Presidenza del Consiglio dei ministeri e il Ministero per il sud e la coesione territoriale.

2.5. Il T.a.r. per la Sardegna, con la sentenza n. 398 del 31 maggio 2021, reputava fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso e decidendo comunque nel merito lo respingeva, condannando le ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore del C.S.I. (euro 2.000,00), compensandole nei confronti delle altre amministrazioni.

3. Hanno appellato le società, che: i) censurano la sentenza impugnata (in punto di rito, sulla ritenuta inammissibilità del ricorso;
nel merito, per error in giudicando oltre che per non avere esaminato tutte le censure);
ii) ripropongono i motivi di ricorso dedotti in primo grado.

3.1. Si sono costituti il C.S.I. e la Presidenza del Consiglio dei ministri.

3.2. Parte appellante e C.S.I. hanno depositato memorie conclusive e di replica.

4. All’udienza del 29 settembre 2022, i difensori hanno ulteriormente precisato le rispettive posizioni in rito e nel merito;
l’avv. Lavitola ha dichiarato, altresì, a verbale di esonerare il Collegio dalla pronuncia sulla istanza cautelare, abbinata al merito alla camera di consiglio del 26 agosto 2021. La causa è, quindi, stata trattenuta per la decisione.

5. La questione controversa si incentra su un primo profilo in rito (inammissibilità del ricorso pronunciata dal T.a.r.) e, nel merito, su tre specifici punti di doglianza - enucleati dal ricorso di primo grado e dai motivi aggiunti allo stesso - con i quali le società hanno avversato i provvedimenti impugnati.

5.1. Il primo punto di doglianza (dedotto nel ricorso introduttivo) riguarda la competenza del Consorzio a deliberare la disciplina sulla installazione di impianti fotovoltaici e solari termodinamici degli agglomerati industriali (delibera n. 1085/2020), che le società istanti revocano in dubbio ( id est , nullità per difetto di attribuzione) sul presupposto che si tratterebbe di attività, per un verso, di pianificazione territoriale (urbanistica) di spettanza del Comune;
per l’altro, di programmazione e regolamentazione spettante alla Regione e alle amministrazioni statali, siccome afferente attività realizzabili nella ZES (zone economiche speciali).

5.2. Il secondo punto si impernia sulla circostanza che l’area di che trattasi rientrerebbe nelle “future” aree ZES e, pertanto, la deliberazione n. 1085/2020 sarebbe lesiva degli interessi delle società ricorrenti in quanto impedirebbe, in radice, la possibilità di presentare il progetto per l’ottenimento dell’autorizzazione unica, di cui al d.lgs n. 28/2011 (art. 5) e n. 387/2003 (art. 12), per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico. Tale preclusione s’appaleserebbe, altresì, illegittima per eccesso di potere e violazione di legge.

5.3. Il terzo punto (dedotto con i motivi aggiunti) si impunta sulla violazione ed errata applicazione della delibera regionale n. 5/25 del 2019 con la quale la regione Sardegna ha approvato l’incremento del limite per l’utilizzo di territorio industriale per la realizzazione di impianti fotovoltaici e solari termodinamici fino ad un massimo del 20% della superficie totale delle aree “ brownfield ”, stabilendo, altresì, che gli enti territorialmente competenti per tali aree possono inoltre disporre eventuali incrementi rispetto al limite sopra menzionato fino ad un massimo del 35% della superficie totale. Da tale deliberazione emergerebbe che la Regione ha inteso disporre due diversi tipi di incremento dell’utilizzo delle aree industriali per la realizzazione di impianti fotovoltaici: un incremento “ordinario”, pari al limite massimo del 20%, esistente “ a regime” e senza alcuna necessità di deroga;
un incremento “straordinario”, che va dal 20% al 35% della superficie totale, rimesso alla discrezionalità, pur sempre motivata e rispettosa della normativa di settore, degli enti territorialmente competenti. Risulterebbe, pertanto, evidente che le deroghe a cui si riferisce il Consorzio negli atti impugnati possono riguardare esclusivamente gli incrementi che vanno dal 20% al 35% delle superfici totali delle aree industriali e non, invece, quelli rientranti nel limite “ordinario” del 20%, determinato in via generale dalla Regione. Nel caso di specie, pertanto, illegittimamente il Consorzio avrebbe stabilito il limite ordinario nel 15% ovvero al di sotto del limite a regime del 20% stabilito dalla Regione, a questa di fatto sostituendosi nell’esercizio della relativa competenza.

6. Il T.a.r. ha ritenuto il ricorso inammissibile e comunque infondato.

7. Il Collegio non condivide la pronuncia di inammissibilità del ricorso;
quanto, invece, al merito della controversia, l’impugnativa proposta dalle società va respinta, ma il percorso giuridico attraverso il quale il T.a.r. è addivenuto all’impugnata decisione merita di essere riformato per le considerazioni che seguiranno.

8. Il Consorzio ha sollevato eccezione di inammissibilità sul presupposto che, anche nell’ipotesi di annullamento del provvedimento impugnato (delibera n. 1085/2020), le società non potrebbero ottenere alcun beneficio concreto, in quanto rivivrebbe la disciplina antecedente (in particolare, la delibera del C.d.A. del 10 aprile 2019 n. 971), con la quale erano già state limitate al 15% le superfici utilizzabili (senza possibilità di alcuna deroga di incremento delle aree);
superficie che risulterebbe già interamente utilizzata da impianti realizzati o realizzandi. Secondo il Consorzio, l’eventuale accoglimento del ricorso determinerebbe la “reviviscenza” del precedente provvedimento adottato dal CIP di Sassari (delibera n. 971 del 10 aprile 2019) e, poiché anche in tale previgente deliberazione veniva quantificato il limite massimo della superficie di 347 ha (corrispondenti al 15% del agglomerato), già interamente interessata ed utilizzata, con impianti fotovoltaici (in parte, già in esercizio ed, in parte, autorizzati ed in corso di collocazione), l’impugnazione dedotta sul punto sarebbe inammissibile.

8.1. Il T.a.r. ha condiviso la tesi e, muovendo dal presupposto che anche in tale previgente deliberazione veniva quantificato il limite massimo della superficie di 347 ha (corrispondenti al 15% dell’agglomerato), già interamente interessata ed utilizzata con impianti fotovoltaici (in parte, già in esercizio ed, in parte, autorizzati ed in corso di collocazione), ha concluso nel senso che l’impugnativa, in parte qua , non fosse sorretta da un “ interesse qualificato, idoneo a far scaturire (nell’ipotesi di accoglimento del ricorso) un effettivo beneficio, non potendosi determinare effetti diretti caducanti, consequenziali, in relazione alla disciplina emanata ante 31.7.2020. Il ripristino della precedente regolamentazione non consentirebbe alle ricorrenti di poter richiedere ed ottenere un nuovo insediamento di impianti fotovoltaici, essendo la disciplina contestata ampliativa rispetto a quella previgente ”.

9. La statuizione del T.a.r. va riformata sul punto.

9.1. Le società hanno impugnato entrambe le delibere con le quali il Consorzio ha deliberato il limite massimo ordinario al 15% (ovvero, sia la delibera n. 971 del 10 aprile 2019, sia la delibera n. 1085 del 31 luglio 2020 che ha confermato il limite previgente).

9.2. L’impugnazione della delibera n. 971/2019 deve ritenersi, sotto questo profilo, non tardiva poiché la sua lesività, unitamente alla piena conoscenza legale, è stata percepita, ovvero si è inverata, in occasione della presentazione della domanda e del progetto.

9.3. Il ricorso è stato rivolto anche avverso la decisione del Consorzio di escludere dalla programmazione le aree ZES, in cui ricade l’area della società Vianini: circostanza che invera, in parte qua , un ulteriore, autonomo interesse alla proposizione del gravame.

9.4. Il ricorso di primo grado va, dunque, dichiarato ammissibile.

10. Nel merito, invece, il ricorso è infondato avuto riguardo al rilievo dirimente e tranciante per cui l’area di che trattasi rientra nelle “future” aree ZES.

10.1. La società, invero, contesta questo specifico capo di motivazione del provvedimento sotto plurimi profili vizianti.

10.2. Il Collegio ritiene, tuttavia, che la deliberazione n. 1085/2020 s’appalesi, con specifico riguardo a tale autonomo e dirimente supporto motivazionale, immune dai rubricati vizi (sopra, p. 5.2.: motivo non esaminato dal T.a.r. e corrispondente ai motivi di diritto III - IV del ricorso introduttivo del giudizio e al motivo II del ricorso per motivi aggiunti).

Con la delibera n. 1085/2020, il Consiglio di amministrazione (CdA) del Consorzio, nel disciplinare “ La superfice destinabile all’installazione sul suolo di impianti fotovoltaici per l’agglomerato industriale di Porto Torres ”, ha disposto che “ Non saranno presi in considerazione progetti che prevedano la realizzazione di nuovi impianti nelle future aree ZES … come meglio specificate nella planimetria allegata alla presente deliberazione … ”.

10.3. Le appellanti, con il dedotto motivo (sopra punto 5.2.), hanno censurato la legittimità del divieto per: i) violazione di legge, in relazione all’art. 4 del d.l. n. 91 del 2017, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della l. n. 123 del 2017 nonché al decreto del Presidente del consiglio dei ministri n. 12 del 25 gennaio 2018: il Consorzio avrebbe vietato la realizzazione di impianti fotovoltaici nell’ambito di una ZES non ancora istituita;
la deliberazione del Consorzio si manifesterebbe come una misura di salvaguardia totalmente atipica;
nelle aree ZES l’attività economica sarebbe libera;
ii) eccesso di potere, in quanto misura sproporzionata e irragionevole alla luce delle finalità produttive del progetto dell’impianto fotovoltaico di che trattasi;
iii) incompetenza, per non avere il consorzio potestà urbanistica;
perché, nello stabilire in via del tutto unilaterale la disciplina da seguire nell’ambito di una ZES, avrebbe invaso la competenza delle amministrazioni statali (Presidenza del consiglio dei ministri, Ministero per la coesione territoriale e il mezzogiorno, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comitato di indirizzo).

11. Come seguono, le osservazioni del Collegio a rigetto delle censure (sopra, punto 10.3.).

11. I consorzi industriali devono ritenersi titolari di uno specifico potere pianificatorio territoriale normato dall’art. 51 del d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 e regolato ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

In particolare, l’art. 51 del d.P.R. n. 218 del 1978 stabilisce che “ I piani approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 ”, ossia sono sovraordinati ai Piani Urbanistici dei Comuni consorziati.

Il Consiglio di Stato ha chiarito (per quanto qui di interesse: sezione seconda, sentenza n. 6263 del 15 ottobre 2020) che i consorzi industriali sono titolari di propri poteri di pianificazione territoriale, da esercitare comunque secondo principi della leale cooperazione con i Comuni (partecipazione, conferenza servizi) e di sussidiarietà.

Tale potere si traduce, in particolare, nell’esercizio di una peculiare e atipica declinazione di potestà pianificatoria del territorio, di carattere sovracomunale, caratterizzato non da una generica esigenza di conferire alla pianificazione un respiro più ampio rispetto a quello della dimensione comunale, bensì anche, e soprattutto, da finalità di politica economica omogenea. Si tratta dunque di un modello di sovraordinazione connotato da una particolare incisività, rispondente a logiche di coordinamento settoriale, ma anche di sviluppo economico, tali da risolversi perfino nell’apposizione di vincoli espropriativi, ben più incisivi rispetto a quelli conformativi di regola rivenienti dal regime di edificabilità dei suoli.

Per tale ragione, tale tipo di pianificazione, nata nel contesto ordinamentale antecedente la riforma costituzionale del 2001, è assimilata dal legislatore a quella territoriale di coordinamento di cui all’art. 5 della legge urbanistica fondamentale.

Tale cogenza, ha chiarito la richiamata giurisprudenza, non può considerarsi superata dal nuovo assetto delle competenze conseguito alla novella costituzionale del 2001. Essa va semplicemente “ricollocata”, senza peraltro perdere di vista la peculiarità della potestà pianificatoria dei consorzi industriali, che si connota per il ricordato respiro sovracomunale, ma trae legittimazione dall’avvenuta creazione di un organismo consortile ad obiettività mirata, ovvero settoriale, dedicato a tale specifico obiettivo.

Obiettivi che, come chiarisce l’art. 65 del medesimo d.P.R. n. 217/1978, sono vocati essenzialmente alla sistemazione ed alla gestione delle zone e delle aree industriali attrezzate e per realizzare infrastrutture per nuovi insediamenti industriali da allocare (o precludere) in quell’ambito e che, pertanto, sottendono un potere che abbisogna d’una regolazione dedicata e di tempi certi d’attuazione (Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2016, n. 3781).

Sulla base delle su esposte coordinate, il Collegio ritiene che il contestato potere esercitato dal Consorzio in sedes materiae rientri nel più vasto ambito degli obiettivi orientati alla sistemazione ed alla gestione delle zone industriali, per finalità di politica economica omogenea sul territorio di competenza, in quanto preordinato al corretto ed equilibrato sviluppo (urbanistico ed economico) delle aree medesime in ragione degli interessi produttivi confliggenti.

La disciplina del territorio (in termini di sviluppo urbanistico ed economico), vocata nel senso di preservare le zone ZES da insediamenti fotovoltaici, deve ritenersi, pertanto, espressione della potestà pianificatorio-economica spettante al Consorzio industriale, in quanto caratterizzata dalla conformazione del territorio per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’organismo consortile.

12. Acclarata, in parte qua , la natura conformativa del potere esercitato dal Consorzio, in ragione del nesso eziologico che lega tale potere con gli obiettivi propri e tipici perseguiti da tale organismo settoriale, ne consegue che la misura adottata dall’ente è legittima sul piano delle attribuzioni esercitate (quindi, non nulla come in tesi sostenuto dalle appellanti).

13. Le appellanti sostengono che tale prescrizione (esclusione della ZES dalle aree suscettive di insediamenti fotovoltaici) rappresenti una misura di salvaguardia atipica, anche perché non sarebbe stata ancora istituita la ZES.

14. Le censure sono infondate.

14.1. Il decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017 n. 123, nell’ambito degli interventi urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, ha previsto e disciplinato la possibilità di istituzione delle zone economiche speciali (ZES), all’interno delle quali le imprese già operative o di nuovo insediamento possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative.

In particolare, è l’art. 4 del citato decreto (che le appellanti ritengono violato) che contempla la norma istitutiva delle Zone Economiche Speciali.

Le Regioni meno sviluppate elaborano, con la collaborazione dei Consorzi industriali dotati di strutture portuali, una proposta da sottoporre al Governo nazionale.

14.2. Nel caso di specie, la regione Sardegna, con nota dirigenziale datata 6 marzo 2018, ha invitato i Consorzi industriali (della cui collaborazione il procedimento deve avvalersi) a proporre una perimetrazione della ZES tenendo conto che sono “ destinate ad accogliere attività industriali ammesse a godere di particolari incentivi fiscali, finalizzati a favorire un vigoroso sviluppo imprenditoriale ”.

14.3. Il Consorzio di Sassari, alla luce dei contenuti nel piano di sviluppo strategico approvato con delibera G.R. n. 57/17 del 21 novembre 2018, in continuità con tale indirizzo programmatico, ha adottato il divisato provvedimento con cui ha escluso eventuali deroghe per la realizzazione, in aree ricadenti nella ZES di imminente istituzione, di nuovi impianti di produzione di energia ( ex lege esclusi dai relativi incentivi fiscali), prevedendo nuovi insediamenti all’interno dell’agglomerato solo in via eccezionale in relazione a progetti che risultino compatibili con la programmazione strategica e che nel contempo comportino ricadute di interesse pubblico.

14.4. Si è trattato, in parte qua , della proposta articolata dal Consorzio nell’esercizio della propria competenza normativamente attribuita dalla fonte che disciplina l’iter di formazione delle ZES.

Proposta che è successivamente confluita negli atti regionali di prosieguo dell’iter (delibere di g.r. n. 9/19 del 12 marzo 20221, n. 16/8 del 5 maggio 2021, n. 23/16 del 22 giugno 2021), negli atti di concerto del Ministero dell’economia e delle finanze (prot. 8851 del 14 luglio 2021), del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (prot. 30564 del 10 agosto 2021), per poi concludersi con l’emanazione del decreto del Presidente del consiglio dei ministri n. 667, datato 11 gennaio 2022, istitutivo della ZES della Sardegna.

14.5. La divisata proposta s’appalesa, pertanto, legittima sotto il profilo sia dell’iter di formazione della ZES che del ruolo collaborativo e partecipativo offerto dal Consorzio.

15. La censura secondo cui la proposta in questione, non essendo stata ancora istituita a quel tempo la ZES, non avrebbe potuto impedire ratione temporis l’insediamento s’appalesa irrilevante, poiché con la formulazione della proposta, confluita nella revisione del piano strategico del Consorzio, è emersa immediatamente l’esigenza di tutelare lo sviluppo ordinato del territorio in armonia con la nuova politica urbanistica ed economica nelle more istituenda.

16. Va soggiunto che questa Sezione, in un precedente simile, ha ritenuto legittima la delibera della giunta regionale della Sardegna che, in attuazione della competenza legislativa primaria, statutariamente prevista, in tema di tutela paesistico-ambientale e senza porre alcun vincolo né preclusione di carattere generale, ha indicato le aree non idonee all'installazione degli impianti eolici, all'esito di un'approfondita istruttoria su ogni singolo sito di interesse, nella quale si è tenuto conto anche delle ragioni di tutela dell'identità culturale della popolazione insediata sul territorio (Sez. IV, 31/12/2021, n. 8754).

17. Le appellanti hanno, altresì, censurato il provvedimento impugnato per eccesso di potere, in quanto la deliberata misura sarebbe sproporzionata e irragionevole alla luce delle finalità produttive del progetto dell’impianto fotovoltaico di che trattasi.

17.1. La censura è innanzitutto inammissibile, in quanto sollecita il giudice a sostituirsi alle valutazioni ampiamente discrezionali riservate all’Autorità competente.

17.2. Essa è, altresì, infondata.

Il percorso argomentativo seguito dal Consiglio di amministrazione si evince dalla lettura del verbale della seduta 31 luglio 2020 e si sviluppa attraverso i seguenti snodi motivazionali: i) con l’imminente istituzione negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio delle Z.E.S. (Zone Economiche Speciali), ai sensi del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, si determinerà nuova e maggiore attrattività imprenditoriale delle aree interessate e un conseguente aumento delle attività produttive (con eventuali nuove infrastrutture tecnologiche ad essi collegate);
ii) le aree Z.E.S. per tale ragione non potranno essere destinate a campi fotovoltaici e termodinamici come pure le aree già infrastrutturate con fondi pubblici per essere destinate ad attività produttive (tali campi sono ex lege esclusi dalle misure di incentivazione fiscale sottese all’istituzione di Z.E.S.);
iii) non è inoltre possibile, sino all’aggiornamento del P.R.T, definire a priori le aree nelle quali consentire l’eventuale installazione di simili impianti, mentre sono per contro individuabili le aree in cui la realizzazione di campi fotovoltaici e solari termodinamici è incompatibile con l’attuale livello di programmazione strategica (aree ZES, aree già infrastrutturate per specifiche attività produttive), come anche le aree suscettibili di riqualificazione per la loro vicinanza a siti di particolare pregio ambientale;
iv) al fine di evitare che la realizzazione di campi fotovoltaici e solari termodinamici possa interferire con l’attuazione della programmazione strategica dell’Ente (ed in particolare con la prossima rielaborazione del P.R.T.), per le richieste che eccedano le superfici attualmente consentite si potrebbe prevedere di stabilire di volta in volta, con apposita delibera del CDA, l’incremento in deroga della superfice complessiva da destinare a campi fotovoltaici e solari termodinamici in relazione a progetti che risultino compatibili con la programmazione strategica e che nel contempo comportino ricadute di interesse pubblico in termini di: 1) incremento o ammodernamento di infrastrutture consortili;
2) fornitura di servizi di utilità collettiva;
3) attivazione di attività produttive complementari, anche non direttamente connesse col proposto impianto fotovoltaico, che generino nuova occupazione;
4) cessione di beni immobili di interesse del Consorzio;
5) utilizzo dei servizi di interesse collettivo offerti dal Consorzio.

17.3. Ebbene, a fronte della possibilità di “ non prevedere alcun incremento di superficie disponibile per non rischiare di pregiudicare la definizione e l’attuazione della programmazione strategica dell’Ente ”, la divisata soluzione s’appalesa ragionevole e proporzionata, in quanto rappresenta una “ apertura, seppure con limitazioni, a eventuali deroghe nei confronti delle richieste di installazione di nuovi impianti che eccedano le superfici attualmente consentite e che allo stato non avrebbero nessuna possibilità di ottenere il rilascio dell’autorizzazione unica regionale ” .

17.4. La decisione ha, dunque, tenuto conto degli interessi in gioco e, nel valutare le modalità di tutela e perseguimento dell’interesse primario avuto in cura, ha adottato un equilibrato contemperamento di quest’ultimo con gli interessi economici concorrenti.

17.5. Il Consorzio, infatti, non ha inibito in toto l’attività economica libera nella ZES, ma l’ha solo regolamentata alla luce di tutti gli interessi presenti sul territorio.

17.6. Cade pertanto anche la censura di eccesso di potere e con questa la violazione di legge in relazione alla dedotta circostanza che gli insediamenti di che trattasi costituirebbero attività libere anche in zona economica speciale.

17.7. Il motivo esaminato (sopra, punto 5.2.) s’appalesa, dunque, infondato.

18. Consegue a tanto che nessun interesse concreto hanno le società appellanti a coltivare i restanti motivi di gravame (terzo punto di doglianza: illegittimità delle deroghe disposte dal Consorzio riguardo gli incrementi delle superfici totali delle aree industriali) in quanto le aree di proprietà della società Vianini (interessate alla localizzazione dell’impianto fotovoltaico) ricadono in zona economica speciale, su cui insiste, però, la divisata, ma riscontrata legittima, programmazione del territorio industriale comunque in radice preclusiva per il progettato insediamento.

19. Per le considerazioni che precedono, il ricorso di primo grado va dichiarato ammissibile, per cui la sentenza di primo grado deve essere, in parte qua , riformata;
l’appello, invece, s’appalesa nel merito infondato e deve essere, pertanto, respinto.

20. La particolare natura della controversia insieme alla parziale novità della vicenda sono ritenute giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di appello.

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