Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-05-19, n. 202304985

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-05-19, n. 202304985
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202304985
Data del deposito : 19 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/05/2023

N. 04985/2023REG.PROV.COLL.

N. 10253/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10253 del 2021, proposto dalla Universita' degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

Professor EN NN, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciana Caroli, Simone Ventura, nonché dall'avvocato Giuliano Fonderico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 173;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 10661/2021, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del professor EN NN;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2023 il Cons. Raffaello Sestini e udito l’avvocato Giuliano Fonderico per la parte appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1 - L’Università degli Studi Roma La Sapienza propone appello contro il professor EN NN per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 10661/2021, resa tra le parti, concernente il diniego alla riammissione alla rendicontazione dell’attività didattica a.a. 2016-2017.

2 - Con ricorso al Tar del Lazio ex art. 117 c.p.a., il prof. EN NN, ordinario presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, contestava il silenzio serbato sulla sua richiesta del 3 marzo 2020 di essere riammesso ad effettuare telematicamente la rendicontazione didattica per l’anno 2016-2017 e, comunque, di poter presentare, senza ricevere un blocco dal sistema, la richiesta di attribuzione dello scatto triennale e di essere ammesso alla valutazione per l’attribuzione del diritto allo scatto triennale avendo maturato l’anzianità necessaria il 19 giugno 2018, sulla base delle attività didattiche svolte nel triennio antecedente.

3 – Con il ricorso introduttivo si contestavano le regole procedurali contenute nel Regolamento e si evidenziava che dovevano essere considerati equiparabili, ai fini della concessione dello scatto stipendiale, l’effettivo svolgimento dell’attività didattica e la relativa rendicontazione. Con un secondo motivo contestava la mancata riapertura dei termini per la rendicontazione, mentre con un terzo motivo lamentava l’irragionevolezza della riapertura retroattiva dei termini per la rendicontazione dell’attività disposta per gli anni 2017- 2018 e 2018-2019 e non già per l’annualità 2016-2017.

4 - L’Ateneo e il Ministero resistevano alla domanda contestando ogni avversa censura e il Tar rigettava la domanda cautelare, disponendo la conversione del rito ex art. 117 in rito ordinario. Con motivi aggiunti, il ricorrente chiedeva l’annullamento degli ulteriori provvedimenti, con i quali era stato comunicato l’esito negativo del procedimento di verifica della domanda di scatto stipendiale presentata il 27 luglio 2020. L’Università replicava anche ai motivi aggiunti.

2. Il Tar del Lazio, sez. III, con la sentenza impugnata n. 10661/2021, dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo ma accoglieva i motivi aggiunti, annullando il provvedimento di diniego e condannando l’Università alle spese di giudizio.

3 - L’Università propone appello affermando che La decisione appellata sarebbe frutto di un inspiegabile travisamento dei fatti e sarebbe fonte di grave pregiudizio, avendo riflessi su numerosi altri docenti che hanno anch’essi omesso la tempestiva rendicontazione dell’attività didattica, imposta dall’art. 6, settimo comma, della legge n. 240/2010.

4 – in particolare la sentenza sarebbe erronea per non aver considerato che il Professor NN non aveva presentato nella sessione di settembre 2018 la domanda di attribuzione dello scatto stipendiale, in violazione di precise norme di legge e di regolamento. Infatti, l’art. 6, comma 14,