Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-07-18, n. 202307045

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-07-18, n. 202307045
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307045
Data del deposito : 18 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/07/2023

N. 07045/2023REG.PROV.COLL.

N. 04345/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4345 del 2022, proposto dalla società -OMISSIS-, in persona della legale rappresentante sig.ra Vanessa Grosso, con sede in Torino, Via Vittorio Amedeo II n. 24, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Daniele Cirio e Roberto Stroppiana del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliata presso il di loro studio in Torino, P.zza Peyron, 28 per delega in calce all’atto di appello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Ministero dell’interno - U.T.G. - Prefettura di Torino, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;



nei confronti

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Area Vigilanza, Ufficio Sanzioni, in persona del legale rapp.te pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;



per l’annullamento e/o la riforma

della sentenza n. -OMISSIS- resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione prima), pubblicata in data 4 marzo 2022, non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso RG -OMISSIS- proposto per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento del Prefetto della Provincia di Torino in data 10/3/2021 Fasc. n.-OMISSIS- con il quale veniva disposto il rigetto dell’istanza della società ricorrente per l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori (c.d. white list ) istituito presso la medesima Prefettura e la contestuale cancellazione della medesima dall’elenco delle imprese richiedenti l’iscrizione, nonché di ogni altro presupposto, conseguenziale e comunque connesso.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’interno e dell’ANAC;

Vista l’ordinanza n. -OMISSIS-con la quale la Sezione ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata proposta dalla parte appellante;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2023 il Cons. Paolo Carpentieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con il ricorso in esame, notificato il 3 maggio 2022, la società -OMISSIS- che opera nel campo della costruzione, riparazione, installazione, manutenzione e posa in opera di elementi di carpenteria in ferro, metalli e/o affini e/o collegati, ha proposto appello avverso la sentenza n. -OMISSIS- del 4 marzo 2022, con la quale il Tar per il Piemonte, sez. I, ha respinto il ricorso (RG -OMISSIS-) proposto per l’annullamento del provvedimento del Prefetto della Provincia di Torino in data 10 marzo 2021, Fasc. n.-OMISSIS- di rigetto dell’istanza in data 22 luglio 2020 della società ricorrente per l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori (c.d. white list ) istituito presso la medesima Prefettura (nonché della nota dell’ANAC del 24 marzo 2021 di comunicazione dell’avvenuto inserimento nel casellario informatico degli operatori economici, esecutori di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, dell’annotazione del contenuto dispositivo del provvedimento prefettizio adottato).

2. Il provvedimento prefettizio di diniego risulta fondato sul rilievo che le risultanze istruttorie avevano evidenziato elementi e circostanze da cui desumere il pericolo di condizionamenti dell’impresa da parte della criminalità organizzata, in considerazione degli stretti e qualificati contatti, emersi nell’ambito dell’operazione di polizia giudiziaria c.d. “Colpo di coda”, tra -OMISSIS-, coniuge convivente di -OMISSIS- (amministratrice, legale rappresentante e titolare del 100% del capitale sociale della società istante), oltre che dipendente della società richiedente con contratto di lavoro part-time a far data dal 23 gennaio 2019, e -OMISSIS-, condannato all’esito del relativo processo per il reato di associazione mafiosa di cui all’art. 416- bis c.p. alla pena di 9 anni di reclusione dalla Corte d’Appello di Torino, con la definitiva sentenza del 22 febbraio 2016, quale esponente della locale `ndrangheta di -OMISSIS-

3. Il Tar torinese, facendo applicazione alla fattispecie dei noti canoni giurisprudenziali formatisi nella materia, ha respinto il ricorso giudicando le valutazioni prefettizie espresse nel provvedimento impugnato conformi ai predetti criteri di legittimità, avendo l’Amministrazione esaminato “ con il suddetto approccio olistico la posizione del -OMISSIS-nei riguardi della società desumendo, con ragionamento immune da illogicità ed improntato al sillogismo probabilistico tarato sul canone probatorio del “più probabile che non , il pericolo di condizionamento mafioso sulle scelte e gli indirizzi di impresa ”, respingendo altresì motivatamente le censure concernenti “ l’allegata obsolescenza degli elementi indiziari (le intercettazioni si riferiscono a conversazioni del 2011 e del 2012) ”.

4. Il ricorso in appello è sostenuto dai seguenti due, articolati, motivi di censura.

4.1. “ Error in iudicando: erroneità della sentenza per mancanza/inadeguatezza della valutazione e relativa motivazione in relazione al contenuto delle censure di primo grado (punti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 della motivazione). Violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 D.P.C.M. 18/4/2013, in relazione agli artt. 67, 84 e 91 D.Lgs. 6/9/2011, n.159. Violazione di legge con riferimento all’art. 3 Legge 7/8/1990, n.241. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti ed ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per carenza di presupposti e mancata considerazione di circostanze essenziali ”: la sentenza impugnata sarebbe lacunosa laddove ha respinto i motivi di ricorso ravvisando – con argomentazioni aprioristiche e non adeguatamente supportate - l’esistenza dei presupposti, di fatto e di diritto, per negare l’iscrizione alla c.d. “ white list ”, limitandosi ad attingere ai criteri ermeneutici forniti dalla Sezione Terza del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1743 del 2016, ma omettendo di calarsi tuttavia nella realtà concreta del caso di cui ci si occupa e senza indicare gli elementi di fatto posti alla base della valutazione di sussistenza del rischio di infiltrazione mafiosa nell’impresa.

4.1.1. Più in particolare, a giudizio della società appellante i due episodi di intercettazione, datati 2011, che hanno interessato il sig. -OMISSIS- nell’atto di interloquire con tale -OMISSIS-, esponente della consorteria ‘ndrangheta di -OMISSIS- non potrebbero essere ritenuti alla stregua di indizi gravi, precisi o, tantomeno, concordanti, per affermare il rischio di infiltrazione mafiosa nell’impresa dell’appellante, posto che il VI, incensurato, non era stato minimamente coinvolto nel giudizio penale a carico del -OMISSIS-, né come indagato né come imputato, le intercettazioni telefoniche ed ambientali, estrapolate dalla vicenda in esame, risalivano a ben 11 anni prima, tutti i riscontri effettuati sull’impresa e sulla persona dei responsabili dell’impresa, nonché dei loro conviventi, avevano escluso la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa (relazione Comando Provinciale dei Carabinieri n. -OMISSIS-del 7 settembre 2020); parimenti tutti i riscontri effettuati sui dipendenti dell’impresa avevano dato esito negativo (cfr. rapporto Guardia di Finanza, Nucleo di

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