Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-11-21, n. 202409372
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Testo completo
Pubblicato il 21/11/2024
N. 09372/2024REG.PROV.COLL.
N. 03088/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3088 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Colagrande e Gennaro Lettieri, con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Liegi, n. 35/b e con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , e il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, in persona del Comandante generale pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis , n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 24 settembre 2024, il consigliere Francesco Frigida e uditi per il ricorrente l’avvocato Eugenio Barrile per delega dell’avvocato Roberto Colagrande e per le amministrazioni l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-, ufficiale dell’Arma dei carabinieri, ha proposto il ricorso n. -OMISSIS- dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio per l’annullamento della determina dirigenziale del Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare, prot. n. M_D AB05933 REG2022 0675221 del 15 novembre 2022 (e dei relativi atti prodromici), notificatagli il 22 novembre 2022, con cui, in dichiarata esecuzione della sentenza del medesimo T.a.r. n. 11297 del 29 agosto 2022 (che aveva annullato una precedente determina di rimozione dell’ufficiale interessato per vizi motivazionali e facendo espressamente salva la riedizione del potere), è stata nuovamente disposta la sua rimozione dal grado per motivi disciplinari.
1.1. Il Ministero della difesa e il Comando generale dell’Arma dei carabinieri si sono costituiti nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
2. Con l’impugnata sentenza n. -OMISSIS-, il T.a.r. per il Lazio, sezione prima bis , ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500, oltre agli accessori di legge.
2.1. In particolare, il collegio di primo grado ha reputato legittima la riattivazione del procedimento disciplinare, rispettati i termini procedimentali, immune da eccesso di potere il provvedimento sanzionatorio, anche sotto il profilo del rispetto del canone di proporzionalità e legittima la scelta di non attendere l’esito del procedimento penale.
3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 2 aprile 2024 e in data 16 aprile 2024 – la parte privata ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando tre motivi e proponendo domanda cautelare, poi rinunciata.
4. Il Ministero della difesa e il Comando generale dell’Arma dei carabinieri si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.
5. In vista dell’udienza di discussione il ricorrente ha depositato memoria, con cui ha ulteriormente illustrato le proprie tesi e ha insistito sulle proprie posizioni, approfondendo tutti e tre i motivi d’appello.
6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 24 settembre 2024.
7. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni.
8. Tramite il primo motivo d’impugnazione l’appellante ha lamentato « Erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto il primo articolato motivo di ricorso volto a far rilevare, sotto plurimi profili, la intervenuta decadenza per tardività dall’esercizio dell’azione disciplinare e/o comunque il decorso degli originari termini perentori, ai sensi degli artt. 1373, 1376 e 1292 d.lgs. n. 60/2010, anche in relazione agli artt. 1040, co. 1, lett. d), n. 19 e 1041, co. 1, lett. s), n. 6, d.p.r. n. 90/2010, nonché in relazione alla “guida tecnica – procedure disciplinari” – anno 2019 e 2021 ».
8.1. Tale censura è infondata.
In proposito va evidenziato che la sentenza del T.a.r. per il Lazio n. -OMISSIS-(resa nel giudizio n. -OMISSIS-) ha sì annullato la determina dirigenziale del 4 marzo 2021 recante la rimozione dal grado dell’interessato, ma per meri vizi motivazionali e riconoscendo espressamente all’amministrazione la possibilità di riedizione del proprio potere disciplinare, attenendosi alle direttive indicate dal giudice amministrativo.
Tanto precisato, si rileva che non era necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza n. -OMISSIS-per riattivare il procedimento disciplinare, poiché l’art. 1373 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel riferirsi al « giudicato amministrativo », pone un termine ad quem , potendo dunque legittimamente l’amministrazione militare, pur non essendone obbligata, riprendere il procedimento – come prosecuzione del precedente e non come nuovo autonomo procedimento – anche prima di tale passaggio in giudicato. Diversamente opinando, si giungerebbe ad una irragionevole esito ermeneutico per cui una sentenza di annullamento per vizi formali o motivazionali non passata in giudicato reciderebbe il nesso tra il primo e il secondo procedimento disciplinare, mentre un medesimo tipo di sentenza coperta da giudicato (e, quindi, dotata di totale stabilità) non neutralizzerebbe il predetto nesso, eliso, invece, da una pronuncia ancora non definitiva.
Chiarito il su descritto aspetto, si evidenzia che il nuovo procedimento disciplinare di stato si è svolto nel rispetto dei termini endoprocedimentali e finali recati dagli articoli 1373 e 1392, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2010 (rispettivamente stabilenti che « Annullati uno o più atti del procedimento disciplinare a seguito di autotutela, anche contenziosa, di giudicato amministrativo ovvero di decreto decisorio di ricorso straordinario, se non è esclusa la facoltà dell’amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento e non sono già decorsi, limitatamente alle sanzioni di stato, gli originari termini perentori, il nuovo procedimento riprende, a partire dal primo degli atti annullati, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto piena conoscenza dell’annullamento o dalla data di adozione del provvedimento di autotutela » e che « il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni dall’ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività è stata compiuta »), in quanto in forza di dette disposizioni il termine finale per emanare il provvedimento disciplinare cadeva il 19 novembre 2022, mentre la nuova determina è stata adottata il 15 ottobre 2022.
Con riferimento ai termini intermedi si osserva che: a) dalla seduta della commissione di disciplina (svoltasi in data 16 dicembre 2021) all’adozione del primo provvedimento di perdita del grado del 4 marzo 2021 sono stati utilizzati soltanto 78 giorni dei 90 disponibili ex art. 1392 del