Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-02-14, n. 202201082

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-02-14, n. 202201082
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202201082
Data del deposito : 14 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/02/2022

N. 01082/2022REG.PROV.COLL.

N. 05124/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5124 del 2015, proposto da:
Diego D'Orazio, rappresentato e difeso dagli avv.ti G V, P C e G M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C in Roma, via Asiago 2



contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Direzione Interregionale per le Regioni Campania e Calabria della stessa Agenzia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 6879/2014.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la Direzione Interregionale per le Regioni Campania e Calabria della stessa Agenzia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. L M;

Udito, nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2022, l’avv. Giorgio Di Micco per delega dell’avv. G V;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in epigrafe il Sig. Diego D'Orazio ha impugnato la sentenza n. 6879 del 19 dicembre 2014 del T.A.R. Campania, sede di Napoli, Sez. III.

Ha ripercorso come segue i fatti, già esposti in primo grado.

Nel luglio del 2013 il doganalista D’Orazio, munito di apposito mandato conferito dalla società New Tex-Im in data 12 giugno 2013, presentava, in nome e per conto della medesima società, all’Ufficio delle Dogane di Napoli 1, n. 9 operazioni doganali di importazione in regime di rappresentanza diretta.

Tali dichiarazioni venivano presentate presso applicando, quanto all’imposta sul valore aggiunto, il regime di assolvimento mediante presentazione di dichiarazione di intento, debitamente trasmessa al doganalista da parte della predetta Società importatrice.

Nell’ambito di una verifica posta in essere dall’Ufficio delle Dogane di Napoli veniva accertato che tali dichiarazioni di intento non sarebbero state correttamente rilasciate, poiché la Società New Tex-Im non aveva diritto all’assolvimento dell’imposta mediante compensazione, in quanto non erano maturati i requisiti di legge ex art. 8, comma 2, d.P.R. 633/1972 per l’emissione delle dichiarazioni di intento. Di conseguenza l’IVA sarebbe dovuta essere corrisposta direttamente all’atto dell’assolvimento delle formalità doganali di importazione.

In data 18 dicembre 2013, l’Ufficio delle Dogane di Napoli 1 convocava il Sig. D’Orazio per un’audizione in merito alle stesse.

Nel corso dell’audizione gli veniva chiesto:

- se le operazioni doganali in oggetto fossero state effettuate in regime di rappresentanza diretta e per mezzo di quale titolo, quesito al quale l’appellante rispondeva affermativamente, stante lo specifico mandato;

- quali fossero le modalità con cui il doganalista fosse venuto a conoscenza del nominativo del funzionario che ha proceduto ai controlli sulle merci, quesito al quale l’appellante rispondeva che il funzionario addetto alla verifica aveva comunicato ad un suo collaboratore (il Sig. C) la necessità di procedere al controllo poi effettivamente svolto;

- quali controlli avesse effettuato lo spedizioniere prima della presentazione delle suddette dichiarazioni doganali con annesse le dichiarazioni di intento, quesito in risposta al quale l’appellante riferiva che, conoscendo il rappresentante legale della società importatrice ed avendo altresì per esso operato altre volte, aveva preso atto delle dichiarazioni di intento trasmessegli in originale e debitamente sottoscritte, limitandosi al controllo di regolarità formale propedeutico all’espletamento delle formalità doganali, cui solo sono tenuti i doganalisti nell’esercizio delle loro funzioni.

A distanza di un mese, sulla base di una relazione trasmessa dall’Ufficio locale di Napoli 1, seguiva il provvedimento del 5 febbraio 2014 di sospensione dal compimento delle operazioni doganali per sei mesi il quale recava in calce la menzione di definitività ex art. 16 L. 165/2011.

Il sig. D’Orazio impugnava il suddetto provvedimento dinanzi al T.A.R. Campania, sede di Napoli, chiedendo ed ottenendo la sospensione dell’atto gravato in forza dell’ordinanza cautelare n. 680/2014, con la quale il T.A.R. «rammentato che l’art. 53 del D.P.R. 23.1.1973 n. 53, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale e costituente pertanto lex specialis rispetto alle norme generali di cui alla L. n. 241/1990, stabilisce che “Gli intendenti di finanza, con motivato provvedimento, possono infliggere agli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale o nell'elenco di cui all'art. 44 la sospensione dalle operazioni doganali nei casi di: a) mancato pagamento dei diritti liquidati per le operazioni doganali compiute ovvero di mancato adempimento di qualsiasi altro obbligo verso la dogana”, ulteriormente disponendo che “nei casi di cui alla lettera a), la sospensione è disposta su proposta del capo della dogana ed è inflitta per un periodo non superiore a due mesi”», ravvisava il fumus limitatamente alla dedotta violazione dell’art. 53, comma 2, d.P.R. cit., «concretatasi nell’aver inflitto la sospensione per mesi sei anziché per un periodo non superiore a due mesi».

Quindi, con la sentenza n. 6879/2014 il T.A.R. dichiarava improcedibile il ricorso quanto alla domanda annullatoria avendo il provvedimento perso medio tempore efficacia, in ragione del compiersi del decorso dei mesi sei di sospensione; ha, poi, respinto la domanda risarcitoria, previo scrutinio del ricorso ai sensi dell’art. 34 c.p.a., avendo ritenuto fondato solo il motivo relativo alla durata del provvedimento di sospensione ma insussistente la colpa dell’amministrazione.

Avverso la suddetta sentenza il sig. D’Orazio ha interposto appello lamentando che la stessa avrebbe completamente omesso l’esame degli ulteriori motivi di

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