Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2020-09-21, n. 202001504
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Testo completo
Numero 01504/2020 e data 21/09/2020 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 16 settembre 2020
OGGETTO:
Ministero dell'istruzione.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società “Future World School srl”, ente gestore del liceo linguistico “Guido D’Arezzo”, con sede in Ruvo di Puglia alla via Massari 5, in persona del presidente - legale rappresentante prof.ssa M B M, contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (oggi Ministero dell’istruzione), in persona del Ministro p.t., Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, per l'annullamento, previa sospensione, del Decreto, DDG 0017360 prot. del 1.07.19, notificato in pari data a mezzo pec, e del Decreto 0027315 del 4.10.19, notificato in pari data, fondato sul presupposto che “la scuola non avrebbe una sede scolastica idonea”, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto.
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 24558 dell’11 dicembre 2019, con la quale il Ministero dell’istruzione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Visto il parere interlocutorio della Sezione n. 1160 del 10 giugno 2020;
Vista la relazione conclusiva del Ministero n. prot. 18378 del 13 luglio 2020;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo Carpentieri;
Premesso:
1. Con il ricorso in esame la società “Future World School srl”, ente gestore del liceo linguistico “Guido D’Arezzo” con sede in Ruvo di Puglia, ha impugnato, con domanda cautelare, i decreti dirigenziali n. prot. 17360 del 1° luglio 2019 e n. prot. 27315 del 4 ottobre 2019, con i quali l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia ha respinto la richiesta di parità scolastica avanzata dalla ricorrente in data 30 marzo 2019, sulla base della motivazione che la società Future World School srl “ non dispone della sede scolastica, pur avendone affermato la piena disponibilità, con documenti risultati, di conseguenza, nulli ”.
2. Premette in fatto la società ricorrente che il Liceo linguistico Guido d’Arezzo di Ruvo di Puglia è stato gestito sino all’anno 2018 dalla Cooperativa European Link, già iscritta nell’elenco delle scuole paritarie (giusta decreto ministeriale n. 83 del 2008); che però l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia decretava la perdita della parità scolastica a causa di gravi irregolarità amministrative (decreto in data 18 agosto 2014, giudicato legittimo con sentenza del Consiglio di Stato del dicembre 2018 - recte : 2017; sentenza sella Sez. VI 7 dicembre 2017, n. 5766, di definitivo rigetto del ricorso proposto dalla Cooperativa European Link); interveniva, dunque, in data 29 marzo 2019, la società esponente, “ nata “dalle ceneri” della vecchia cooperativa ”, che procedeva a richiedere la parità scolastica, avendone i requisiti, avendo acquisito dalla Cooperativa E.L. la gestione del Liceo linguistico; che, infine, tale domanda veniva respinta con il provvedimento in questa sede impugnato (reiterato in data 4 ottobre 2019 a seguito di nuova istanza presentata della Fws srl tesa sollecitare un provvedimento in autotutela), sul presupposto della non disponibilità, in capo alla società ricorrente, di una sede idonea allo svolgimento dell’attività didattica.
3. A sostegno del gravame la società ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
3.1. “ Eccesso di Potere – Violazione di legge – Violazione art. 4 D.M. 83/2008 ”: il diniego impugnato sarebbe nullo per violazione del termine del 30 giugno (asseritamente perentorio) previsto dall’art. 4 del d.m. n. 83 del 2008.
3.2. “ Violazione di Legge – Eccesso di Potere – Illogicità Manifesta ”: la società ricorrente – contrariamente all’assunto, che si assume fattualmente e giuridicamente errato, posto dall’amministrazione a base del diniego impugnato – disporrebbe validamente dell’immobile, di proprietà comunale, sede del Liceo linguistico per cui è causa, avendolo ottenuto in comodato gratuito dall’ex gestore Cooperativa E.L.; tale comodato gratuito sarebbe valido e in linea con le previsioni contrattuali che regolano il comodato d’uso stipulato tra il Comune di Ruvo di Puglia e l’ex gestore, in base alle quali è vietata (punto 4 del contratto di locazione) la cessione o la sublocazione, ma solo se “ a soggetti non compresi nelle finalità istituzionali previste ” (ossia nelle finalità di svolgimento delle attività didattiche connesse alla gestione del Liceo linguistico Guido D’Arezzo). Inoltre, la società ricorrente avrebbe chiesto nelle more la voltura del contratto di locazione all’amministrazione comunale di Ruvo di Puglia, facendosi anche carico dei debiti della pregressa Cooperativa, istanza di voltura a seguito della quale sarebbe stato avviato presso il Comune il relativo iter autorizzatorio.
3.3. Violazione del legittimo affidamento della parte, poiché anche successivamente al diniego datato 2 luglio 1019, la Direzione regionale della Puglia avrebbe continuato ad inviare alla FWS srl tutte le “normali” comunicazioni inerenti la documentazione routinaria dello svolgimento dell’attività scolastica.
4. Con la relazione trasmessa con nota prot. n. 24558 dell’11 dicembre 2019 il Ministero dell’istruzione ha replicato alle censure avversarie ed ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.
5. Con nota in data 12 maggio 2020 la parte ricorrente ha chiesto di essere informata circa la data di trattazione del presente ricorso, rappresentando nuovamente l’urgenza, in ragione