Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-03-25, n. 201901952
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Pubblicato il 25/03/2019
N. 01952/2019REG.PROV.COLL.
N. 07900/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sull’appello n. 7900 del 2018, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato N P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L L R in Roma, via di Ripetta, n. 142;
contro
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 149/2018, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2019 il pres. L M e uditi per le parti l’avvocato Lorenzo Coleine, su delega dell’avvocato N P, e l'avvocato dello Stato Giancarlo Caselli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’appellante, già ricorrente in primo grado, appuntato della Guardia di finanza, in servizio presso il Nucleo di polizia tributaria di Reggio Calabria, ha proposto una domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità ‘esofagite da reflusso;malattia da reflusso gastro esofageo in fase erosiva’, riconosciuta come sussistente dalla Commissione medica ospedaliera istituita presso il Ministero della difesa, con un verbale di data 24 novembre 2011.
Con atto di data 31 maggio 2011 (confermato in data 12 luglio 2013), il Comitato di verifica per le cause di servizio ha espresso il parere che l’infermità in questione non si possa considerare dipendente da causa di servizio.
E’ seguito il provvedimento conclusivo del Ministero della Difesa di data 19 marzo 2014, conforme al parere.
2. Col ricorso di primo grado n. 435 del 2014 (proposto al TAR per la Calabria, Sezione di Reggio Calabria), l’interessato ha impugnato il decreto di data 19 marzo 2014, chiedendone l’annullamento.
Il TAR, con la sentenza n. 149 del 2018, ha respinto il ricorso ed ha compensato le spese del giudizio, rilevando che non sussistono i dedotti vizi del parere negativo del Comitato di verifica, anche alla luce del principio per il quale simili giudizi tecnici non sono sindacabili nel merito.
3. Con l’appello in esame, l’interessato ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado sia accolto.
Egli ha in dettaglio ricostruito i fatti già esposti in primo grado ed ha lamentato il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione del parere negativo e dell’atto conclusivo del procedimento, deducendo che:
- il Comitato di verifica avrebbe ‘considerato solo gli elementi costituzionali di un astratto ed ipotetico soggetto’ e non avrebbe svolto alcun accertamento che il ricorrente aveva una particolare predisposizione a contrarre la patologia in questione;
- dallo stato di servizio, acquisito nel corso del procedimento, il Comitato avrebbe dovuto rilevare che il servizio è stato reso in condizioni di particolare e protratta gravosità, per l’urgenza e la rapidità d intervento, con sottoposizione a prolungati periodi di stress psicofisico;
- si sarebbero dovuti effettuare più specifici e puntuali accertamenti sulla sussistenza o meno di ‘anomalie e carattere costituzionale, tali da poter da sole determinare un processo infiammatorio a carico dell’esofago’, anche perché la dipendenza dell’infermità da causa di servizio va rilevata anche quando il servizio non sia stata la ‘causa unica dell’infermità’.
Con una memoria difensiva, l’interessato ha illustrato le questioni controverse ed ha insistito nelle già formulate conclusioni.
4. Così sintetizzate le censure dell’appellante, ritiene la Sezione l’appello sia infondato e vada respinto.
Va premesso che l’interessato non ha dedotto in primo grado, né deduce ora in appello, che nel procedimento svoltosi in sede amministrativa siano ravvisabili vizi di forma o di procedura.
Neppure deduce che il provvedimento impugnato sia in contrasto con disposizioni vincolanti.
Egli, in buona sostanza, si limita a contestare la correttezza, nel merito, del giudizio di non dipendenza da causa di servizio, espresso dall’organo competente, cioè il Comitato di verifica, al cui parere si è uniformato il provvedimento conclusivo del procedimento.
In particolare, l’interessato lamenta che il Comitato avrebbe trascurato di considerare che la patologia accertata sarebbe l’effetto dello svolgimento di attività lavorative svolte in situazioni di particolare stress e che sussisterebbero i profili di eccesso di potere riportati al precedente § 3.
La Sezione osserva che i pareri del Comitato, se emessi all’esito di un procedimento regolare, sono insindacabili nel merito, salvo il caso di travisamento dei fatti, ovvero di macroscopica illogicità.
Nella fattispecie in esame, va condivisa la statuizione del TAR, sulla insussistenza di tali profili di eccesso di potere.
Nel corso del procedimento, non sono state poste all’esame del Comitato di verifica specifici elementi, a sostegno di quanto è stato poi dedotto in sede giurisdizionale.
In ogni caso, quanto alla adeguatezza delle sue valutazioni, osserva la Sezione che:
- nel corso del procedimento, non è emersa – né è stata rilevata dalla Commissione medica – la sussistenza di specifiche circostanze o situazioni ambientali, riferibili all’ambiente di lavoro, tali da essere considerate potenzialmente idonee a suscitare la riscontrata infermità;
- la Commissione non aveva l’obbligo di acquisire ulteriori documentazioni, ben potendo prendere in esame le risultanze emerse nel corso delle fasi del procedimento che hanno preceduto il suo parere (essendovi anche l’onere specifico dell’interessato di fornire ulteriori elementi di valutazione);
- pur se è del tutto plausibile che l’attività lavorativa sia stata svolta in situazioni di stress (ciò che di regola caratterizza l’attività di qualsiasi appartenente ad una forza armata che svolga attività operative), non si può ritenere per ciò solo che qualsiasi infermità sia riferibile ad una causa di servizio, poiché il Comitato di verifica ha il compito di verificare se l’infermità, di cui risulti affetto il dipendente, sia la conseguenza di fatti specificamente riconducibili al lavoro svolto, in assenza dei quali ben può ritenere che la patologia si sia sviluppata per ‘anomalie a carattere costituzionale’;
- la sentenza impugnata ragionevolmente si è pronunciata nel senso che la valutazione finale del Comitato - sulla mancata insorgenza di specifiche circostanze riferibili allo svolgimento del servizio - in quanto motivata e non sconfessata da alcun dato obiettivo, risulta di per sé insindacabile in sede giurisdizionale e non è affetta dai dedotti profili di eccesso di potere (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 1297 del 2019;n. 769 del 2019;n. 6169 del 2018;n. 5110 del 2018;n. 2460 del 2018).
La sentenza impugnata va dunque confermata, poiché con una articolata e condivisibile motivazione ha constatato come gli atti impugnati in primo grado non siano affetti dai dedotti profili di eccesso di potere.
5. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado del giudizio.