Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-02-28, n. 202201403

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-02-28, n. 202201403
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202201403
Data del deposito : 28 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/02/2022

N. 01403/2022REG.PROV.COLL.

N. 08785/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8785 del 2017, proposto da
A N I, A L, M Z, M K, E B, R I, S B, G M, M M e F B, rappresentati e difesi dall'avvocato M C, domiciliato presso la Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima, n. 00364/2017, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 il Cons. Carmelina Addesso e vista l’istanza di passaggio in decisione del difensore degli appellanti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.I signori Iagrossi Angelo Nicola, Lingeri Alessandro, Borretti Francesco, Ziani Mauro, Kornfeind Massimiliano, Barbieri Emanuele, Iudici Robert, Bergonzini Stefano, Massignan Giacinto e Marchetto Michele chiedono la riforma della sentenza segnati in epigrafe, con cui sono stati respinti il ricorso e i motivi aggiunti avverso i provvedimenti del comando Generale dell’Arma dei carabinieri di diniego dei benefici combattentistici ex l. 1746/1962 nonché per l’accertamento del diritto alla sopravvalutazione – ai fini del trattamento pensionistico – del servizio svolto per conto dell’O.N.U., del diritto al riscatto oneroso – ai fini dell’indennità di buonuscita – degli incrementi di anzianità riconosciuti per il servizio prestato in zone d’intervento, del diritto alle retribuzioni arretrate per gli aumenti retributivi maturati in base all’anzianità, per come rideterminata in conseguenza della sopravvalutazione dei periodi di servizio svolti per conto dell’O.N.U.

1.1 Deducono gli appellanti di essere ufficiali e sottoufficiali dell’Arma dei Carabinieri, già in servizio presso la Caserma “Chinotto” di Vicenza, e di aver operato nell’ambito di una serie di missioni ONU, analiticamente elencate per ognuno degli interessati. Le suddette missioni sono state svolte in territori dichiarati “zone d’intervento” da apposite determinazioni dello Stato Maggiore della Difesa.

1.2 Gli stessi inoltravano al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri istanza per il riconoscimento dei benefici combattentistici di cui al combinato disposto dell’art.1 L. 1746/1962, dell’art.18 D.P.R. 1092/1973 e dell’art. 3 L. 390/1950, con particolare riferimento alla sopravvalutazione – ai fini del trattamento pensionistico - del servizio svolto per conto dell’ONU in zone d’intervento e alle retribuzioni arretrate dovute per gli aumenti retributivi maturati in base all’anzianità rideterminata per la sopravvalutazione dei periodi di servizio; chiedevano, inoltre, il riconoscimento del diritto al riscatto oneroso – ai fini dell’indennità di buonuscita – degli incrementi di anzianità riconosciuti ex art.15 D.P.R. 1032/1973.

1.3 A fronte del diniego del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (che era rimasto, peraltro, inerte a fronte di alcune delle istanze presentate), gli appellanti proponevano ricorso, integrato da successivi motivi aggiunti, al TAR Veneto che con la ricordata sentenza lo respingeva, con compensazione delle spese. A fondamento della propria decisione il giudice di primo grado richiamava la sentenza della Corte costituzionale n. 240/2016, che ha ritenuto ragionevole e costituzionalmente legittima l’interpretazione della l. n. 1746/1962 nel senso di escludere l’estensione dei benefici combattentistici, tra cui quello previsto dall’art 18 DPR 1092/1973, ai militari impegnati in missioni per conto dell’O.N.U.

2. Con l’appello in epigrafe, gli interessati chiedono la riforma della sentenza impugnata sulla scorta dei seguenti motivi di appello:

1) Violazione e falsa applicazione di legge (articolo unico L. 11.12.1962 n.1746; art.18 D.P.R. 29.12.1973 n.109; art.3 legge 24.04.1950 n.390; art. 1858 D. Lgs. 15.03.2010 n.66); diritto al riconoscimento del periodo di servizio ai fini del trattamento di quiescenza; illogicità e insufficienza della motivazione . L’articolo unico della l. 1746/1962 dispone espressamente che al personale militare che per conto

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