Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-04-19, n. 201802387

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-04-19, n. 201802387
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201802387
Data del deposito : 19 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/04/2018

N. 02387/2018REG.PROV.COLL.

N. 03315/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3315 del 2016, proposto da
Comune di Narni, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Sanzio, n. 1;

contro

D B, rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Mattia Russo, in Roma, via Antonio Cantore, n. 5;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Umbria, Sezione I, n. 550/2015, resa tra le parti, concernente l’indizione di un concorso pubblico a due posti di agente di polizia municipale.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. D B;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2018 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Mazzella per delega di Romano e Perari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con delibera della Giunta municipale 7/5/2014, n. 88, adottata in sede di programmazione del fabbisogno di personale del triennio 2014/2015, il Comune di Narni ha stabilito di procedere all’assunzione di due agenti di polizia municipale.

Il bando relativo a tale concorso è stato poi pubblicato sulla G.U. IV serie speciale - Concorsi ed Esami, n. 1 del 2/1/2015.

Successivamente con determinazione 8/1/2015, n. 3, pubblicata sulla G.U. IV serie speciale - Concorsi ed Esami, n. 5 del 20/1/2015, l’ente ha integrato e rettificato il bando di concorso:

a) eliminando la previsione che, a pena di esclusione, imponeva di sottoscrivere digitalmente la domanda di partecipazione inviata a mezzo pec;

b) riaprendo i termini per la presentazione della suddetta domanda.

Il sig. D B, inserito nella graduatoria degli idonei di un precedente concorso a un posto di agente di polizia municipale, ha ritenuto gli atti di cui sopra lesivi del proprio interesse all’assunzione in servizio mediante scorrimento della detta graduatoria, per cui li ha impugnati davanti al TAR Umbria, con ricorso consegnato per la notifica il 19/3/2015.

Con sentenza 19/11/2015, n. 550 il TAR ha accolto il gravame.

Avverso la sentenza ha proposto appello il Comune.

Per resistere all’impugnazione si è costituito in giudizio il sig. B.

Con successiva memoria il Comune ha meglio illustrato le proprie tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 5/4/2018 la causa è passata in decisione.

In via pregiudiziale va esaminata l’eccezione con cui l’appellato deduce la sopravenuta carenza d’interesse all’appello in considerazione del fatto che con determinazione dirigenziale 23/11/2015 n. 132, successiva alla gravata sentenza, il Comune ha disposto la revoca del bando di concorso per cui è causa.

L’eccezione infondata.

Ed invero, l’appellante ha condivisibilmente fatto presente di aver tuttora interesse alla decisione in considerazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza che gli imporrebbe, ove passasse in giudicato, di procedere allo scorrimento della graduatoria in cui è inserito l’appellato.

L’appello va, dunque, esaminato nel merito.

Col primo motivo il Comune denuncia l’errore commesso dal giudice di prime cure nel non aver rilevato la tardività del ricorso, dovendo farsi decorrere il termine decadenziale dal giorno della pubblicazione in gazzetta del bando di concorso, avvenuta in data 2/1/2015.

Il motivo è fondato.

La lesione dell’interesse azionato col ricorso di primo grado deve, infatti, farsi risalire alla pubblicazione in G.U. del bando di concorso, momento in cui l’amministrazione ha manifestato il concreto intendimento di non utilizzare, per la copertura dei 2 posti di vigile urbano, la graduatoria in cui era incluso il sig. B.

La successiva determinazione n.3/2015, pubblicata, come più sopra rilevato, sulla G.U del 20/1/2015, non è idonea a spostare in avanti il termine decadenziale.

Difatti, con tale provvedimento l’amministrazione comunale si è limitata a modificare il bando per aspetti ininfluenti sulla volontà precedentemente enunciata di procedere alle nuove assunzioni mediante concorso pubblico.

Da quanto sopra discende che il termine per impugnare il bando decorreva dal 2/1/2015 e, conseguentemente, che il ricorso di primo grado, consegnato per la notifica il 19/3/2015, era tardivo.

L’appella va, pertanto, accolto.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di natura diversa.

La particolarità della vicenda processuale giustifica l’integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.

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