Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-07-19, n. 202406522

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-07-19, n. 202406522
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202406522
Data del deposito : 19 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/07/2024

N. 06522/2024REG.PROV.COLL.

N. 02775/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2775 del 2022, proposto da
Grandi Navi Veloci s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati B C, A M, F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00808/2021, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2024 il Cons. A M e uditi, per la parte appellante, gli avvocati Magliuolo e Titolo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. – Nel presente giudizio è appellata la sentenza del TAR Liguria, meglio individuata in epigrafe, che ha dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile il ricorso, e i relativi motivi aggiunti, presentato dall’odierna appellante, che svolge servizi di linea di trasporto marittimo di passeggeri e veicoli nel porto di Genova.

In punto di fatto occorre precisare che l’appellante aveva avanzato istanza, nei confronti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, per ottenere l’autorizzazione – ex art. 16 della legge n. 84 del 1994 – per lo svolgimento, in autoproduzione, delle operazioni di rizzaggio e derizzaggio di veicoli commerciali sulle proprie navi. A tale richiesta l’Autorità ha risposto, in un primo momento, con nota del 2 maggio 2019, nella quale ha indicato, diffusamente, le ragioni che non consentivano il rilascio dell’autorizzazione. Questa nota è stata intesa, dalla richiedente, come mera enunciazione dei motivi ostativi all’accoglimento della sua richiesta (e non come provvedimento definitivo di diniego); al fine di superare quelle ragioni così articolate, la richiedente ha dunque prodotto all’Autorità quanto ritenuto necessario e, con propria nota del 12 luglio 2019, ha, nella sostanza, avanzato una seconda richiesta, analoga a quella precedente.

L’Autorità ha quindi risposto con una seconda nota, del 10 ottobre 2019, con la quale ha affermato di aver già riscontrato definitivamente la richiesta di autorizzazione con il precedente atto del 2 maggio 2019. Ha inoltre affermato di confermare in toto la motivazione ivi enunciata, in quanto la nuova richiesta non apportava i chiarimenti e le integrazioni necessari, né consentiva una revisione delle considerazioni già esposte.

A questo punto Grandi Navi Veloci ha impugnato entrambe le note di diniego dinnanzi al TAR Liguria il quale, con la sentenza oggi sub iudice , ha giudicato la seconda nota come provvedimento meramente confermativo del precedente: ne è dunque derivata una statuizione di irricevibilità, quanto all’impugnazione della prima nota, quella del 2 maggio 2019, e una statuizione di inammissibilità, quanto all’impugnazione della seconda nota di diniego, quella del 10 ottobre 2019 . Il TAR ha inoltre dichiarato inammissibile anche l’impugnazione, spiegata con motivi aggiunti, di un’ulteriore nota di rigetto, nel frattempo emessa dall’Autorità in data 14 gennaio 2020, che nella sostanza reiterava nuovamente le ragioni ostative già illustrate dall’amministrazione e che, analogamente alla nota del 10 ottobre 2019, il TAR ha parimenti ritenuto essere un provvedimento meramente confermativo di quelli precedenti.

2. – L’atto di appello è affidato a due motivi di impugnazione, mediante i quali viene contestata la statuizione in rito del TAR e vengono riproposti i motivi dell’originario ricorso introduttivo di primo grado, afferenti alle presunte illegittimità delle prime due note di diniego emesse dall’Autorità. Sono anche riproposte le censure spiegate, in primo grado, con l’atto di motivi aggiunti, dirette a contestare la legittimità della terza e sopravvenuta nota di diniego, quella del 14 gennaio 2020. L’appellante ha dunque chiesto la riforma della sentenza di prime cure, con conseguente accoglimento dell’impugnazione spiegata in primo grado e annullamento delle note di diniego.

3. – Nel presente giudizio di appello si è costituita, con atto di mero stile, l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.

Con breve memoria depositata il 9 aprile 2024, l’appellante ha ribadito taluna delle ragioni a sostegno del presente gravame e ha insistito per l’accoglimento dell’appello.

Alla pubblica udienza del 16 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. – L’appello non è fondato, nei sensi e nei limiti di seguito precisati.

4.1. – Con il primo motivo di appello si deduce error in iudicando , nella sentenza del TAR, per violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 41 cod. proc. amm., revocandosi in dubbio la natura provvedimentale e definitiva della prima nota emessa dall’Autorità portuale, quella del 2 maggio 2019.

Il motivo è fondato.

La nota in questione, che rispondeva a una prima richiesta di autorizzazione all’autoproduzione delle operazioni portuali avanzata da Grandi Navi Veloci, recava, invero, un contenuto dispositivo piuttosto ambiguo. Essa, pur diffondendosi nelle ragioni di diniego, ritenute ostative al rilascio dell’autorizzazione, non conteneva un chiaro dispositivo di rigetto della domanda di autorizzazione e adoperava formule nel complesso dubitative che potevano, oggettivamente, ingenerare il dubbio circa la definitività di quanto si andava prescrivendo.

Occorre notare che, in effetti, la nota non era corredata di un vero e proprio dispositivo finale di rigetto della domanda avanzata dalla società richiedente e si concludeva, piuttosto, con una frase interlocutoria (“ si ritiene necessario interessare il Ministero vigilante, già anticipando allo stesso le presenti considerazioni ”) che ben poteva essere intesa nel senso di una prosecuzione del procedimento, in chiave istruttoria, con conseguente necessità di informare la richiedente sui successivi sviluppi. Come correttamente nota l’appellante, del resto, la complessiva motivazione di diniego che si rinviene nella nota in questione assumeva oggettivamente il senso di rendere edotta la richiedente delle plurime ragioni ostative, in conformità all’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, stimolando la conseguente partecipazione procedimentale.

Per converso, la successiva nota del 10 ottobre 2019 assumeva le fattezze del provvedimento definitivo di diniego, poggiato proprio sulle medesime ragioni ostative già illustrate dall’amministrazione. Il che trova conferma nella circostanza, ben evidenziata dall’appellante, che l’attività istruttoria dell’Autorità era proseguita dopo la nota del 2 maggio 2019, in quanto erano stati chiesti pareri sull’affare sia alla Capitaneria di Porto di Genova sia alla ASL (si veda, in tal senso, la nota del 26 settembre 2019, in atti). Le conseguenti, ulteriori risultanze, derivanti da tale supplemento di istruttoria, hanno dunque evidentemente condotto, in aggiunta alle considerazioni già espresse nella nota del 2 maggio 2019, al definitivo diniego dell’istanza.

Va dunque riformata la sentenza del TAR, sia nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il ricorso contro la nota del 10 ottobre 2019, trattandosi dell’atto conclusivo del procedimento, e non di atto meramente confermativo della nota del 2 maggio 2019; sia nella parte in cui ha ritenuto tardiva, e quindi irricevibile, l’impugnazione diretta contro quest’ultima nota, che si atteggiava come mero atto endoprocedimentale, non lesivo e non immediatamente impugnabile.

5. – Tornano, dunque, ad assumere rilievo, ai fini del decidere, i motivi di censura spiegati fin dal primo grado da parte dell’odierna appellante, come riproposti nel secondo motivo di appello.

5.1. – Con il primo e il secondo dei motivi riproposti (che, per l’oggettiva comunanza di argomenti, possono essere trattati congiuntamente), erano stati dedotti il difetto di motivazione e, comunque, l’illegittimità delle ragioni ostative indicate dall’Autorità.

Tali motivi non sono fondati.

La nota di diniego del 10 ottobre 2019 rinviava alle ragioni ostative diffusamente trattate nella

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