Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2012-08-01, n. 201203149
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N. 03149/2012 REG.PROV.CAU.
N. 04786/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso per revocazione numero di registro generale 4786 del 2012, proposto da:
Giuseppe D'Aniello, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Zaza D'Aulisio, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Cardarelli in Roma, via G.Pierluigi Da Palestrina N.47;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la revocazione
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 02279/2012, resa tra le parti, concernente sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Consiglio di Stato Sez.IV n.2279/2012 presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2012 il Cons. A M e uditi per le parti gli avvocati Alfredo Zaza D'Aulisio e Massimo Giannuzzi (avv.St.);
Rilevato che la quaestio iuris portata alla cognizione del Collegio ed inerente la sussistenza o meno a carico della gravata sentenza di questa Sezione dell’errore revocatorio ex art.395 n.4 c.p.c. appare meritevole di opportuni approfondimenti nella più appropriata sede di trattazione del merito del ricorso all’esame ;
che nelle more si rende necessario, in relazione alla incidenza sfavorevole delle determinazioni ministeriali a suo tempo impugnate dall’interessato sui rilevanti interessi vantati dal ricorrente, accogliere l’istanza cautelare volta a sospendere l’esecutività della sentenza di questa Sezione n.2279/2012;
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze della fase cautelare del presente giudizio