Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-09-04, n. 202407382

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-09-04, n. 202407382
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202407382
Data del deposito : 4 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/09/2024

N. 07382/2024REG.PROV.COLL.

N. 05285/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5285 del 2020, proposto dal signor L T, rappresentato e difeso dagli avvocati R D e G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M C, G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Comune di Serra Riccò, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 844/2019, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Liguria;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 giugno 2024 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti l’avvocato G R; viste altresì le conclusioni della parte appellata come in atti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1 - L’appellante è proprietario di una serie di terreni siti nel Comune di Serra Riccò, loc. Pedemonte, che il P.R.G. approvato nel 1981 faceva ricadere in zona “ C6 - aree di espansione residenziale intensiva Pedemonte ”, con indice di edificabilità pari a 0,40 mc/mq, mentre l’impugnata variante al P.R.G. li classifica in parte (per 9.000 mq) in zona “ C2 - insediamenti miti residenziali e agricoli ” e in altra parte (per 6.000 mq) in zona “ E2 - aree boschive e prative ”, dove l’indice di densità fondiaria è, rispettivamente, di 0,06 mc/mq e di 0,01 mc/mq. 2 - riducendo drasticamente la potenzialità edificatoria degli appezzamenti di terreno.

2 - Giudicando la scelta pianificatoria ingiustamente e immotivatamente lesiva delle sue facoltà dominicali, il sig. Tagliavacche ha presentato osservazioni al progetto di piano regolatore generale, pretendendo l’inclusione dei suoi lotti in zona C1, ove l’indice di fabbricabilità è pari a 0,30 mc/mq, ovvero, in subordine, l’estensione ai suoi mappali del regime urbanistico-edilizio vigente in zona C2. In quella sede ha inoltre rappresentato come la soluzione pianificatoria da lui proposta non fosse dettata soltanto da meri interessi egoistici ma avrebbe altresì assicurato, nell’interesse della comunità cittadina, prospettive di sviluppo urbanistico di quella porzione di territorio comunale che si espande sulla sponda sinistra del torrente Secca: difatti, acconsentendo a un incremento dell’indice edilizio, gli enti territoriali avrebbero reso possibile la realizzazione di reti viarie e il potenziamento dei servizi esistenti su aree attualmente carenti di adeguate opere di urbanizzazione e difficilmente accessibili, col fine ultimo di riequilibrare il differente sviluppo dell’assetto insediativo delle aree collocate sulle due sponde del fiume.

Tuttavia né il Comune né la Regione hanno ritenuto persuasive le obiezioni mosse alla variante urbanistica e, al contrario, nell’esercizio del potere attribuitole dall’art. 10 della l. n. 1150/1942, le previsioni urbanistiche così come concepite dal Comune sono state modificate dalla Regione Liguria in senso a lui sfavorevole in accoglimento dei suggerimenti formulati dal Comitato Tecnico Urbanistico cosicché rispetto al previgente PRG, secondo cui avrebbe potuto costruire edifici per complessivi 6.000 mc, ad oggi la volumetria realizzabile non potrebbe eccedere i 330 mc a fronte di una superficie totale di 15.000 mq.

3 – L’odierno appellante ha quindi agito davanti al TAR per l'annullamento, in parte qua,

del decreto della giunta regionale 13 luglio 1999 n. 181, avente ad oggetto l’approvazione della Variante integrale al vigente P.R.G., laddove, in particolare, rigetta – si afferma del tutto immotivatamente – le osservazioni presentate dall’interessato ex art. 9 L. n. 1150/1942; e muta illegittimamente la disciplina urbanistica adottata ed oggetto di pubblicazione, nonché per l'annullamento di ogni atto precedente e/o presupposto, conseguente e/o connesso; e segnatamente, in parte qua, della deliberazione di adozione 12 aprile 1996, n. 25, delle deliberazioni di controdeduzione 29 ottobre 1997, n. 65 – 5 giugno 1998, n. 33 – 4 agosto 1998, n. 44, del voto del C.T.U. regionale n. 768 del 4 maggio 1999 e della conseguente deliberazione 16 dicembre 1999, n. 73 di “ accettazione integrale delle prescrizioni regionali alla Variante Generale del P.R.G.”.

4 - Disattesa l’eccezione di tardività del ricorso (notificato il 28.1.2000) proposto per l’annullamento del D.P.G.R. 13.7.1999 n. 181, risultando adottato nel novembre 1999 un atto integrativo della Variante al P.R.G., il TAR ha respinto l’impugnazione con la sentenza appellata.

4.1 - Innanzitutto il TAR ha rigettato la censura con cui venivano lamentati la violazione degli artt. 9 e 10 della l. n. 1150/1942 con riferimento all’art. 49 delle norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico regionale (recante la disciplina degli insediamenti sparsi in regime normativo di mantenimento - IS MA), il difetto di istruttoria e il vizio di motivazione.

In sintesi, il ricorrente si doleva del fatto che la Regione, imponendo al Comune la riconduzione in zona E1 delle “ zone C2 o parti di esse ricadenti in ambito IS MA ”, si era illegittimamente surrogata all’ente locale e che questo atteggiamento di sovrapposizione da parte della Regione neppure sarebbe stato giustificabile attraverso il richiamo all’art. 49 delle norme di attuazione al P.C.T.P., visto che tale disposizione ammette pur sempre una modesta possibilità di edificare le aree IS MA, invece annientata dall’impugnato D.P.G.R. n. 181/1999. Inoltre, la Regione avrebbe stravolto il progetto di piano originariamente concepito dal Comune al punto da violare la riserva comunale di pianificazione urbanistica.

Il TAR ha, però, replicato come il Comune non fosse stato affatto costretto a recepire integralmente le prescrizioni regionali, avendo piuttosto esercitato una facoltà che l’art. 10 della l. n. 1150/1942, così come da sempre interpretato, gli riconosce. Fermo restando che le modifiche al progetto di piano apportate dalla Regione sarebbero state indispensabili al fine di coordinare il P.R.G. con il sovraordinato P.C.T.P. ai sensi dell’art. 10, l. 1150/1942 e che la redistribuzione dell’indice di fabbricazione non avrebbe né del tutto annichilito il ius aedificandi del ricorrente né snaturato l’originario disegno pianificatorio comunale, potendo comunque l’appellante costruire sopra la zona C2 volumi pari a 0,03 mc ogni mq.

4.2. Il TAR ha poi respinto il secondo motivo di ricorso, con il quale si è censurata l’illegittimità del D.P.G.R. n. 181/1999 nella parte in cui ha disatteso le osservazioni del proprietario per il fatto che fossero già state prese in considerazione e respinte dal Comune, senza pertanto aggiungere alcuna propria valutazione alle controdeduzioni comunali.

Neppure questa censura ha persuaso il TAR, che ha condiviso la tesi comunale per cui alla Regione sarebbe precluso riesaminare e respingere osservazioni procedimentali condivise dal Comune, mentre non potrebbe soverchiare le controdeduzioni comunali che quelle osservazioni hanno respinto.

4.3. Il TAR ha anche respinto il terzo motivo di ricorso, volto a far valere la violazione degli artt. 9 e 10 della l. n. 1150/1942, l’illogicità e ingiustizia, la disparità di trattamento e il difetto di istruttoria e motivazione, per avere la Regione immotivatamente classificato in modo più vantaggioso altre aree nonostante la contiguità a quelle di proprietà dell’interessato e altrettanto immotivatamente trascurato gli apporti collaborativi forniti dall’interessato.

Nemmeno questi profili di illegittimità hanno, infatti, convinto il TAR, dato che il ricorrente non avrebbe identificato le zone favorite dalla variante al PRG, considerato che per rigettare le osservazioni dei privati è sufficiente all’amministrazione dedurre la coerenza del disegno pianificatorio senza fornire ulteriori e più approfonditi chiarimenti sulle scelte di governo del territorio.

4.4. Infine il TAR ha rigettato il quarto motivo di ricorso, che denuncia la mancata acquisizione del parere della ASL competente per territorio, rilevando come la norma che ne prevedeva l’acquisizione (l’art. 52 della L. R. 8.8.1994 n. 42) non fosse più in vigore all’epoca dell’adozione dei provvedimenti impugnati.

5 - Con l’appello in epigrafe viene lamentato che la Regione si sia avvalsa del potere di modifica del progetto di PRG, attribuitole dall’art. 10 della l. n. 1150/1942, oltre i limiti previsti e senza neppure motivare il non accoglimento delle proprie osservazioni. Inoltre i terreni di proprietà di terzi contigui a quelli di sua proprietà avrebbero beneficiato di un trattamento più favorevole.

6 – In particolare l’appello in epigrafe è affidato ai seguenti motivi:

I) “Erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9 e 10 della L. 17 agosto 1942, n. 1150, anche in relazione all’art. 49, N.D.A. del P.T.C.P. della Regione Liguria, approvato con deliberazione C.R. 26 febbraio 1990, n. 6. Difetto di motivazione (ex art. 3 della L. n. 241/90) Illogicità. Travisamento di atti decisivi”;

II) “Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 L. 17 agosto 1942, n. 1150. Difetto di motivazione.

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