Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-10-27, n. 202209238
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Testo completo
Pubblicato il 27/10/2022
N. 09238/2022REG.PROV.COLL.
N. 02474/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2474 del 2019, proposto dalle signore -OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato I B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ambito Territoriale di Prato e Pistoia, Ufficio XI Direzione Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del Ministro
pro tempore
, presentato e difeso
ex lege
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per l'insegnamento nella Scuola dell'infanzia e primaria relative alla provincia di Prato valide per gli aa.s.s. 2014/2017 e prorogate ex lege fino all'anno scolastico 2019/2020, che potrebbero ritenersi controinteressati per riposizionamento in graduatoria.
per la riforma
della sentenza T.A.R. Lazio, Sezione III Bis, n. 8630/2018 – pubblicata in data 01.08.2018 - di rigetto del ricorso Reg. Ric. N. 8551/2017 con il quale gli odierni appellanti:
I) impugnavano, previa richiesta di sospensione, i seguenti atti:
a) decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 400 del 12 giugno 2017 (Prot. n. 0000400), “ Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 - operazioni di carattere annuale -. Adeguamento alle nuove classi di concorso istituite con il D.P.R. 14.02.2016 n. 19. Norme specifiche per i docenti che si sono abilitati in altri stati membri dell'U.E.. ", nella parte in cui non consente ai docenti abilitati che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002 di chiedere e ottenere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di interesse;
b) dell'art. 7 del sopra citato D.M. n. 400 del 2017 nella parte in cui, sancendo che “ per quanto non previsto dal presente decreto trovano applicazione le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa ed in particolare quelle contenute nel D.M. 235 del 1 aprile 2014, di cui il presente provvedimento è parte integrante ”, in quanto richiama i criteri da questo previsti di inclusione nelle graduatorie ad esaurimento già annullati dal giudice amministrativo con Sentenza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 1973/2015 nella parte in cui escludevano gli insegnanti che avessero conseguito il diploma magistrale prima dell'anno scolastico 2001/2002;
c) delle graduatorie ad esaurimento definitive adottate ai sensi del citato D.M. n. 400/2017, valide per l'anno scolastico 2017/2018 relativamente all'ambito territoriale di Prato, per le classi di concorso Scuola Primaria (EEEE) e Scuola dell'Infanzia (AAAA), pubblicate con decreto prot. 0002495.31-07-2017;
d) di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti che impediscono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002;
II) domandavano il riconoscimento del diritto delle ricorrenti, tutte in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, di essere inserite e incluse - senza limitazioni di sorta con riguardo alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato - a seconda del punteggio conseguito nelle graduatorie ad esaurimento di interesse relative alla provincia di Prato con riferimento all'insegnamento nella scuola di infanzia e/o primaria e di conseguenza nelle graduatorie di prima fascia di istituto.
III) nonché, in subordine, la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento per equivalente monetario.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell’università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 settembre 2022 il Cons. R S e udito l’avvocato I B per la parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le appellanti, in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, hanno impugnato i suelencati provvedimenti ministeriali di aggiornamento e integrazione delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo di cui all’art. 1, comma 605, lett. c), L. n. 296/2006 nella parte in cui inibiscono loro l’accesso alle predette G.A.E.
2. In primo grado, davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sede di Roma, il ricorso è stato respinto sulla base dei principi di diritto affermati dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 11/2017 e per la relativa riforma le ricorrenti hanno proposto il presente appello.
3. L’impugnazione è diretta al riconoscimento del valore abilitante all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria del titolo di studio posseduto, proprio ai fini dell’inclusione nelle graduatorie medesime per le classi di concorso AAAA ed EEEE.
4. Innanzitutto le appellanti deducono l’erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha registrato la tardività dell’impugnativa assumendo che la pretesa dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002 di essere inseriti in GAE avrebbe dovuto essere fatta tempestivamente valere con presentazione di istanza di inserimento in GAE e comunque mediante impugnazione, al più tardi, del D.M. del 16 marzo 2007. Per convincere della tempestività del ricorso in primo grado vengono utilizzati plurimi argomenti.
4.1. In primo luogo, vista la natura regolamentare del D.M. 235/2014, tanto da potersi qualificare “atto generale inscindibile, sostanzialmente e strutturalmente unitario, ontologicamente indivisibile” , il suo definitivo annullamento (pronunciato da C.d.S. n. 1973/2015) spiegherebbe un’efficacia erga omnes e ex nunc , facendo pertanto stato nei confronti di tutti gli interessati che si trovino nella medesima posizione ancorché estranei a quel giudizio. L’impugnazione di un atto che (già) non esiste più nel mondo giuridico non potrebbe, ontologicamente, reputarsi tardiva.
Del resto C.d.S., sez. VI, n. 217/2018 ha ravvisato una rimessione in termini dei ricorrenti ad impugnare il D.M. 235/2014 per effetto non già del giudicato che lo ha involto quanto piuttosto dei successivi provvedimenti amministrativi (dapprima il D.M. 495/2016 e poi il D.M. 400/2017) con cui il MIUR ha riformato l’antica lesione preclusiva.
4.2 - Reiterando la lesione delle posizioni giuridiche soggettive dei diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2022 già stigmatizzata in via definitiva da C.d.S. n. 1973/2015, il D.M. 400/2017 sarebbe affetto da nullità per violazione ed elusione del giudicato ai sensi dell’art. 21-septies, L. n. 241/1990. Un simile atteggiamento di noncuranza dei pregressi giudicati da parte della p.a., sostanziatosi appunto nell’adozione di un atto di medesima portata preclusiva, avrebbe riattualizzato l’interesse legittimo dei ricorrenti ad essere immessi nelle G.A.E. e, con esso, il bisogno di tutelare la loro pretesa sostanziale.
4.3. Anche tutti gli altri D.M. emanati successivamente alla (e in attuazione della) legge di chiusura delle graduatorie permanenti (art. 1, comma 605, L. n. 296/2006) sarebbero colpiti da nullità per violazione delle disposizioni di fonte costituzionale, primaria e secondaria in materia, delle quali viene predicato il carattere imperativo, accomunate dal fatto di riconoscere valore abilitante ai diplomi di maturità magistrale in discussione: art. 53 del R.D. n. 1054/1923, Relazione di accompagnamento e art. 2 del D.M. 10 marzo 1997, art. 15, comma 7, del D.P.R. n. 323/1998 e, su un piano superiore, art. 33, comma 5, Cost.
Dovendo il D.M. 495/2016 qualificarsi come provvedimento di conferma (anziché atto meramente confermativo del D.M. 235/2014), pertanto dotato di autonoma carica lesiva, gli appellanti sarebbero rimessi in termini per agire al fine di farne dichiarare la nullità per violazione ed elusione del giudicato.
4.4. Un onere di tempestiva impugnazione del D.M. 235/2014 non sarebbe, inoltre, predicabile se solo si rifletta sull’autonomia che caratterizza ogni D.M. di integrazione e aggiornamento delle graduatorie rispetto a quelli che lo hanno preceduto, ancorché aventi contenuto similare, attesa “l’autonomia che caratterizza ciascun triennio relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente” (così C.d.S., sez. VI, n. 2976/2017).
Anche in questa prospettiva sarebbe, dunque, ipotizzabile una riattualizzazione dell’interesse ad agire che scongiura una tardività della domanda giudiziale.
5. In secondo luogo le appellanti censurano l’erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha affermato che il diploma magistrale conseguito nel 2001/2002 non sia idoneo all’insegnamento.
Al fine di dimostrare l'efficacia abilitante ex lege di tale titolo di studio, nell’appello si evidenzia che la disposizione di cui all'art. 15, comma 7 del D.P.R. 323 del 1998 deve essere interpretata tenendo conto che la norma veniva adottata in un momento in cui i corsi di laurea con efficacia abilitante erano stati istituiti (D.P.R. 31 luglio 1996, n. 471 e D.M. 26 maggio 1998) ma non ancora attivati (attivazione avvenuta solo nell'anno accademico 1999/2000).
5.1. A parere degli appellanti tale collocazione cronologica consente di propendere per un'interpretazione dell'art. 15, comma 7 tale da fare salva la natura abilitante del diploma magistrale, tenuto conto proprio delle difficoltà attuative del processo di trasformazione del sistema di formazione dei docenti di scuole d'Infanzia e Primaria. A tal proposito vengono peraltro richiamate le considerazioni svolte dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato con l'ordinanza di remissione all'Adunanza Plenaria del 04.12.2018 n. 6885/2018. La Sesta Sezione evidenzia che all'art. 4, co. 1 quinquies del D.L. 87/2018 si imponga al M.I.U.R. di bandire un concorso straordinario (previsto dal precedente co. 1 quater) 13 riservato, tra gli altri, ai docenti muniti di “...diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purchè...abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come atali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 ”. Pertanto l'art. 4, co.