Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-01-30, n. 201800625
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Testo completo
Pubblicato il 30/01/2018
N. 00625/2018REG.PROV.COLL.
N. 02128/2014 REG.RIC.
N. 02392/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2128 del 2014, proposto da:
Citelli Maria Rita, rappresentata e difesa dagli avvocati R L, G F R, con domicilio eletto presso lo studio G F R in Roma, via Cosseria, 5;
contro
Regione Valle D'Aosta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati C E G, A R, con domicilio eletto presso lo studio A R in Roma, Lungotevere Sanzio, 1;
Comune di Saint-Vincent non costituito in giudizio;
Casino de la Vallée, rappresentato e difeso dagli avvocati G S, G P, con domicilio eletto presso lo studio G P in Roma, vialle Giulio Cesare, 14a, int.4;
sul ricorso numero di registro generale 2392 del 2014, proposto da:
Comune di Saint-Vincent, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Piercarlo Carnelli, con domicilio eletto presso lo studio Associati Studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
contro
Citelli Maria Rita erede di Mascardi Andrea, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Regione Autonoma Valle D'Aosta, Casino de la Vallée Spa, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del TAR. Valle d'Aosta, n. 00045/2013, resa tra le parti, concernente approvazione progetto definitivo relativo ai lavori di sistemazione della sala multiuso del Casino de la Vallée;.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Valle D'Aosta e di Casino de la Vallée s.p.a. Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2018 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Romanelli, Mazzella su delega di Romano e Pafundi Laurenti su delega di Carnelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con l’appello in esame, la signora Maria Rita Citelli impugna la sentenza 10 luglio 2013 n. 45, nella parte in cui, con tale decisione, il TAR per la Valle d’Aosta ha rigettato il ricorso instaurativo del giudizio ed il primo ricorso per motivi aggiunti (la sentenza ha invece accolto il secondo ricorso per motivi aggiunti).
La presente controversia riguarda, in sostanza il decreto del Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta 24 agosto 2009 n. 362, con il quale si è disposta l’approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori di sistemazione della sala multiuso del casinò di Saint Vincent, anche in quanto costituente variante al PRGC del detto Comune.
1.1.La sentenza impugnata – ritenuta infondata una eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso – ha affermato, in particolare:
- ricorrono i presupposti per l’applicazione del modulo procedimentale previsto dall’art. 29, co. 1, l. reg. 11/1998 per l’approvazione delle “opere pubbliche regionali” ovvero delle “opere volte a soddisfare importanti interessi economici, sociali e culturali di rilievo regionale”, in quanto la realizzazione di una pensilina è “elemento di un complessivo progetto di sistemazione della sala multiuso del casinò” ed occorre tenere conto del fatto che “la casa da gioco si trova in una situazione di crisi strutturale . . . e il piano in questione (di cui il progetto di sala multiuso costituisce un elemento) mira ad un rilancio della struttura” e dunque “non può ritenersi irragionevole”;
- che l’intervento è stato considerato come rivolto a soddisfare importanti interessi economici regionali;
- nel caso di specie, “ciò che rileva nella procedura in questione è la volontà della Regione e del Comune di consentire la deroga allo strumento urbanistico rimanendo irrilevante la individuazione specifica delle norme cui il progetto deroga”;
- il progetto, stante la sua relativa modestia, non rientra nei casi da sottoporre a VIA o a VAS;
- la realizzazione della pensilina non viola le norme in tema di distanze previste dall’art. 9 D.M. 2 aprile 1968 e dall’art. 873 c.c ;
- l’intervento in esame, avente carattere di opera di pubblica utilità e in quanto soddisfa un interesse generale, è soggetto a concessione edilizia a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 68 l. reg. n.