Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-07-21, n. 202105498

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-07-21, n. 202105498
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202105498
Data del deposito : 21 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/07/2021

N. 05498/2021REG.PROV.COLL.

N. 02360/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2360 del 2016, proposto da A L, rappresentato e difeso dall'avvocato M I, domiciliato presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) n. 10814/2015, resa tra le parti, concernente il diniego di annullamento della nota prot, n. Ctg. E 2/2011 del 21.2.2012, emessa dal Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Polizia di Stato - Compartimento di Polizia ferroviaria per il Lazio, avente ad oggetto il trasferimento del ricorrente presso altra sottosezione.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2021, tenutasi ex art. 4 del d.l. n. 84 del 2020 e ex art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, il Cons. Carmelina Addesso e udito, per parte appellante, l’Avv. Alessio Ducci, in sostituzione, per dichiarata delega, dell'Avv. Iurlaro Michelangelo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con l’appello in epigrafe il signor A L, Assistente Capo della Polizia di Stato, ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione prima ter, n. 10814/2015 del 13 agosto 2015 con cui è stato respinto il ricorso avverso la nota prot, n. Ctg. E 2/2011 del 21.2.2012, emessa dal Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Polizia di Stato - Compartimento di Polizia ferroviaria per il Lazio, avente ad oggetto il trasferimento del ricorrente presso altra sottosezione.

2. L’Assistente capo A L ha prestato servizio presso la struttura "Squadra Informativa esterna" del Compartimento di Polizia Ferroviaria del Lazio fino al 2.02.2011, data in cui è stato aggregato temporaneamente alla Sottosezione di Polizia Ferroviaria di Roma Tiburtina.

2.1 Successivamente, con nota prot. n. Ctg. E 2/2011 del 21.2.2012, il Compartimento di Polizia ferroviaria per il Lazio ha disposto il trasferimento del ricorrente, unitamente ad altri appartenenti alla Polizia di Stato, presso la predetta sottosezione.

3.Avverso il suddetto provvedimento l’Ass. capo L ha proposto ricorso al TAR, lamentando che il trasferimento ha determinato una dequalificazione professionale, traendo origine da un procedimento disciplinare, avviato nei suoi confronti in data 20.10.2010, in relazione ad un’asserita omissione di un delicato incarico d'ufficio, poi archiviato in data 19.2.2011, con provvedimento del Dirigente apicale del Compartimento di Polizia Ferroviaria del Lazio.

3.1 Il TAR ha respinto il ricorso, rilevando che i compiti assegnati presso la sottosezione di Roma Tiburtina, inerenti alla prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, rientrano tra le mansioni proprie del ruolo di appartenenza ai sensi dell’art 5 del d.P.R. n. 335/1982.

4. Con ricorso notificato in data 29.02.2016, l’Ass. capo L ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, lamentandone l’erroneità, essendo stato destinato a mansioni corrispondenti a quelle svolte alla data del proprio ingresso in Polizia, nel 1993, con una decurtazione reddituale pari a circa 390,00 euro mensili.

5.In data 6 maggio 2016 si è costituito il Ministero dell’Interno per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato.

6. L’appellante ha depositato memoria, formulando istanza di discussione da remoto.

7. All’udienza del 13 luglio 2021, previa discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

8. L’appello è infondato.

9. Con il primo motivo l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza impugnata, in quanto, a suo dire, il giudice di primo grado non si sarebbe minimamente curato di considerare quali fossero le mansioni allo stesso attribuite a seguito del trasferimento. Deduce, in particolare, che l’assegnazione alla sottosezione di Roma Tiburtina avrebbe determinato un autentico demansionamento, essendo stato destinato a mansioni corrispondenti a quelle svolte alla data del proprio ingresso in Polizia, nel 1993, ossia alla trattazione di pratiche di P.G. e copia con turni 8.00-14.00 / 14.00-20.00, con una decurtazione reddituale pari a circa 390,00 euro mensili.

9.1 Il motivo è infondato.

9.2 L’art 5 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) sancisce: “1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

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