Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-12-06, n. 202210667
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 06/12/2022
N. 10667/2022REG.PROV.COLL.
N. 05488/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5488 del 2022, proposto da G I G, C G, B O, M O, P O, rappresentati e difesi dall'avvocato V S, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Racconigi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F D P, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Piemonte, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato E S, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 00269/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Racconigi e di Regione Piemonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2022 il Cons. R C e uditi per le parti gli avvocati delle parti presenti, o considerate tali ai sensi di legge, come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1.La questione riguarda l’esproprio di alcuni terreni per la realizzazione di una pista ciclabile.
Gli odierni appellanti ricorrenti sono proprietari di alcuni appezzamenti di terreno situati nel Comune di Racconigi e meglio identificati la NCT al F. 30, partt. 11,12, 13, 15, 26, 99, 100, 102, 103, 122 e 123 (di proprietà dei sig.ri Osella), F.19, part. 4, F. 30 part. 207 (sig.ri Gorgo), classificate urbanisticamente come Area EA/sa – Zone Agricole: sottozona agricola di salvaguardia ambientale, ex art. 40 delle N.T.A. del P.R.G.C.
Il Comune ha avviato le procedure per la realizzazione di una pista ciclabile che attraversa porzione dei citati terreni a seguito della partecipazione ad bando regionale;il progetto “Messa in sicurezza di Via Stramiano mediante la realizzazione di una pista ciclabile” è finanziato con fondi regionali ed a tal fine è stata avviata una selezione mediante un bando approvato (d.d. n. 3978 del 28.11.2017 - “Percorsi ciclabili sicuri”), cui è seguita l’approvazione della relativa graduatoria (d.d. n. 2141 del 17.07.2018) e la stipula il 9.4.2019 di una convenzione tra il Comune di Racconigi e la Regione Piemonte.
Dopo un tentativo di addivenire all’acquisizione in forma bonaria dei terreni necessari per la realizzazione della pista, il Comune avviava i procedimenti espropriativi.
A tal riguardo:
- con delibera del consiglio comunale n. 24 del 27.7.2020 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, le controdeduzioni alle osservazioni degli interessati proprietari dei terreni oggetto di acquisizione nonché si disponeva l’apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la relativa variante urbanistica semplificata al P.R.G.C. ai sensi della procedura “semplificata” di cui all’art. 17 bis , comma 6, ult. cpv., l.r. 56/1977 e degli artt. 9, 10, comma 2, e 19, commi 2 e 4, d.P.R. 327/2001;
- con successiva delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 29.9.2020 venivano approvate le controdeduzioni del responsabile del procedimento espropriativo e la variante urbanistica adottata con la DCC n. 24/2020.
Avverso le citate delibere (n. 24 del 27.7.2020 e n. 29 del 29.9.2020) ed i relativi atti presupposti ed allegati nonché avverso la convenzione stipulata tra Comune e Regione hanno proposto ricorso gli odierni appellanti, proprietari dei fondi interessati.
Il Comune, durante il corso del giudizio di primo grado, con delibera del consiglio comunale n. 18 del 26.5.2021 approvava il progetto definitivo dei lavori procedendo a dichiarare la pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 327/2001;avverso tale atto i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti.
Inoltre, va rilevato che la Regione Piemonte, a seguito di richiesta del Comune, ha concesso una proroga al 31.12.2021 per la trasmissione della documentazione relativa alla consegna dei lavori (nota prot.n. 17821del 14.9.2021).
Avverso tale atto parti appellanti hanno proposto un secondo ricorso per motivi aggiunti.
L’amministrazione comunale ha adottato e comunicato agli interessati il decreto di occupazione di urgenza (n.1 del 12.11.2021) con avviso di immissione in possesso (prevista per il giorno 20.12.2021).
Anche per questo provvedimento, le parti appellanti hanno proposto il terzo ricorso per motivi aggiunti.
Il giudice di primo grado, con decreto monocratico n. 619/2021 ed ordinanza collegiale n. 26/2022, ha disposto incombenti istruttori a carico del Comune di Racconigi;con ordinanza cautelare n. 131/2022 ha rigettato l’istanza di sospensione avanzata nel ricorso contenente i terzi motivi aggiunti.
Il Consiglio di Stato, in sede di appello avverso la citata ordinanza, con decreto monocratico n. 572/22 ha rigettato l’istanza cautelare ed ha fissato la camera di consiglio per il 24.2.2022;con ordinanza cautelare collegiale n. 956 del 28.2.2022 ha respinto la misura cautelare.
In primo grado non è stata accolta l’istanza di rinvio dell’udienza pubblica per la discussione fissata per il 7.2.2022, motivata da parte appellante in considerazione della prossima decisione dell’appello cautelare;la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Tar, con la sentenza oggetto del presente gravame, ha ritenuto inammissibili il ricorso originario ed il primo ricorso per motivi aggiunti mentre ha respinto il secondo ricorso per motivi aggiunti in quanto complessivamente infondato;analogamente ha respinto il terzo ricorso per motivi aggiunti in quanto infondato.
2. Parte appellante propone ora appello per i seguenti motivi, numerati in questa sede.
1. error in procedendo: violazione e falsa applicazione artt. 55 e 62 d.lgs. n.104/2010 in combinato disposto con l’art. 105 d. lgs. 104/2010;violazione artt. 24, 97 e 111 cost.;violazione del principio del giusto processo e del diritto di difesa;violazione del principio della effettività della tutela giurisdizionale;ingiustizia manifesta;
2.error in iudicando: violazione e/o falsa applicazione del bando “percorsi ciclabili sicuri” e della convenzione 9.4.2019;violazione e falsa applicazione l. 241/1990;violazione artt. 1 e 97 cost.;eccesso di potere per carenza assoluta dell’attività istruttoria;difetto di motivazione;ingiustizia manifesta, sviamento;
3. error in iudicando: violazione e falsa applicazione art. 12 d.lgs. del 3 aprile 2006 n. 152;violazione e falsa applicazione art. 17 bis l.r. 56/77;violazione e falsa applicazione art. 3 l. 241/1990;violazione artt. 1, 24, 97, 111 cost.;violazione artt. 64 e 65 d. lgs. 104/2010;eccesso di potere per carenza assoluta dell’attività istruttoria;difetto di motivazione;ingiustizia manifesta e sviamento;
4. error in iudicando: violazione e falsa applicazione art. 12 d.lgs. del 3 aprile 2006 n. 152;violazione e falsa applicazione art. 17 bis l.r. 56/77;violazione e falsa applicazione art. 3 l. 241/1990;violazione artt. 1, 24, 97, 111 cost.;violazione artt. 64 e 65 d.lgs. 104/2010;eccesso di potere per carenza assoluta dell’attività istruttoria;difetto di motivazione;ingiustizia manifesta e sviamento;
5. error in iudicando: omessa valutazione dei motivi spiegati nei motivi aggiunti not. 29.9.2021 in punto di violazione e/o falsa applicazione art. 17 bis, commi 2 e 6, l.r. 56/77;violazione e falsa applicazione l.241/1990;violazione artt. 1 e 97 cost.;eccesso di potere per carenza assoluta dell’attività istruttoria;difetto di motivazione;ingiustizia manifesta, sviamento;
6.error in iudicando: violazione e falsa applicazione art. 22 bis d.P.R. 327/2001;eccesso di potere per carenza assoluta dell’attività istruttoria;difetto di motivazione;ingiustizia manifesta, sviamento.
3. Preliminarmente devono essere dichiarati inammissibili i documenti presentati dal Comune parte resistente in data 23.9.2022 in quanto non ritenuti dal Collegio indispensabili ai fini della decisione che è supportata dalla ampia documentazione versata in atti.
Con il primo motivo ( error in procedendo : violazione e falsa applicazione artt. 55 e 62 d.lgs. n.104/2010 in combinato disposto con l’art. 105 d. lgs. 104/2010;violazione artt. 24, 97 e 111 Cost.;violazione del principio del giusto processo e del diritto di difesa;violazione del principio della effettività della tutela giurisdizionale;ingiustizia manifesta) parti appellanti ritengono che la definizione del giudizio in primo grado - senza attendere l’esito della camera di consiglio in relazione all’appello cautelare innanzi a questo Consiglio - abbia inciso in maniera sostanziale sull’effettività del rimedio giurisdizionale e sulla possibilità di esercitare il diritto di cui all’art. 24 Costituzione.
Il motivo non è fondato.
In primo luogo, parti appellanti ritengono leso il loro diritto in quanto non hanno potuto esercitare i propri diritti in sede cautelare a fronte di una celere e completa definizione della controversia, nel merito, in primo grado;sotto questo profilo non sussiste alcuna limitazione del diritto della difesa quanto piuttosto un più ampio esercizio del medesimo poiché, nella sostanza, alle parti ricorrenti è stata offerta una tutela maggiore, la definizione del merito, rispetto a quella che la sede cautelare rappresenta.
Va ancora detto che già l’ordinanza monocratica di questo Consiglio ha rigettato per assenza dell’estrema gravità e urgenza del pregiudizio;e l’ordinanza collegiale n. 956/2022 conferma detta mancanza aggiungendo che “…assume altresì rilevanza la circostanza che nell’udienza in primo grado, svoltasi in data 22 febbraio 2022, il T.a.r. ha assunto la causa in decisione”.
L’ intervenuta assunzione in decisione è quindi solo un elemento ulteriore ma non determinante della citata ordinanza collegiale.
4. Con il secondo motivo (error in iudicando: violazione e/o falsa applicazione del bando “percorsi ciclabili sicuri” e della convenzione 9.4.2019;violazione e falsa applicazione l. 241/1990;violazione artt. 1 e 97 cost.;eccesso di potere per carenza assoluta dell’attività istruttoria;difetto di motivazione;ingiustizia manifesta, sviamento) vengono riproposte alcune censure contenute nel ricorso originario e nel primo ricorso per motivi aggiunti ritenuti, entrambe ritenute inammissibili dal giudice di prime cure.
Ritengono le parti appellanti che, pur non avendo sottoscritto la Convenzione intercorsa tra il Comune di Racconigi e la Regione Piemonte, ne sono parti sostanziali atteso che l’oggetto della convenzione (art. 2) - ovvero la pista ciclabile - verrà realizzata su terreni di loro proprietà.
Il motivo è inammissibile e comunque infondato nel merito in quanto trattasi di fattispecie differenti;la convenzione ha la finalità, come la stessa recita, di regolare “i rapporti tra Regione Piemonte e Proponente per la progettazione e realizzazione dei lavori riguardanti l'intervento denominato "Messa in sicurezza di Via Stramiano mediante la realizzazione di una pista ciclabile".
In particolare, la Convenzione disciplina gli impegni del Comune per la realizzazione dell'intervento ed i tempi di realizzazione dello stesso, nonché il trasferimento delle risorse finanziarie ed il ruolo di controllo della Regione;tutti aspetti che non riguardano le parti appellanti ma i rapporti tra le amministrazioni interessate all’intervento da realizzarsi su terreno privato stante che nei confronti del proprietario del terreno la tutela è prevista dalle disposizioni relative in materia di esproprio.
4.1 Parti appellanti censurano, inoltre, la mancata applicazione dell’art. 14 del bando “Percorsi ciclabili sicuri” che la Regione Piemonte ha pubblicato al fine di accedere ai relativi finanziamenti;detto bando dispone che “Qualora l’attuazione degli interventi ammessi a cofinanziamento dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità indicati nella proposta ammessa al cofinanziamento la Regione fissa un termine entro il quale l’assegnatario del contributo deve eliminare le cause di tali difformità . Trascorso inutilmente tale termine, la Regione si riserva la
facoltà di revocare il cofinanziamento, previa diffida ad adempiere entro un ulteriore termine”.
Inoltre, ad avviso delle parti appellanti, sulla scorta dell’art. 5 della Convenzione (che stabilisce che le proroghe ai termini previsti dalla Convenzione sarebbero state concesse in casi eccezionali) le proroghe non potevano conseguire alla necessità di portare a compimento la procedura espropriativa.
Le censure sono inammissibili in quanto non riguardano aspetti sui quali possa rinvenirsi un interesse processualmente rilevante per le parti appellanti;né trattasi di atti presupposti, come già condivisibilmente evidenziato dal giudice di prime cure.
In ogni caso la censura all’esame non è fondata nel merito in quanto:
- la disposizione ha riguardo all’attuazione degli interventi e va intesa quindi come rivolta ai lavori già ammessi ed alla loro esecuzione;
- in ogni caso un termine è perentorio solo ove è prevista la conseguenza, espressa o implicita, della decadenza per la sua inottemperanza;in questo caso la Regione, titolare del finanziamento, ha concordato la nuova tempistica proprio al fine di eliminare le difformità (cfr. art 14);
- come evidenziato dalla Regione - a riprova della non perentorietà del termine - è stata ammessa a finanziamento una seconda tranche di interventi, mediante scorrimento della graduatoria, tra cui quello in oggetto per il Comune di Racconigi, ciò in linea con la possibilità prevista in diverse disposizioni regionali di finanziamenti anche differiti;
- come evidenziato dal Comune a seguito delle varie proroghe concesse il progetto definitivo è stato trasmesso nei tempi previsti.
In definitiva, l’interesse pubblico alla realizzazione del progetto de qua è stato realizzato mentre l’interesse del privato, nello specifico, è da ritenersi limitato non tanto alla realizzazione della pista quanto al corretto esercizio della facoltà ablatoria della pubblica amministrazione e non può trovare tutela mediante le censure in esame che esulano dall’esercizio delle dette facoltà.
4.2 Parti appellanti censurano anche la valutazione del giudice di primo grado in ordine alla disponibilità del Comune sulle aree sulle quali realizzare l’intervento.
Al riguardo la censura è infondata in quanto, come ha rilevato il giudice di primo grado, la dichiarazione non attiene alla proprietà delle aree prima dell’intervento ma a quella che si otterrà ad intervento realizzato;in ogni caso, ove si aderisse alla tesi di parte appellante, si potrebbe realizzare una pista ciclabile solo su territorio comunale;e ciò non appare facilmente realizzabile.
3. error in iudicando: violazione e falsa applicazione art. 12 d.lgs. del 3 aprile 2006 n. 152;violazione e falsa applicazione art. 17 bis l.r. 56/77;violazione e falsa applicazione art. 3 l. 241/1990;violazione artt. 1, 24, 97, 111 cost.;violazione artt. 64 e 65 d. lgs. 104/2010;eccesso di potere per carenza assoluta dell’attività istruttoria;difetto di motivazione;ingiustizia manifesta e sviamento.
Con il terzo motivo, parte appellante contesta che il Comune non ha svolto il procedimento di verifica di assoggettabilità dell’opera a Vas, ex art. 17- bis l.r. n. 56/77 in combinato disposto con l’art. 12 d.lgs. n. 152/2006, e che non ne abbia fornito la motivazione ex art 12, comma 3 bis , d.lgs. 152/2016.
Censurano parti appellanti, in particolare, che le motivazioni circa il non assoggettamento a Vas siano state espresse in sede processuale e non constano in atti.
Il motivo non è fondato.
Al riguardo occorre rilevare, come già evidenziato dal Comune, che:
- la variante generale al Piano regolatore generale comunale, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 23-4823 del 27.3.2017, è stata regolarmente sottoposta alle valutazioni ambientali previste dalla normativa, compresa la Valutazione Ambientale Strategica;
- la relazione di accompagnamento al “ Progetto di fattibilità tecnico ed economica ex art. 23, comma 5, e 216, comma 4, D.lgs. 50/2016 ”, chiarisce come l’area oggetto di intervento lungo Via Stramiano fosse già classificata come area EA/sa - Zone Agricole: sottozona agricola di salvaguardia ambientale ai sensi dell’art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. della Variante generale al Piano regolatore generale comunale (approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 23-4823 del 27.03.2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 14 - Supplemento ordinario n. 1 del 06.04.2017 ed oggetto di presa d’atto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26.04.2017);
- l’art. 51 delle Norme tecniche di attuazione del PRG dispone che “Le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale, devono di norma essere destinate a percorsi pedonali e ciclabili…” (comma 1) e che “le suddette aree possono comunque essere utilizzate dagli aventi diritto, a titolo temporaneo precario” …” per nuove coltivazioni agricole o continuazione di quelle esistenti”
Da quanto sopra emerge come il vincolo già esiste e sia stato sottoposto a Vas e che si tratta di trasformare detto vincolo conformativo in esproprio essendo già previsto dal citato art. 51, nulla innovandosi circa gli aspetti relativi alla Vas.
4.3 Inoltre, nel motivo all’esame si richiama la citata relazione nella quale si fa riferimento alla novità dell’inserimento del tracciato nel paesaggio conseguente alla soluzione A) - in alternativa alla B) - ( cfr. pag. 19 relazione tecnica);al riguardo, per mera completezza di trattazione si rileva che nella medesima relazione ( cfr. pag. 22) emerge che: “ Dall’analisi delle alternative di percorso A e B, si è optato di perseguire l’opzione A, poiché tale ipotesi consente una migliore fruizione del paesaggio circostante per i futuri utilizzatori, il mantenimento della attuale configurazione viabilistica a doppio senso di marcia per i veicoli a motore in Via Stramiano senza alcuna opera indotta e minori costi di realizzazione dell’intervento”.
Va ancora segnalato che nella medesima relazione di accompagnamento al “ Progetto di fattibilità tecnico ed economica ex art. 23, comma 5, e 216, comma 4, D.lgs. 50/2016 ”, (pag. 45) si rileva anche che “fatta tale premessa, la realizzazione del tratto di pista cicloturistica non incide significativamente sugli elementi di tutela e risulta in linea con le indicazioni del PPR, relative alla valorizzazione e fruibilità del territorio rafforzando i collegamenti di mobilità lenta compatibili con gli indirizzi di pianificazione”.
4.error in iudicando: violazione e falsa applicazione art. 12 d.lgs. del 3 aprile 2006 n. 152;violazione e falsa applicazione art. 17 bis l.r. 56/77;violazione e falsa applicazione art. 3 l. 241/1990;violazione artt. 1, 24, 97, 111 cost.;violazione artt. 64 e 65 d.lgs. 104/2010;eccesso di potere per carenza assoluta dell’attività istruttoria;difetto di motivazione;ingiustizia manifesta e sviamento.
Con il quarto motivo parte ricorrente sostiene che:
- non vi è corrispondenza della pista ciclabile tra il sedime previsto per la pista ciclabile indicato sulle tavole grafiche del PRGC e la pista ciclabile di Via Stramiano;
- non vengono esaminati i rapporti tra la pista e la zona c) del Piano per l’assetto idrogeologico (PAI) sottoposta a rischio esondazione;
- nella Vas 2017 non vi è traccia alcuna del Piani di Azione Nazionali (Pan) e dei rapporti tra la pista e l’attività agricola in termini di misure di contenimento e di deriva.
Il Comune rileva che trattasi di motivi nuovi e pertanto da ritenersi inammissibili.
È comunque possibile prescindere dalle eccezioni di inammissibilità in quanto il motivo è infondato nel merito.
Il motivo in esame riguarda sempre l’ambito della Vas e quindi in questa ottica va esaminato;conseguentemente in relazione alle censure sopra evidenziate - come condivisibilmente rilevato dal giudice di primo grado - le questioni attinenti la localizzazione delle singole opere non costituiscono dimensione di analisi strategica propria della VAS ex art. 6, comma 12, d.lgs. 152/2016.
In ogni caso:
- la paventata sovrapposizione non può formare oggetto di Vas ex art. 6, comma 12, d.lgs. 152/2016 che esclude la valutazione ambientale strategica per la localizzazione delle singole opere conseguentemente alle modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti all'approvazione dei piani di cui al comma 3- ter , nonché ai provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA;
-per quanto riguarda il PAI, il comma 4) dell’art. 31 delle relative Norme di Attuazione, per i territori ricadenti in fascia C (come la pista ciclabile di Via Stramiano) rimette agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica il compito di regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti e ciò viene regolato dalle sopracitate disposizioni di attuazione;
- per quanto riguarda il PAN, come evidenziato dal Comune parte resistente, nel parere di competenza del Parco del Monviso - Ente gestore delle aree protette del Monviso - area protetta ZSC IT11160011 Parco di Racconigi e boschi lungo il torrente Maira, pervenuto in data 22.03.2021 - prot. n. 6192, al sub a), ed in particolare al punto 1), risulta che l’intervento di cui trattasi non appare tale da comportare l’attivazione della fase di “valutazione appropriata” (ai sensi del d.P.R. n. 357/1997 e della L.R. n. 19/2009).
In quella sede viene precisata la necessità del “rispetto delle fasce previste dal PAN (Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) adottato con Decreto Interministeriale 22/01/2014”;prescrizione che parte resistente - senza contestazione di parte appellante - dichiara recepita nel progetto esecutivo della ciclopista.
5 . Error in iudicando: omessa valutazione dei motivi spiegati nei motivi aggiunti not. 29.9.2021 in punto di violazione e/o falsa applicazione art. 17 bis, commi 2 e 6, l.r. 56/77;violazione e falsa applicazione l.241/1990;violazione artt. 1 e 97 cost.;eccesso di potere per carenza assoluta dell’attività istruttoria;difetto di motivazione;ingiustizia manifesta, sviamento
Con il quinto motivo parte ricorrente sostiene che nella fase di adozione della variante semplificata, assunta con la DCC 24/2020 è stata anche omessa la conferenza dei servizi di cui all'art. 2 della l.r 56/1977 e a riprova di ciò richiama un’altra fattispecie in cui un differente Comune invece avrebbe optato per la soluzione procedimentale della conferenza di servizi.
Va rilevato che il citato art. 17 l.r. 56/1977 dispone che ai fini dell’approvazione della variante urbanistica è possibile applicare la procedura semplificata di cui all'articolo 19 del d.P.R. 327/2001.
Il motivo non è fondato sulla scorta di quanto già rilevato dal giudice di primo grado che ha ricostruito, condivisibilmente, il percorso logico per rilevare che: “dalla lettura sistematica delle norme citate e delle delibere impugnate emerge che il Comune, per l’adozione di una variante finalizzata alla sola apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ha legittimamente optato per una procedura che, utilizzando la delega contenuta nella normativa regionale di cui al comma 6 dell’art. 17 bis della LRP n. 56/1977, ed in conformità agli artt. 10 e 19 del DPR n. 327/2001, non prevede la convocazione della conferenza di servizi.”
6.error in iudicando: violazione e falsa applicazione art. 22 bis d.P.R. 327/2001;eccesso di potere per carenza assoluta dell’attività istruttoria;difetto di motivazione;ingiustizia manifesta, sviamento
Con il sesto motivo parte appellante ritiene che non è dato rinvenire una particolare ragione che consenta di rilevare l’urgenza della realizzazione delle opere e nemmeno emerge il compimento di una specifica motivazione circa le ragioni che avrebbero indotto l’amministrazione all’occupazione d’urgenza.
Il motivo non è fondato.
Va preliminarmente rilevato che proprio il rispetto della tempistica cui parte ricorrente fa ampio riferimento in altra sede, giustifica in questa l’adozione dell’occupazione d’urgenza.
Inoltre, va osservato che, sulla base di quanto già condivisibilmente evidenziato dal giudice di primo grado, la giurisprudenza ritiene sufficiente la motivazione dell’ordinanza di occupazione, che si limiti a richiamare espressamente la dichiarazione di pubblica utilità, costituente l'unico presupposto della stessa, che consente di rilevare l'urgenza della realizzazione delle opere ivi previste nella dichiarazione di pubblica utilità ( cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12/03/2021, n. 2127).
Sulla scorta della suesposta argomentazione l’appello è da respingere.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di questo grado del giudizio.