Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-11-23, n. 202310058
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 23/11/2023
N. 10058/2023REG.PROV.COLL.
N. 09790/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9790 del 2018, proposto da:
A M C, rappresentata e difesa dagli avvocati F P e M C E, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Lorenzo il Magnifico, 42;
contro
Comune di San Benedetto Ullano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G L, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
Regione Calabria, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del TAR Calabria, Sezione II, n. 1510 del 6 agosto 2018.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Benedetto Ullano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis , c.p.a.;
Relatore il Cons. Laura Marzano;
Uditi, all'udienza straordinaria del giorno 10 novembre 2023, in collegamento da remoto, gli avvocati F P e G L;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante ha impugnato la sentenza in forma semplificata, n. 1510 del 1° agosto 2018, con cui il TAR Calabria, Sez. II, ha respinto il ricorso proposto per l'annullamento del diniego di permesso di costruire, adottato dal Comune di San Benedetto Ullano con provvedimento prot. n.3513 del 13 dicembre 2017.
In qualità di titolare di un’azienda agricola e in possesso di numerose attrezzature agricole, avendo necessità di realizzare un deposito in cui allocare le dette attrezzature, l’appellante ha chiesto al Comune di San Benedetto Ullano il rilascio del permesso di costruire ai fini della realizzazione di “di un fabbricato rurale con strutture portanti in cemento armato”, sul terreno sito in località Piano dei Rossi, nel Comune di San Benedetto Ullano, contraddistinto in catasto al foglio 16, p.lle 275-277-280-283.
Con provvedimento prot. n. 3513 del 13 dicembre 2017 il Comune ha respinto la richiesta con la seguente motivazione: “ in contrasto con quanto previsto nella legge urbanistica n. 19/2002 per l’edificazione in zona Agricola, così come meglio descritto nel parere espresso dal Dipartimento n-8 Urbanistica e Governo del Territorio della Regione Calabria ”.
Nell’impugnare tale provvedimento dinanzi al TAR la ricorrente lo ha censurato per:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/90, nonché eccesso di potere per erronea presupposizione, carenza d’istruttoria, sviamento di potere: il Comune avrebbe adottato un provvedimento riferibile ai propri poteri di autotutela, in mancanza dei relativi presupposti e senza fornire adeguata motivazione;
- errata interpretazione dell’art 51, comma 5, e dell’art. 52, comma 2, della legge regionale n. 19/2002: il progetto presentato sarebbe sufficiente a soddisfare i relativi parametri urbanistici, essendone prevista la localizzazione su un lotto di mq 3.020, senza la necessità addivenire alla trasposizione di ulteriore volumetria edificatoria.
Il TAR ha respinto il ricorso osservando, in sintesi, che:
- il provvedimento impugnato non è riferibile all’esercizio del potere di autotutela dell’ente, ma è un ordinario provvedimento di diniego di rilascio di permesso di costruire, che pertanto non soggiace agli obblighi motivazionali propri degli atti di secondo grado, ed è sufficientemente motivato con riferimento alla violazione degli artt. 51 e