Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-03-24, n. 202303063

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-03-24, n. 202303063
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303063
Data del deposito : 24 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/03/2023

N. 03063/2023REG.PROV.COLL.

N. 07834/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7834 del 2021, proposto da
Fuori Muro Servizi Portuali e Ferroviari S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Giordano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Graziano 62;



contro

Autorità di Regolazione dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona rispettivamente del legale rappresentante pro tempore, del Presidente del Consiglio e del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 00462/2021.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità di Regolazione dei Trasporti e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2023 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Massimo Giordano e Giorgio Santini per l'Avvocatura Generale dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.È appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 00462/2021 di reiezione del ricorso proposto Fuori Muro Servizi Portuali e Ferroviari S.r.l., (d’ora in poi parte appellante) avverso la nota (prot. 20038/2020 del 18.12.2020) dell’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito Autorità) di pagamento dei contributi per l'anno 2019.

Cumulativamente la società ha impugnato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d’approvazione della deliberazione (n.141/218) di fissazione dei tributi e la determina (n. 21/2019) del Segretario generale dell’Autorità laddove ha stabilito le aliquote e i soggetti tenuti al versamento del contributo annuale per il funzionamento dell’Autorità, includendo tra questi gli operatori che esercitano il servizio di trasporto ferroviario di passeggeri e merci.

2. L’impresa ricorrente, esercente l’attività di trasporto di merci intermodale all’interno del Porto di NO, ha denunciato, in via sostanziale, la violazione dell’art. 37, comma 6, lett. b) del d.l. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 sul rilievo che le imprese esercenti trasporto ferroviario di merci non rientrerebbero nell’ambito dei servizi regolati dall’Autorità e che essa stessa svolge l’attività sotto il controllo dell’Autorità portuale di NO; nonché, dal punto di vista contabile, l’assenza di dati desumibili dal bilancio di previsione e quelli del fabbisogno stimato per le spese di funzionamento dell’attività che giustifichino la determinazione del quantum concreto del contributo richiesto.

3. Il Tar ha respinto il ricorso.

Le modifiche apportate dal d.l. n. 109/2018, convertito in l. n. 130/2018, all'art. 37 del d.l.. 201/2011, ad avviso dei giudici di prime cure, avrebbero chiarito che l'obbligo contributivo è in connessione con il concreto esercizio delle attività dell'Autorità, il quale spazia dall’attività regolatoria in senso proprio ad altre attività previste dalla legge (es. funzioni di organismo di regolazione esercente le competenze nel settore dei trasporti ferroviari e dell'accesso alle relative infrastrutture ex art. 37 d.lgs. 112/2015).

E che, con riferimento alle infrastrutture ferroviarie, vengono in rilievo molteplici atti regolatori dell’Autorità adottati in materia di servizi di manovra ferroviaria ex art. 13 del d.lgs. 112/2015, materia che assume primaria rilevanza nella struttura dei costi dei servizi logistici.

Quanto alle censure di natura contabile, il Tar le ha respinte sul rilievo che legge ha tracciato precisi argini sostanziali e procedimentali, poi puntualizzati dal giudice delle leggi, “di tal ché non può ricevere favorevole scrutinio la censura delle parti ricorrenti che lamenterebbe apoditticamente una lacuna istruttoria e motivazionale sul punto: il riferimento ai documenti contabili programmatici e consuntivi”.

4. Appella la sentenza Fuori Muro Servizi Portuali e Ferroviari S.r.l. Resistono l’Autorità di regolazione dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

5. Alla pubblica udienza del 2 marzo 2023 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

6. Con il primo motivo di appello le società ricorrenti, si denuncia violazione ed erronea applicazione dell’art.37, comma 6, lett. b) del d.l. 201/2011, conv. in l. 214/2011, come modificato dal d.l. 109/2018, convertito con l. 130/2018. Errore di diritto.

Parte appellante ripropone la questione sostanziale già dedotta in prime cure,

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