Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-03-11, n. 202402287

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-03-11, n. 202402287
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202402287
Data del deposito : 11 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/03/2024

N. 02287/2024REG.PROV.COLL.

N. 09869/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9869 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
l’Ordine degli Avvocati di Roma, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia in data 22 dicembre 2023 e dell’Ordine degli Avvocati di Roma in data 12 gennaio 2024;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2024 il Cons. A M M e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del contendere riguarda la sentenza n. -OMISSIS-, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, in data 24 maggio 2023, con cui è stato dichiarato irricevibile il ricorso proposto dal signor -OMISSIS- per l’ottemperanza alla decisione -OMISSIS- del 1998, a mezzo della quale il Consiglio Nazionale Forense (di seguito per brevità solo C.N.F.) ha dichiarato nullo l’atto di cancellazione dell’odierno appellante signor -OMISSIS- dal registro dei praticanti avvocati.

1.1. Nel primo grado di giudizio l’istante ha chiesto, in particolare, la reiscrizione nel registro dei praticanti avvocati abilitati, oltre alla nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento da parte del resistente C.N.F.

2. In punto di fatto giova ricordare che l’odierno appellante, per ottenere la invocata reiscrizione nel registro dei praticanti avvocati, aveva già esperito distinte forme di tutela anche dinanzi al giudice ordinario, compresi un ricorso ex art. 700 c.p.c., nel novembre 2015, respinto dal Tribunale di Roma con ordinanza in data 9 dicembre 2015, ed un reclamo ex art. 669- terdecies del c.p.c., definito con declinatoria della giurisdizione in data 5 maggio 2016.

2.1. Nel mese di agosto del 2013, il dottor -OMISSIS- aveva ancora proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, chiedendo, in esecuzione alla vista decisione del C.N.F. ex art. art.112 c.p.a.., l’accertamento del diritto all’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati abilitati, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento del C.O.A. di Roma.

2.2. Con sentenza -OMISSIS- del 2017 questa Sezione, accogliendo un’eccezione formulata dal Consiglio dell’ordine di Roma, ha dichiarato irricevibile il ricorso, per l’avvenuto decorso del termine decennale di prescrizione, previsto per l’actio iudicati dall’art.114, comma 1, c.p.a.

Nello specifico la Sezione ha chiarito che si è in presenza di un diritto prescritto in quanto il termine decennale ex art. 114 c.p.a.. doveva ritenersi decorso già nel mese di marzo 2009, non avendo l’appellante, anteriormente al 2013, richiesto l’adempimento della decisione ottemperanda, né che avesse presentato atti interruttivi della prescrizione.

2.3. Inoltre è stato chiarito sempre in sede di gravame che: la contestata prescrizione doveva ritenersi già verificata … allorché è stato proposto dall’appellante il ricorso ex art. 700 c.p.c., e nessuna preclusione o decadenza può quindi derivare alla sollevazione dell’eccezione dalla condotta processuale del C.O.A. in quel giudizio e in quello conseguente al successivo reclamo, concluso con una pronuncia di difetto di giurisdizione .

2.4. Il giudizio anche nel merito è stato ritenuto infondato, perché l’esecuzione non avrebbe potuto, in ogni caso, essere disposta, ostandovi l’art. 8, comma 2, del r.d. n. 1578/1933, che espressamente prevede: … “la perdita dell’ammissione al patrocinio - dopo sei anni – e, tale durata deve ritenersi improrogabile”.

Nella specie, risulta infatti, dalla documentazione versata, che l’appellante ha svolto il patrocinio dal 12 dicembre 1991 al 18 dicembre 1997 (data della revoca), per un periodo, quindi, superiore ai sei anni.

Sul punto l’ente appellato ha ancora aggiunto, a motivo dell’infondatezza del ricorso, che i fatti accertati nella sede penale escluderebbero – sotto il profilo deontologico - l’esistenza di una condotta irreprensibile, requisito richiesto per l’iscrizione dagli artt. 17 del r.d.l. 1578/1933 e 17 della legge 247/2012.

3. L’appellante contesta l’erroneità della sentenza del primo giudice di cui chiede l’esecuzione, sul presupposto che, a suo dire, né in sede civile (ricorso ex art. 700), né dinanzi al Consiglio di Stato (ricorso straordinario), la difesa erariale avrebbe eccepito la prescrizione. Sostiene che il menzionato ricorso del 2015, proposto ex art. 700, rappresenta un atto interruttivo della prescrizione decennale prevista dall’art. 114 c.p.a. Di qui l’erroneità della decisione che ha ritenuto il ricorso irricevibile per intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dall’interessato.

3.1. Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia, chiedendo l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.

4. Alla camera di consiglio del 29 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il Collegio deve anzitutto accogliere la richiesta di estromissione per difetto di legittimazione passiva formulata dal Ministero della Giustizia.

6. L’appello non risulta fondato.

6.1. Come esposto brevemente in fatto il signor -OMISSIS- aveva già proposto analogo ricorso per l’esecuzione del giudicato, avente ad oggetto la decisione del C.N.F. -OMISSIS- 1995 e definito, detto gravame, con sentenza -OMISSIS- del 2017 del TAR Lazio, sede di Roma, confermata tale ultima decisione con sentenza di questo Consiglio di Stato -OMISSIS- del 2017.

6.2. Va, dunque, rilevato -come puntualmente affermato dalla difesa resistente - che si è in presenza di azioni aventi identico petitum e causa pretendi e che, sulla scorta della consolidata giurisprudenza, il giudicato esterno tra le medesime parti in ordine alla prescrizione dell’ actio iudicati può certamente essere rilevata ex officio (Cons. Stato sent. n. 3754/2023).

6.3. Ne consegue che la su vista decisione del primo giudice, che ha dichiarato irricevibile il ricorso del signor -OMISSIS- e, come già esposto in narrativa confermata in appello, si pone certamente come fatto ostativo – stante il divieto del ne bis in idem – ad una diversa e distinta decisione.

6.4. Né la natura essenzialmente in rito della vista sentenza può condurre ad una conclusione diversa, dovendosi avere riguardo al contenuto della decisione che pur avendo ritenuto il ricorso irricevibile, ha tuttavia statuito su questioni di merito, ossia su situazioni giuridiche soggettive sostanziali (Cons. di Stato Sez. IV sent. 19 maggio 2022, n. 3976).

Con il primo motivo l’appellante censura la sentenza per avere il primo giudice erroneamente accolto l’eccezione di irricevibilità del ricorso per decorrenza del termine decennale di prescrizione dell’ actio giudicati .

6.5. L’appellante contesta fermamente questa interpretazione del Tribunale perché il surrichimato giudizio civile introdotto dal ricorrente costituiva a suo dire un atto certamente interruttivo della prescrizione.

6.6. Il motivo deve essere respinto.

6.7. L’appellante ha già proposto, come già evidenziato, identico ricorso per l’ottemperanza nel 2017, e con la su vista sentenza -OMISSIS-, questo Consiglio di Stato nel confermare la sentenza del Tribunale, ha dichiarato irricevibile l’appello perché prescritto.

7. In conclusione il ricorso deve essere respinto.

7.1. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati esaminati gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

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