Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-01-02, n. 202000003

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-01-02, n. 202000003
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202000003
Data del deposito : 2 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/01/2020

N. 00003/2020REG.PROV.COLL.

N. 00936/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 936 del 2019, proposto dalla società Polisportiva PA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Maria Esposito, Guido Anastasio Pugliese e Federico Tedeschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Magnanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

il Circolo Antico Tiro a Volo, in persona del legale rappresentate pro tempore , non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione prima, n. 7273 del 2 luglio 2018, resa tra le parti, concernente la domanda di risarcimento del danno conseguente alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4311 del 2013 di annullamento della determinazione di Roma Capitale del 15 dicembre 2010 di richiesta del contributo di costruzione, nonché per il silenzio serbato da Roma Capitale sull'istanza della Polisportiva PA di ripetizione delle somme corrisposte.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2019 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi, per la società appellante, l’avvocato Federico Tedeschini, per Roma Captale, l’avvocato Rosalda Rocchi, per delega dell’avvocato Andrea Magnanelli, e, per la Presidenza del Consiglio, l'avvocato dello Stato Anna Collabolletta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La Polisportiva PA s.p.a. ha proposto ricorso al Tar per il Lazio, sede di Roma, per il risarcimento del danno che ritiene spettante in conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato n. 4311 del 2013, con la quale sono stati annullati:

- la nota 11 gennaio 2010, n. 1313, nella parte in cui, in risposta all’istanza della ricorrente, Roma Capitale ha affermato la propria competenza a rilasciare il titolo autorizzatorio di cui all’art. 14 del DPR n. 380/2001, anche in presenza dell’attribuzione in deroga di tale competenza al Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009”;

- la delibera della Giunta comunale di Roma 30 giugno 2010, n. 196, nella parte in cui quest’ultima ha ribadito l’interesse pubblico esclusivamente in riferimento agli impianti ivi indicati, senza includere fra essi anche l’impianto della Polisportiva PA;

- la determinazione di Roma Capitale, comunicata con nota 15 dicembre 2010, nella parte in cui, pur riconoscendo la conformità allo strumento urbanistico di riferimento delle opere realizzate dalla ricorrente, ha ritenuto necessario il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria, subordinato tra l’altro al pagamento degli oneri di costruzione.

1.1. La stessa società ha poi chiesto che venisse accertata l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla sua istanza dell’11 ottobre 2013, con la quale veniva richiesta la ripetizione della somma versata a titolo di contributo di costruzione.

2.1. In particolare, la Polisportiva PA S.p.A., proprietaria dell'area sita nel Comune di Roma ove è ubicato il circolo "Antico Tiro a Volo", aveva a suo tempo inoltrato un'istanza di partecipazione alla selezione delle proposte per l’implementazione delle strutture sportive, indetta dal Commissario delegato, nell’ambito del Piano delle Opere e degli interventi occorrenti per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009”.

2.2. Con il provvedimento di raggiunta intesa prot. n. 2718/RM2009 dell’8 maggio 2008, a firma del Commissario delegato, " si autorizzavano i lavori di implementazione dell'impianto sportivo sito in Roma, Via Vajna, 21 da parte della Polisportiva PA Spa ”, specificando all'art. 2 che " il presente decreto, conforme alla determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi, secondo quanto stabilito dall'art. 14-ter della legge 241/1990 sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, di competenza delle amministrazioni ed enti partecipanti ovvero invitati a partecipare alla conferenza, sempre in relazione alla conformità urbanistica delle opere ”.

2.3. Con successiva Ordinanza n. 3787/2009, la Presidenza del Consiglio dei Ministri precisava che l'assenso del Commissario delegato e, ove necessari, l'intesa con l'Assessore all'urbanistica o il conforme parere della Giunta Comunale di Roma “ tengono luogo del permesso di costruire, con gli effetti di cui all'art. 45, comma 3, del citato Decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001. L'assenso del Commissario Delegato tiene, altresì, luogo, alle autorizzazioni di cui agli art. 146 e 147 del Decreto Legislativo n. 42 del 2004 ".

2.4. Con nota prot. n. 1313 dell’11 gennaio 2010. Roma Capitale affermava tuttavia che gli interventi realizzati in base al provvedimento di autorizzazione rilasciato dal Commissario delegato fossero privi di titolo e dichiarava la propria competenza a rilasciare il permesso di costruire, previa regolarizzazione delle opere mediante apposita domanda. Inoltre, la Giunta Comunale con delibera del 30 giugno 2010, n. 196, negava la sussistenza di un interesse pubblico per la realizzazione degli stessi impianti.

1.5. Roma Capitale in data 15 dicembre 2010 richiedeva quindi, ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, euro 259.000,00 a titolo di contributo afferente il costo di costruzione ed euro 5.625.000,00 a titolo di oblazione ex. art. 22 della legge regionale del Lazio n.15/2008.

2.5. La società ricorrente versava l’8 agosto 2011 la somma richiesta a titolo di contributo di costruzione con riserva di ripetizione e contestualmente proponeva ricorso al Tar per il Lazio, respinto con sentenza n. 7042 del 2011.

2.6. In sede di appello il Consiglio di Stato, con la richiamata sentenza n. 4311 del 2013, annullava gli atti impugnati, ritenendo che il rilascio del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle opere rientrasse tra i poteri del Commissario delegato.

2.7. Per questa ragione, la Polisportiva PA ha chiesto, in data 11 ottobre 2013, a Roma Capitale la ripetizione della somma versata a titolo di contributo di costruzione.

3. Il Tar per il Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso volto ad ottenere la condanna al risarcimento del danno, ritenendo non configurabile la sussistenza della colpa in capo all’Amministrazione comunale, ed ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento del silenzio inadempimento, qualificando poi la stessa azione come autonoma domanda di ripetizione di indebito oggettivo, che ha comunque respinto.

4. Contro la predetta sentenza ha proposto appello la Polisportiva PA sulla base dei seguenti motivi di censura.

4.1. Error in procedendo . Violazione dell’art. 64 c.p.a. per avere il giudice posto a fondamento della decisione di rigetto della domanda di ripetizione del costo di costruzione un fatto non adeguatamente provato. Travisamento di fatti e presupposti.

4.1.1. La sentenza impugnata, secondo la ricorrente, sarebbe erronea nella parte in cui rileva l’insussistenza dei presupposti per la ripetizione dell’indebito, partendo dal travisamento del contenuto della nota del Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica di Roma Capitale

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