Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-11-30, n. 202107964

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-11-30, n. 202107964
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202107964
Data del deposito : 30 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/11/2021

N. 07964/2021REG.PROV.COLL.

N. 07420/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7420 del 2014, proposto dal Comune di Zocca, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato G F, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato F D M in Roma, via Pompeo Magno, n. 2/B,

contro

i signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituitisi in giudizio,

nei confronti

dei signori -OMISSIS-, quale Responsabile Settore Tecnico Serv.Aut. Verifica Pratiche Pregresse del Comune di Zocca, -OMISSIS-, quale Responsabile Settore Tecnico Serv.Aut. Verifica Pratiche Pregresse Comune di Zocca, e -OMISSIS-, quale Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Zocca, nonché della Provincia di Modena e della Regione Emilia Romagna, in persona dei rispettivi Presidenti in carica pro tempore , non costituitisi in giudizio,

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per -OMISSIS-, sede di -OMISSIS-, n. 380  del 4 aprile 2014, resa inter partes , concernente la determinazione e la successiva richiesta di versamento del contributo di costruzione.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2021 il consigliere G S, nessuno delle parti è comparso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n. -OMISSIS-, proposto innanzi al T.a.r. per -OMISSIS-, sede di -OMISSIS-, i signori -OMISSIS- e -OMISSIS- avevano chiesto quanto segue:

- l’annullamento:

a ) della determinazione del -OMISSIS-, con cui il Comune di Zocca disponeva, a carico dei predetti, il pagamento della somma di € 48.362,96 a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, costo di costruzione, parcheggi di pertinenza, diritti di segreteria ed interessi legali;

b ) della successiva e conseguente richiesta di pagamento del -OMISSIS-;

- la condanna

dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni e alla restituzione dell’importo versato in eccedenza (€ 6.381,14), con interessi legali e rivalutazione monetaria.

2. A sostegno dell’impugnativa avevano dedotto che il pagamento del contributo di costruzione per il rilascio di due titoli edilizi sarebbe avvenuto a persona non legittimata ma in buona fede ed in misura superiore a quella necessaria.

3. Costituitisi l’Amministrazione comunale nonché i signori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, quest’ultimi evocati a loro volta in giudizio nella veste di funzionari comunali, il Tribunale amministrativo adìto (Sezione I) ha così deciso il gravame al suo esame:

- ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati;

- ha condannato il Comune di Zocca alla ripetizione della somma di € 6.340,45, siccome versata in eccedenza (questo capo della sentenza non è stato impugnato ed è pertanto passato in giudicato);

- ha respinto la domanda di condanna di parte ricorrente, avanzata dai funzionari comunali evocati in giudizio, ai sensi degli artt. 96 c.p.c. e 26 c.p.a. (anche questo capo della sentenza non è stato impugnato);

- ha compensato le spese di lite, fatta salva la restituzione di quanto versato a titolo di contributo unificato.

4. In particolare, il T.a.r. ha ritenuto applicabile l’art. 1189 c.c., in quanto, in ragione della buona fede dei ricorrenti nonché di circostanze di tempo e di luogo adeguatamente convergenti, il funzionario comunale che aveva ricevuto il pagamento appariva legittimato a svolgere tale compito, con conseguente produzione dell’effetto liberatorio.

5. Avverso tale pronuncia il Comune di Zocca ha interposto appello, notificato il 3 settembre 2014 e depositato il 12 settembre 2014, lamentando, attraverso quattro motivi di gravame (pagine 6-19), quanto di seguito sintetizzato:

I) avrebbe errato il Tribunale nel ritenere applicabile l’art. 1189 c.c., in quanto, secondo i principi della contabilità pubblica, il versamento andava effettuato in tesoreria comunale e gli appellati si sarebbero affidati alla mera apparenza senza verificare l’effettiva legittimazione alla riscossione sulla base del sistema di pubblicità operante in ambito pubblicistico;
ad opinare diversamente sul Comune andrebbero a gravare le conseguenze della negligenza ed imprudenza dei privati;

II) erroneità della sentenza per non avere il T.a.r. considerato la cesura del nesso di immedesimazione organica tra l’Amministrazione comunale ed il geometra che ha percepito il pagamento stante la perpetrazione di condotte penalmente rilevanti di questi commesse;

III) erroneità della sentenza, per non avere il T.a.r. considerato il comportamento gravemente colposo degli appellati avendo costoro provveduto al pagamento con modalità del tutto anomale in quanto consistite nel conferimento di due assegni bancari in bianco, per somme peraltro significative, nemmeno intestati al Comune di Zocca, per giunta preceduto dal versamento parziale (€ 7.555,17) in tesoreria e per un importo complessivo superiore a quello indicato nei titoli edilizi;
inoltre il T.a.r. non avrebbe considerato che nei permessi di costruire rilasciati in favore degli appellati si prende atto, paradossalmente, di pagamenti effettuati successivamente al loro rilascio;
sussisterebbero così i presupposti per applicare il principio sancito dall’art. 1227 c.c. in considerazione del descritto comportamento colposo degli appellati;

IV) la sentenza sarebbe erronea anche perché il T.a.r. ha ingiustificatamente addebitato al Comune l’insufficienza dei controlli ed ha ritenuto tale circostanza rilevante ai fini dell’efficacia liberatoria del pagamento eseguito nelle mani di funzionario infedele.

6. L’appellante ha concluso chiedendo, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso di primo grado.

7. I signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, sebbene ritualmente intimati nel presente giudizio nella veste di appellati, non si sono costituiti.

8. In data 16 settembre 2021, parte appellante ha depositato memoria conclusionale valorizzando le sentenze emesse, nelle more del presente giudizio ed a sua volta prodotte in atti (n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-), dalla Corte d’Appello di -OMISSIS- in ordine alla rilevata insussistenza della buona fede degli appellati, e pertanto insistendo per l’accoglimento del gravame.

9. La causa, chiamata per la discussione alla udienza pubblica del 19 ottobre 2021, è stata ivi trattenuta in decisione.

10. L’appello è fondato.

10.1 Giova precisare che l’alveo delle contestazioni sollevate da parte appellante non investe il capo della sentenza col quale il giudice di prime cure ha ordinato la restituzione agli odierni appellati della somma di € 6.340,45, siccome versata in eccedenza, nonché la statuizione reiettiva della domanda di risarcimento del danno ai sensi degli artt. 96 c.p.c. e 26 c.p.a. Le deduzioni sollevate in questa sede d’appello riguardano quindi le sole statuizioni annullatorie recate dall’impugnata sentenza in ordine ai provvedimenti emessi dal Comune di Zocca al fine di conseguire il pagamento degli oneri connessi al rilascio dei permessi di costruire nn. -OMISSIS- e -OMISSIS-.

10.2. Passando alla disamina delle deduzioni sollevate, occorre osservare che queste pertengono alla suscettibilità applicativa dell’art. 1189 c.c. a mente del quale “ Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede ”. Con la sentenza di primo grado si sono ritenuti sussistenti i presupposti applicativi del pagamento al creditore apparente evidenziandosi come tale fattispecie si configuri anche quando esso sia stato fatto in favore dell’apparente adiectus solutionis , per cui il debitore viene liberato allorché sussistono tutti gli elementi per ritenere che l’apparenza abbia riguardato, non il creditore, ma il soggetto legittimato a ricevere il pagamento.

10.3 Tale ricostruzione non può essere confermata, in quanto, come dedotto da parte appellante, non ricorrono quegli elementi adeguatamente convergenti che possono consentire di individuare nel Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia il soggetto legittimato alla riscossione di quanto dovuto a titolo di contributo di costruzione, e ciò in considerazione delle seguenti convergenti ragioni, come rassegnate da parte appellante in punto di fatto e di diritto:

- i due assegni, peraltro di rilevante importo, si presentavano “ in bianco ”, ovverosia non intestati al Comune sebbene a questo fossero asseritamente indirizzati;

- a fronte della consegna di tali titoli gli appellati avrebbero ricevuto una “ scheda oneri ” (rispettivamente del 22 luglio 2005 e del 30 marzo2006) con il timbro “ pagato ” per ciascuno dei due versamenti effettuati nelle mani del geometra comunale (allegati nn. 7 e 8 al ricorso di primo grado), documenti che tuttavia, a tacer d’altro, presentano in calce una firma illeggibile e sono solo in fotocopia;

- la prima parte degli importi dovuti a titolo di contributo di costruzione veniva regolarmente versata in tesoreria comunale per cui i ricorrenti mostravano di essere ben al corrente delle corrette modalità di versamento del contributo;

- la disciplina pubblicistica infatti non consente, se non in casi eccezionali, la corresponsione del contributo di costruzione con modalità diverse da quelle che prevedono il versamento diretto in tesoreria;

- in tal senso depongono sia la disciplina statale (art. 54 r.d. 2440/1923 e artt. 278, lett. d), 287 e 407 r.d. 827/1924, norme tutte che prevedono la necessità di effettuare versamenti per il tramite del servizio di tesoreria) sia quella comunale (art. 29 del regolamento comunale di contabilità);

- se è vero che quest’ultima norma prevede talune ipotesi in cui i versamenti di quanto dovuto all’Ente civico possono non essere effettuati per il tramite del Sevizio di tesoreria, è vero anche che le ipotesi eccezionali da essa contemplate non ricorrono nel caso di specie non venendo in considerazione né “ entrate speciali ” né un apposito incarico rilasciato dalla Giunta comunale al Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia;

- gli importi versati non corrispondono con quelli indicati nei due titoli edilizi (€ 54.369,12 a fronte di quanto versato pari ad € 62.301,00).

- non può alfine configurarsi alcuna “ omessa vigilanza ” a carico del Comune in quanto nessuna misura poteva essere concretamente adottata al fine di impedire la perpetrazione di un callido comportamento criminoso da parte del geometra comunale teso ad appropriarsi, con modalità ingannevoli, di somme di denaro spettanti all’Ente civico;

- secondo la Corte di cassazione, infatti, l’art. 1189 c.c. è suscettibile di applicazione “ a condizione che il debitore, che invoca il principio dell’apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel solvens in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell' accipiens ” (cfr. Cass. civ., sez. III, 21 settembre 2021, n. 25509);

- nel caso di specie, non solo non ricorre, per le ragioni anzidette, l’elemento soggettivo dell’assenza di colpa in capo a chi ha assunto i panni del solvens , ma nemmeno trova riscontro la colpa del creditore, ovverosia del Comune, così da contribuire a creare una situazione di apparente legittimazione dell’ accipiens .

Risultano quindi, per le anzidette complessive ragioni, fondati il primo ed il quarto motivo di ricorso, suscettibili di trattazione congiunta e che, come rimarcato dalla stessa parte appellante, assumono carattere assorbente di ogni altra deduzione, che quindi il Collegio è dispensato dall’esaminare. E’ appena il caso di soggiungere, nel senso delle fondatezza dei motivi secondo e terzo pure sollevati, che gli stati psicologici dei protagonisti della vicenda di causa depongono parimenti nel senso dell’insussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 1189 c.c. dovendosi registrare, da un lato, il comportamento doloso dell’ accipiens , tale da recidere il nesso di immedesimazione organica col Comune e, dall’altro, il comportamento gravemente colposo dei solvens , così come lumeggiato dagli elementi fattuali sopra enumerati.

11. In conclusione, l’appello in esame è fondato e va accolto, di guisa che, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, il ricorso di primo grado, ove dispone l’annullamento degli atti impugnati, va respinto.

12. Le spese del doppio grado di giudizio, avuto riguardo alla particolarità della vicenda contrassegnata dalla condotta penalmente rilevante del soggetto percettore delle somme, possono essere compensate.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi