Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-03-07, n. 201401073

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-03-07, n. 201401073
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201401073
Data del deposito : 7 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00893/2012 REG.RIC.

N. 01073/2014REG.PROV.COLL.

N. 00893/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 893 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. R G e dall’Avv. A T, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. A T in Roma, via Cicerone, n. 49;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. -OMISSIS- - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 00062/2012, resa tra le parti, concernente il trasferimento per incompatibilità ambientale disposto con decreto Ministero dell’Interno, Dipartimento di -OMISSIS- del 16.11.2011


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2014 il Cons. M N e uditi per le parti l’Avv. Giuffrida e l’Avvocato dello Stato Meloncelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante, dott. -OMISSIS-, è dipendente del Ministero dell’Interno ed ha esercitato, sino al 16.11.2011, le funzioni di -OMISSIS- -OMISSIS-

2. Il 16.11.2011 il Direttore Generale di -OMISSIS-, con decreto n. -OMISSIS-, ha disposto il trasferimento dell’interessato alla Questura di -OMISSIS- per ragioni di incompatibilità ambientale.

3. Avverso detto provvedimento il dott. -OMISSIS-ha proposto ricorso avanti al T.A.R. -OMISSIS-, sezione staccata di Salerno, e ne ha chiesto l’annullamento, lamentandone l’illegittimità per una pluralità di motivi, in quanto: a) riposerebbe su dati fattuali erronei; b) non specificherebbe, in concreto, la situazione di incompatibilità, limitandosi ad affermazioni generiche e fumose; c) non valuterebbe l’interesse del dipendente, anche attraverso opzioni alternative di sedi meno disagiate; d) ignorerebbe e calpesterebbe il diritto del ricorrente a non essere trasferito, senza consenso, dalla sede individuata come idonea a prestare assistenza continuativa al padre disabile.

5. Si è costituito nel giudizio di primo grado il Ministero dell’Interno, resistendo all’avversario ricorso.

6. Il T.A.R. -OMISSIS-, sezione staccata di Salerno, ha rigettato il ricorso con sentenza n. 62 del 19.1.2012, ritenendo legittimo il decreto di trasferimento per incompatibilità ambientale impugnato.

7. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessato e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma, sviluppando i seguenti motivi di censura:

a) l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto il provvedimento di trasferimento dettagliatamente motivato pur in assenza di adeguate ragioni che giustificherebbero la “ grave situazione di incompatibilità ambientale venutasi a determinare ”;

b) la mancata valutazione delle esigenze personali e familiari del dott. -OMISSIS-e, in particolare, di quelle connesse all’assistenza del padre disabile, in pretesa violazione dell’art. 33, comma 5, della l. 104/1992, e alla presenza di tre figli minorenni, assumendo il trasferimento in una sede distante oltre 200 km da quella originaria e dal luogo di residenza una connotazione intollerabilmente sanzionatoria.

8. Si è costituito il Ministero dell’Interno, chiedendo la reiezione dell’avversario appello.

9. Con ordinanza n. 905 del 2.3.2012 è stata respinta la domanda cautelare di sospensione dell’esecutività dell’impugnata sentenza proposta dall’appellante.

10. Nella pubblica udienza del 6.2.2014 il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

11. L’appello è infondato.

12. Con il primo motivo l’appellante lamenta, in sintesi, l’ error in iudicando della sentenza impugnata, che ha disatteso il motivo con il quale egli aveva lamentato il grave difetto di motivazione e la vistosa carenza di istruttoria, dai quali sarebbe affetto il provvedimento impugnato, per non aver esso chiarito in alcun modo le presunte ragioni di grave “incompatibilità ambientale” che, ai sensi dell’art. 55, commi quarto e quinto, del d.P.R. 335/1982, giustificherebbero il suo trasferimento da -OMISSIS- ad -OMISSIS-.

12.1. Assume l’appellante che la sentenza muoverebbe dal fallace presupposto secondo cui il provvedimento di trasferimento sarebbe dettagliatamente motivato, in fatto e in diritto, senza tener conto che le condotte addebitategli sarebbero, invece, del tutto inconsistenti e non accertate, apparendo comunque prive di obiettiva lesività nei confronti dell’ente datoriale.

12.2. Emergerebbe quindi ictu oculi l’illegittimità del provvedimento per l’oggettiva insussistenza di fatti che si assumono incriminati e, parimenti, l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ritiene dimostrate circostanze inesistenti.

13. Il motivo è destituito di fondamento.

14. Secondo quanto ha già correttamente rilevato il T.A.R. salernitano, infatti, il decreto di trasferimento reca una compiuta ed esauriente esplicitazione delle ragioni che hanno giustificato il trasferimento dell’odierno appellante per incompatibilità ambientale.

14.1. Il decreto in contestazione spiega, espressamente, che la proposta è conseguente all’esercizio dell’azione penale nei confronti del dipendente, ad opera della Procura della Repubblica presso il -OMISSIS-, per i reati di cui agli artt. 81, comma secondo, e 642, comma secondo, c.p., di cui agli artt. 81, comma 1, 110, 476, 479, 61 n. 2, c.p. e agli artt. 48. 479, 61 n. 9, c.p., poiché, in detta vicenda, l’interessato sarebbe accusato di aver denunciato un sinistro mai accaduto nonché di aver falsificato il referto ospedaliero al fine di conseguire un risarcimento, da parte dell’assicurazione interessata, di € 3.100,00 per le lesioni asseritamente patite dal figlio minore, e di € 900,00 per i danni riportati dal veicolo.

14.2. Si legge ancora nel provvedimento impugnato che al dipendente, oltre a tale episodio, è stato contestato di aver attestato falsamente, nel depositare la richiesta di iscrizione all’albo degli Avvocati presso il -OMISSIS-, di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla vigente legge professionale, omettendo di rappresentare la sua qualità di pubblico ufficiale con retribuzione a carico dello Stato e inducendo, in tal modo, il Consiglio dell’Ordine a dichiarare, nella delibera di accoglimento dell’assenza, il possesso dei requisiti normativamente previsti.

14.3. Il medesimo provvedimento sottolinea, infine, che anche in passato l’interessato aveva assunto comportamenti contrari allo “ status ” di appartenente alla -OMISSIS-, tra i quali:

- aver dichiarato di aver assistito ad un incidente stradale nei pressi di uno svincolo autostradale di -OMISSIS-, in un giorno in cui usufruiva di un congedo ordinario per malattia e durante la fascia oraria in cui doveva rendersi reperibile (17.9.2004);

- aver presenziato, in data 9.12.2006, in qualità di avvocato, alla perizia di un’autovettura, violando il disposto di cui all’art. 50 del d.P.R. 335/1982, che fa obbligo al pubblico impiegato di non esercitare alcuna professione.

14.4. Il decreto impugnato, diversamente da quanto assume l’appellante, si è dato carico di chiarire che “ le gravi e reiterate condotte […] hanno determinato nocumento all’immagine ed al prestigio dell’Amministrazione, facendo venir meno, nei confronti dello stesso, quella necessaria fiducia di cui ogni appartenente alla -OMISSIS- deve sempre godere nell’ambiente in cui opera, stante la peculiarità dei servizi svolti ” e, dopo aver esaminato le memorie difensive prodotte il 20.6.2011 dall’interessato in sede procedimentale, è pervenuto alla motivata decisione di doverlo trasferire “ non solo dagli -OMISSIS-, ma anche dalla provincia, poiché una movimentazione all’interno di quell’ambito, stante la gravità degli accadimenti oggetto del procedimento penale e la conoscenza degli stessi da parte di colleghi superiori, privati e Magistratura, non sarebbe sufficiente a rimuovere il pregiudizio derivato all’Amministrazione dalla vicenda e, nel contempo, consentirebbe al predetto la reiterazione delle condotte incompatibili con le funzioni di appartenente alla -OMISSIS- ”.

15. Ritiene il Collegio, ciò premesso, che il decreto ben abbia espresso le ragioni che, ai sensi dell’art. 55, commi quarto e quinto, del d.P.R. 335/1982, giustificano il disposto trasferimento, in quanto esso appare sorretto da elementi logici e chiari che, senza esser tali da comportare un provvedimento disciplinare, appaiono tuttavia idonei, nel caso di specie, ad offuscare la figura dell’appartenente alle -OMISSIS-di -OMISSIS- e a gettare ombre nocive, per il tramite della sua persona, al prestigio dell’amministrazione e alla funzionalità dell’esercizio stesso delle funzioni di istituto (v., ex plurimis , Cons. St., sez. III, 11.7.2013, n. 3739).

15.1. Non colgono nel segno, al riguardo, le censure mosse dall’appellante alla sentenza impugnata e, con essa, al provvedimento impugnato in prime cure.

15.2. Benché sia vero, come comprovato per tabulas , che il procedimento penale a carico dell’interessato per i fatti addebitatigli nel provvedimento si è concluso con un decreto di archiviazione, emesso il 6.2.2009 dal -OMISSIS-, l’Amministrazione è pur sempre libera, di fronte ad un provvedimento di mera archiviazione, di valutare quei medesimi fatti, oggetto del procedimento penale, per trarne elementi utili a focalizzare una eventuale situazione di incompatibilità ambientale che, come detto, può prescindere anche da ogni eventuale addebito disciplinare per quegli stessi fatti, addebito venuto meno, nel caso di specie, per l’annullamento del provvedimento disciplinare disposto dal T.A.R. Salerno, con la sentenza n. 1258/2011, proprio a seguito della cennata archiviazione.

15.3. Le vicende processuali penali, salvo che si concludano con un accertamento di insussistenza dei fatti o della loro inascrivibilità al soggetto, non precludono infatti all’Amministrazione l’apprezzamento discrezionale dei comportamenti del dipendente al fine di adottare un trasferimento per incompatibilità ambientale, attesa l’autonomia tra processo penale definito con l’archiviazione ed una procedura di trasferimento per incompatibilità ambientale e, analogamente, tra archiviazione e procedimento disciplinare (v., ex plurimis , Cons. St., sez. IV, 4.7.2012, n. 3921).

15.4. Ma se anche si voglia per ipotesi accedere all’impostazione dell’appellante, che assume l’infondatezza dei fatti penalmente rilevanti contestatigli nel provvedimento, fatti che hanno costituito solo una delle concause e, quindi, dei plurimi motivi posti a fondamento di esso, permangono in tutta la loro allarmante rilevanza le altre condotte menzionate nel provvedimento, capaci, già in sé sole, di gettare ombre sulla sua figura e di motivarne fondatamente il trasferimento ai sensi dell’art. 55 del d.P.R. 335/1982.

15.5. Le giustificazioni che l’appellante ha addotto anche in questa sede, di fronte alla rappresentazione di reiterate condotte alquanto discutibili da lui poste in essere, appaiono tutte inverosimili e scarsamente convincenti, non essendo seriamente sostenibile che egli non sapesse, ad esempio, di non poter presenziare, in qualità di avvocato o anche solo di praticante avvocato, alla perizia espletata su di un’automobile, trattandosi di prestazione inequivocabilmente connessa allo svolgimento di un’attività professionale a lui preclusa in quanto appartenente alle -OMISSIS-di -OMISSIS-, e apparendo alquanto anomalo e non giustificabile – men che mai dalla mera affermazione che egli si stesse recando proprio in quel momento dal medico – che, pur in congedo per malattia, abbia assistito ad un incidente stradale durante la fascia oraria in cui doveva rendersi reperibile in casa.

15.6. Il provvedimento gravato in prime cure, dunque, appare fondato su condotte indubbiamente anomale, non smentite credibilmente nemmeno dallo stesso appellante e capaci di offuscare il prestigio dell’Amministrazione, rendendo opportuno il trasferimento dell’odierno appellante per incompatibilità ambientale ad una sede che, come ha condivisibilmente ritenuto l’Amministrazione, possa scongiurare il conseguente discredito per essa e per il prestigio del -OMISSIS- di -OMISSIS-.

16. Anche la censura, con la quale l’odierno appellante deduce la violazione dell’art. 33, comma 5, della l. 102/1994 e, comunque, la sostanziale illegittimità di un trasferimento ad oltre 200 km dalla sua sede di servizio e dal luogo di residenza, è destituita di fondamento.

16.1. Sul piano generale questo Consiglio non ha mancato di chiarire, al riguardo, che il provvedimento di trasferimento non deve esplicitare i criteri con i quali sono stati determinati i limiti geografici della incompatibilità e, comunque, la più opportuna nuova dislocazione del proprio dipendente (V., ex plurimis , Cons. St., sez. IV, 29.10.1987, n. 644, nonché, più di recente, Cons. St., sez. III, 2.9.2013, n. 4368), né può essere condizionato alle condizioni personali e familiari del dipendente, le quali recedono di fronte all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’Amministrazione (v., inter multas , Cons. St., sez. VI, 21.3.2006, n. 1504;
Cons. St., sez. VI, 6.4.2010, n. 1913).

16.2. Peraltro questa motivazione circa la nuova destinazione di servizio, invero non necessaria né richiesta dalla normativa di settore, non difetta nel caso di specie, poiché l’Amministrazione ha congruamente motivato le ragioni che giustificano l’allontanamento dell’odierno appellante dalla provincia di servizio, allontanamento che, per la gravità e la reiterazione delle condotte contestategli, è ben lungi dall’apparire sanzionatorio o dal tradire un larvato disegno punitivo, come a torto sostiene invece l’appellante.

16.3. Né può condividersi la doglianza di questi inerente alla violazione dell’art. 33, comma 5, della l. 102/1994 e alla mancata considerazione delle peculiari esigenze di assistenza già riconosciute dall’Amministrazione con decreto del Capo Compartimento di -OMISSIS- per la -OMISSIS- e il -OMISSIS-prot. n. AA.GG.11/9385 del 26.7.2011 all’appellante, essendo la precedente sede di servizio (-OMISSIS-) anche quella di residenza del padre affetto da grave disabilità psico-motoria.

16.4. La situazione giuridica soggettiva riconosciuta dall’art. 33, comma quinto, della l. 104/1992 al dipendente, pur essendo posta a tutela di un rilevante valore quale quello dell’assistenza in favore del parente disabile, è infatti subordinata alle necessità organizzative dell’Amministrazione e ha conseguente consistenza di interesse legittimo (v., ex plurimis , Cons. St., sez. III, 1.2.2010, n. 2428) e non di diritto soggettivo assoluto, sicché essa deve necessariamente contemperarsi con le preminenti esigenze dell’ente pubblico (cfr., sul punto, Cons. Stato, sez. IV, 21.2.2005, n. 565).

16.5. Nel caso di trasferimento per incompatibilità ambientale, previsto dall’art. 55 del d.P.R. 335/1982, il legittimo interesse del dipendente all’assistenza del familiare disabile a non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, a norma dell’art. 33, comma 5, della l. 104/1992, recede di fronte a quello, espresso dall’Amministrazione, alla salvaguardia del suo prestigio e alla rimozione di conseguenze per essa pregiudizievoli, createsi proprio in tale sede e nocive al sereno svolgimento del servizio, e ciò a maggior ragione in un settore sensibile, quale è quello degli operatori di -OMISSIS-, nel quale il rigore della condotta imposto ai dipendenti s’integra strettamente con le connesse esigenze organizzative ed operative dell’Amministrazione.

16.6. Discende da quanto esposto che anche il secondo articolato motivo di censura, con il quale l’appellante ha inteso riproporre tutte le censure svolte in primo grado, deve essere disatteso, apparendo pienamente legittimo il provvedimento gravato in prime cure anche sotto il lamentato profilo della scelta della sede di destinazione, non potendosi non rilevare peraltro, come ha già osservato il primo giudice nella sentenza impugnata, che l’Amministrazione si è determinata a trasferire l’interessato alla limitrofa Questura di -OMISSIS- e, pertanto, nell’ambito del medesimo compartimento (per la -OMISSIS- ed il -OMISSIS-) della -OMISSIS- -OMISSIS-

17. Conclusivamente il proposto appello deve essere respinto, poiché merita piena conferma, per le ragioni espresse, la sentenza impugnata.

18. Ai sensi dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 92, comma secondo, c.p.c., le spese del presente giudizio, attesa la complessità delle questioni esaminate, possono essere interamente compensate tra le parti.

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