Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-08-27, n. 202407248

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-08-27, n. 202407248
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202407248
Data del deposito : 27 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/08/2024

N. 07248/2024REG.PROV.COLL.

N. 01825/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1825 del 2024, proposto dalla società Consamb S.r.l. tra professionisti (già Consorzio Stabile Ambiente - C.s.a. S.c.a.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati V C e R C, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato R C in Roma, viale Liegi n. 35b;

contro

il Fallimento Cirsu S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

nei confronti

della Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
del Comune di Notaresco, del Comune di Giulianova, del Comune di Roseto degli Abruzzi, del Comune di Bellante, del Comune di Morro D'Oro, del Comune di Mosciano Sant'Angelo, non costituiti in giudizio;

per la revocazione

della sentenza n. 10127 del 27 novembre 2023 del Consiglio di Stato, Sezione Quinta.


Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Fallimento Cirsu S.p.a. e della Regione Abruzzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2024 il Cons. Eugenio Tagliasacchi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, la Consamb S.r.l. tra professionisti (già C.S.A. S.c.a.r.l.) ha chiesto la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 10127 del 2023, con cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo rispetto alla domanda, proposta dalla medesima Consamb S.r.l., di annullamento della nota del Fallimento Cirsu S.p.a., del 6 settembre 2017, per il cui tramite i curatori fallimentari hanno ritenuto sussistente “ una situazione di detenzione sine titulo del polo, stante l’intervenuto scioglimento di ogni rapporto per effetto della declaratoria di fallimento e la scadenza del termine (31.7.2017) di cui all’autorizzazione resa dal GD con decreto 2.05.2017 ”, intimando, conseguentemente, “ di completare entro brevissimo termine, inderogabilmente al massimo entro il prossimo 30.09, tutte le operazioni di esclusiva spettanza di Codesto Consorzio CSA (smaltimento rifiuti, ecc.) e a provvedere, nel medesimo brevissimo termine, alla riconsegna del polo impiantistico ”.

2. In punto di fatto occorre premettere che, con bando di gara del 22 marzo 2013, la Cirsu S.p.a. in bonis , società partecipata dai Comuni di Bellante, Giulianova, Morro d’Oro, Mosciano Sant’Angelo, Notaresco e Roseto degli Abruzzi, aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento, per la durata di cinque anni, della “ concessione di servizi di gestione della nuova discarica intercomunale sita a Notaresco (TE), località Casette di Grasciano, compresa la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la realizzazione delle opere annesse per la messa in opera ”. All’esito della gara, la C.S.A. S.c.a.r.l. – poi divenuta Consamb S.r.l. tra professionisti – era risultata aggiudicataria del servizio per la gestione del polo tecnologico, comprensivo di una discarica intercomunale, sito in Notaresco, in località Casette di Grasciano.

Tuttavia, con sentenza del Tribunale di Teramo n. 100 del 10 settembre 2015, la Cirsu S.p.a. è stata dichiarata fallita e, con decreto del 16 ottobre 2015, è stato autorizzato il subentro della curatela “ nei contratti che disciplinano la concessione in affidamento del servizio di gestione del Polo tecnologico CIRSU all’attuale gestore ante-fallimento C.S.A. SCARL de L’Aquila […contratto del 7.2.2014...] ”. Successivamente, è intervenuta l’approvazione della proposta di concordato fallimentare presentata dalla Deco S.p.a. che prevedeva il subentro di quest’ultima nel patrimonio della Cirsu S.p.a.;
tuttavia, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2948 del 2021, ha rigettato il ricorso per l’omologa del concordato fallimentare presentato dalla medesima Deco S.p.a..

In questo contesto, i curatori del Fallimento Cirsu S.p.a. hanno adottato la già menzionata nota del 6 settembre 2017, con cui è stata per l’appunto chiesta la riconsegna del polo tecnologico, in quanto, a seguito della sentenza di fallimento, si sarebbe configurata, ad avviso della curatela, una situazione di detenzione sine titulo .

3. La C.S.A. S.c.a.r.l. ha, dunque, chiesto al T.a.r. Abruzzo - L’Aquila l’annullamento dell’anzidetta nota della curatela del 6 settembre 2017 e il ricorso è stato respinto dal T.a.r. con la sentenza n. 284 del 2018, poi impugnata davanti al Consiglio di Stato.

Con la pronuncia n. 10127 del 2023 – della quale l’odierna ricorrente chiede la revocazione – il Consiglio di Stato, in accoglimento degli appelli incidentali del Fallimento Cirsu S.p.a. e della Deco S.p.a., ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso di primo grado e ha annullato senza rinvio la sentenza del T.a.r. Abruzzo n. 284 del 2018, osservando che ai sensi dell’art. 36 del r.d. n. 267 del 1942, avverso gli atti della curatela è previsto il reclamo al giudice delegato.

4. Ad avviso dell’odierna ricorrente, la predetta sentenza del Consiglio di Stato dovrebbe essere revocata poiché, a causa di un errore di percezione, avrebbe “ del tutto omesso di rilevare che il ricorso proposto in primo grado da CSA S.c.a.r.l. non aveva ad oggetto soltanto la richiesta di annullamento della nota della curatela fallimentare ”, in quanto, nella prospettazione della ricorrente medesima, l’originaria domanda avrebbe riguardato altresì l’accertamento “ della piena validità ed efficacia ” della concessione di servizi per la gestione della nuova discarica intercomunale sita a Notaresco. Conseguentemente, secondo l’odierna ricorrente, in mancanza del denunciato errore di percezione, il Consiglio di Stato non avrebbe accolto gli appelli incidentali e la sentenza del T.a.r. Abruzzo non sarebbe stata annullata senza rinvio.

Dopo aver prospettato le considerazioni sopra riportate concernenti l’asserita sussistenza dell’errore revocatorio, la ricorrente ha sostenuto l’erroneità in punto di diritto della decisione del Consiglio di Stato, avuto riguardo, in particolare, all’interpretazione dell’art. 24 del r.d. n. 267 del 1942 e alla conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo e ha, poi, quanto alla fase rescissoria, riproposto i motivi di appello, chiedendone l’accoglimento.

5. Si è costituito in giudizio il Fallimento Cirsu S.p.a., eccependo l’inammissibilità del ricorso per revocazione per difetto di interesse, poiché la società Consamb S.r.l. tra professionisti, subentrata alla C.S.A. S.c.a.r.l., avrebbe un oggetto sociale incompatibile con un ipotetico “ rientro nel possesso del Polo CIRSU ”. In ogni caso, il ricorso per revocazione ad avviso del Fallimento sarebbe anche infondato poiché l’obiettivo del ricorso introduttivo del giudizio era l’annullamento della nota della curatela, fermo restando che i motivi di appello incidentale sulla giurisdizione sarebbero stati comunque accolti dal Consiglio di Stato anche se la domanda avesse avuto ad oggetto la validità e l’efficacia della concessione.

In via espressamente subordinata, per l’ipotesi dell’accoglimento del motivo di revocazione proposto dalla Consamb S.r.l. tra professionisti, il Fallimento Cirsu S.p.a. ha riproposto le eccezioni e le difese già formulate nel giudizio di appello, ivi incluso l’appello incidentale dichiarato assorbito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 10127 del 2023.

6. Si è costituita in giudizio anche la Regione Abruzzo, sottolineando che, con la sentenza della cui revocazione si tratta, il Consiglio di Stato aveva ritenuto che il profilo concernente la giurisdizione fosse “ assorbente ” e prioritario e che precludesse, pertanto, l’esame delle “ ulteriori questioni di rito e di merito ”. In questa prospettiva, secondo la Regione, la questione concernente l’efficacia del rapporto concessorio non sarebbe stata esaminata dalla sentenza non già a causa di un ipotetico “ errore di percezione ”, bensì in ragione della circostanza che il Consiglio di Stato aveva reputato che il suo esame fosse precluso dal carattere prioritario della questione di giurisdizione.

7. Il Fallimento Cirsu S.p.a. ha, poi, depositato in giudizio il decreto del 7 febbraio 2024 del Tribunale di Teramo, reso a seguito del reclamo avverso l’avviso di vendita del “ polo CIRSU ” proposto dalla Consamb S.r.l. tra professionisti, decreto non impugnato e quindi divenuto definitivo in data 8 aprile 2024.

8. Con la memoria del 20 maggio 2024, l’odierna ricorrente ha replicato alle censure di inammissibilità, insistendo nella tesi secondo cui nel caso di specie sarebbe configurabile un errore di fatto revocatorio.

9. Infine, con la memoria di replica del 29 maggio 2024, il Fallimento Cirsu S.p.a. ha dato atto che l’odierna ricorrente ha altresì proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza del Consiglio di Stato di cui ha chiesto la revocazione nell’ambito del presente giudizio, contestando la decisione in punto di giurisdizione.

10. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza pubblico del 20 giugno 2024 – reputa che il ricorso sia inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.

11. In primo luogo, va evidenziato che dalla motivazione della sentenza emerge, inequivocabilmente, che il Consiglio di Stato ha ritenuto che il profilo relativo alla giurisdizione precedesse ogni altra questione, ivi inclusa, evidentemente, quella concernente l’accertamento della permanente vigenza della concessione, con la conseguenza che non è ravvisabile alcun errore di fatto revocatorio. Del resto, per contestare la decisione in punto di giurisdizione, l’odierna ricorrente ha ritenuto di dover proporre anche il ricorso per cassazione, trattandosi di rimedi concorrenti;
cfr. in questo senso, Cass. civ., Sez. Un., 12 febbraio 2014, n. 3200, secondo cui “ È inammissibile il ricorso per cassazione per motivi inerenti la giurisdizione ai sensi dell'art. 111, ultimo comma, cost., avverso la sentenza resa dal Consiglio di Stato in relazione alla richiesta di revocazione di una decisione dallo stesso pronunciata, in quanto il ricorso straordinario ex art. 111, comma 8, cost., e il ricorso per revocazione costituiscono rimedi concorrenti, esperibili solo contro la decisione di merito, traducendosi, una diversa soluzione, in una indebita protrazione dei termini per l'impugnazione straordinari ”.

12. In secondo luogo, si deve altresì osservare che la stessa nota del 6 settembre 2017 dei curatori del Fallimento Cirsu S.p.a., che è stata impugnata con il ricorso proposto davanti al T.a.r. Abruzzo, si fonda specificamente sulla ritenuta cessazione degli effetti della concessione a seguito della dichiarazione di fallimento, poiché la richiesta di restituzione del polo tecnologico, veicolata con l’anzidetta nota della curatela, presupponeva proprio, sul piano logico, la cessazione degli effetti della concessione e, quindi, la sussistenza di una situazione di detenzione sine titulo .

Tale profilo, significativamente, è stato colto anche dalla sentenza del Consiglio di Stato, come emerge dal seguente passaggio della motivazione: “ In ogni caso, dal punto di vista oggettivo il provvedimento de quo costituisce esercizio della funzione dell’organo fallimentare, di gestione del patrimonio del fallito, con la finalità propria di tale amministrazione, tesa alla ripartizione dell’attivo fra i creditori e infatti si pone nell’alveo di un procedimento e di decisioni già prese dai curatori, dal giudice delegato e dal Tribunale di Teramo. In particolare, a fondamento della nota impugnata i curatori fallimentari hanno posto il venir meno dell’autorizzazione alla gestione del “polo tecnologico CIRSU” ”. Nel medesimo senso, la sentenza ha osservato altresì che: “ Ne è seguita l’autorizzazione in senso conforme dal giudice delegato, e così, in seguito, via via sono state concesse ulteriori autorizzazioni alla prosecuzione temporanea nella utilizzazione del polo da parte del CSA, fino al 31 luglio 2017, data in cui, stante l’intervenuto scioglimento di ogni rapporto per effetto della declaratoria di fallimento e della scadenza del termine di cui all’autorizzazione resa dal Giudice delegato con decreto 2.05.2017, l’autorizzazione di proroga trimestrale è cessata ”.

Poiché, dunque, la sentenza della cui revocazione si tratta ha riconosciuto “ l’intervenuto scioglimento di ogni rapporto per effetto della declaratoria di fallimento ”, è evidente che, ove il Collegio prendesse in esame in questa sede la questione della permanenza degli effetti della concessione, finirebbe per sindacare nel merito il presupposto su cui si fonda l’impugnata nota dei curatori fallimentari, sulla base della quale, a sua volta, il Consiglio di Stato ha declinato la giurisdizione reputando che avverso la predetta nota dovesse essere esperito il diverso rimedio del reclamo al giudice delegato, con l’ulteriore conseguenza che, in tale eventualità, si realizzerebbe un inammissibile sindacato di merito sull’anzidetta decisione. In altri termini, non è possibile per il Collegio pronunciarsi in questa sede – come richiesto dalla ricorrente – sulla domanda diretta all’accertamento della “ piena validità ed efficacia ” della concessione di servizi di gestione della nuova discarica intercomunale (domanda che, in tesi, non sarebbe stata esaminata a causa dell’asserito “abbaglio dei sensi”), poiché, per le ragioni sopra evidenziate, l’esame di tale questione finirebbe per incidere sul merito della decisione della cui revocazione si tratta.

13. Dalle considerazioni che precedono discende l’inammissibilità del ricorso per revocazione proposto dalla Consamb S.r.l. tra professionisti, con conseguente assorbimento dei motivi di appello incidentale riproposti dal Fallimento Cirsu S.p.a., in quanto dal medesimo espressamente subordinati all’ipotesi dell’accoglimento del predetto ricorso per revocazione.

14. Le spese processuali sono compensate in ragione della particolarità della questione.

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