Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-01-07, n. 201400014

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-01-07, n. 201400014
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201400014
Data del deposito : 7 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09233/2009 REG.RIC.

N. 00014/2014REG.PROV.COLL.

N. 09233/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9233 del 2009, proposto dal signor D I, rappresentato e difeso dall'avv. S D, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, 2;



contro

L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
i signori P N, M P T, M L, L P, R R, A M, A C e A Z, non costituiti in questo grado;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III n. 7537/2009, resa tra le parti, concernente un concorso riservato per il conferimento di otto posti di dirigente di seconda fascia;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2013 il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi, per le parti, l’avvocato Damiani, per delega dell’avvocato Dore, e l’avvocato dello Stato Gerardis.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.- L’ing. Daniele Infantino impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 24 luglio 2009, n. 7537, che ha accolto soltanto in parte il ricorso di primo grado n. 9866 del 2008 dallo stesso proposto avverso gli atti – ivi compreso il bando e la graduatoria finale dei vincitori - del concorso interno indetto dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (d’ora in avanti anche AVCP) per il conferimento di otto posti di dirigente di seconda fascia, di cui sei per dirigenti con formazione giuridica, uno per dirigenti con formazione economica e uno per dirigenti con formazione tecnica.

L’appellante, che ha partecipato al concorso senza risultarne vincitore, torna a prospettare in questo grado le censure afferenti la illegittimità della procedura concorsuale in ordine all’articolazione delle prove d’esame, alla illegittima composizione della commissione giudicatrice, alla mancata elaborazione di criteri per l’assegnazione dei punteggi sui titoli nonché alla erronea formulazione delle domande d’esame ai candidati nelle distinte prove concorsuali.

Egli lamenta l’erroneità della gravata sentenza che, in accoglimento della sola censura afferente la mancata esplicitazione dei criteri di valutazione dei titoli, ha disposto la rinnovazione delle operazioni valutative sui titoli dei candidati, ferme restando le risultanze delle prove d’esame, e conclude per l’accoglimento, con l’appello, del ricorso di primo grado e per l’annullamento degli atti in quella sede gravati, in riforma dell’impugnata sentenza.

Si è costituita l’Autorità di vigilanza appellata per resistere all’appello e per chiederne la reiezione.

All’udienza del 26 novembre 2013 la causa è stata trattenuta per la sentenza.

2.- L’appello è fondato e va accolto nei sensi di cui appresso.

Con il primo motivo l’appellante reitera la censura di primo grado di violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del d.lgs 165 del 2001 e dell’art. 5 del d.P.R. n. 272 del 2004, rilevando che erroneamente il giudice di primo grado avrebbe ritenuto non applicabile tale coacervo normativo in nome dell’autonomia organizzativa riconosciuta dalla legge all’AVCP: egli lamenta che le prove d’esame in concreto assegnate ai candidati sono consistite in una prova teorica ed una teorico-pratica da espletarsi a mezzo di un unico colloquio laddove, in forza delle disposizioni normative

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