Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-01-07, n. 201400014

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-01-07, n. 201400014
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201400014
Data del deposito : 7 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09233/2009 REG.RIC.

N. 00014/2014REG.PROV.COLL.

N. 09233/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9233 del 2009, proposto dal signor D I, rappresentato e difeso dall'avv. S D, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
i signori P N, M P T, M L, L P, R R, A M, A C e A Z, non costituiti in questo grado;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III n. 7537/2009, resa tra le parti, concernente un concorso riservato per il conferimento di otto posti di dirigente di seconda fascia;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2013 il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi, per le parti, l’avvocato Damiani, per delega dell’avvocato Dore, e l’avvocato dello Stato Gerardis.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- L’ing. Daniele Infantino impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 24 luglio 2009, n. 7537, che ha accolto soltanto in parte il ricorso di primo grado n. 9866 del 2008 dallo stesso proposto avverso gli atti – ivi compreso il bando e la graduatoria finale dei vincitori - del concorso interno indetto dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (d’ora in avanti anche AVCP) per il conferimento di otto posti di dirigente di seconda fascia, di cui sei per dirigenti con formazione giuridica, uno per dirigenti con formazione economica e uno per dirigenti con formazione tecnica.

L’appellante, che ha partecipato al concorso senza risultarne vincitore, torna a prospettare in questo grado le censure afferenti la illegittimità della procedura concorsuale in ordine all’articolazione delle prove d’esame, alla illegittima composizione della commissione giudicatrice, alla mancata elaborazione di criteri per l’assegnazione dei punteggi sui titoli nonché alla erronea formulazione delle domande d’esame ai candidati nelle distinte prove concorsuali.

Egli lamenta l’erroneità della gravata sentenza che, in accoglimento della sola censura afferente la mancata esplicitazione dei criteri di valutazione dei titoli, ha disposto la rinnovazione delle operazioni valutative sui titoli dei candidati, ferme restando le risultanze delle prove d’esame, e conclude per l’accoglimento, con l’appello, del ricorso di primo grado e per l’annullamento degli atti in quella sede gravati, in riforma dell’impugnata sentenza.

Si è costituita l’Autorità di vigilanza appellata per resistere all’appello e per chiederne la reiezione.

All’udienza del 26 novembre 2013 la causa è stata trattenuta per la sentenza.

2.- L’appello è fondato e va accolto nei sensi di cui appresso.

Con il primo motivo l’appellante reitera la censura di primo grado di violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del d.lgs 165 del 2001 e dell’art. 5 del d.P.R. n. 272 del 2004, rilevando che erroneamente il giudice di primo grado avrebbe ritenuto non applicabile tale coacervo normativo in nome dell’autonomia organizzativa riconosciuta dalla legge all’AVCP: egli lamenta che le prove d’esame in concreto assegnate ai candidati sono consistite in una prova teorica ed una teorico-pratica da espletarsi a mezzo di un unico colloquio laddove, in forza delle disposizioni normative testè citate, applicabili per la gestione del personale dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, in base dell’art.8, comma 8, del d.lgs. n.163 del 2006 (recante il Codice dei contratti pubblici), l’esame avrebbe dovuto svolgersi sulla base di due prove scritte e di una orale.

Rileva il Collegio che il motivo sia meritevole di accoglimento.

Il giudice di primo grado ha rigettato il suddetto motivo sul rilievo che l’autonomia organizzativa attribuita all’AVCP dall’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006 rappresenti un limite all’automatica applicazione all’attività dell’Autorità di tutte le disposizioni del Codice dei contratti pubblici e del suo regolamento attuativo e che, nel caso concreto, la procedura concorsuale per l’accesso alle qualifiche dirigenziali previste nel bando, benché derogatoria rispetto al modello individuato dal richiamato d.P.R. n. 272 del 2004, fosse nondimeno da ritenersi legittima in quanto rispettosa dei principi di imparzialità e trasparenza.

Il Collegio ritiene che le conclusioni cui è pervenuto il giudicante di primo grado, pur dopo un apprezzabile excursus sulla normativa di riferimento e sul particolare ruolo di indipendenza che assume l’Autorità nell’ordinamento, non siano condivisibili.

3.-Giova richiamare rapidamente le disposizioni normative applicabili alla fattispecie in esame, relativa ad un concorso pubblico “interno” per l’accesso alla qualifica dirigenziale dell’AVCP.

L’art. 28 del d.lgs. n. 165 del 2001 (recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") dispone che l'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami.

Il terzo comma dello stesso articolo prevede che con regolamento governativo di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono definiti, sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, distintamente per i concorsi di cui al lettere a) e b) del comma 2: a) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;b) le modalità di svolgimento delle selezioni.

L’art. 5 del d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 (recante il Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), prevede che il concorso pubblico per titoli ed esami consiste nello svolgimento di due prove scritte e di una prova orale. Nel caso di concorsi per l'accesso alla dirigenza tecnica l'amministrazione può prevedere una terza prova scritta obbligatoria, da indicare nel bando di concorso, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire.

L’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce che l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, disciplina con uno o più regolamenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese nei limiti delle proprie risorse, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, l'accesso ai documenti amministrativi, le modalità di esercizio della vigilanza e i procedimenti sanzionatori di sua competenza.

Infine, l’art. 8, comma 6, d.lgs. cit. dispone che al personale dell'Autorità, tenuto conto dei principi di autonomia organizzativa di cui al comma 2, si applica il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4.- Dal quadro normativo che si è richiamato, il Collegio ritiene che:

a) il rispetto delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali, così come delineato dalla normativa primaria e secondaria di fonte statale, rappresenta la garanzia minima di trasparenza e di efficienza del meccanismo selettivo ed è funzionale al corretto assolvimento della provvista del personale dipendente;

b) l’ambito dell’autonomia organizzativa riservata dalla legge all’Autorità non impegna direttamente il settore delle modalità di selezione del personale dipendente, nè riguarda i criteri di articolazione delle prove d’esame;

c) all’Autorità si applicano, per espressa previsione normativa, le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni purchè compatibili con gli ambiti di autonomia riconosciuti all’Autorità;

d) il rispetto delle modalità selettive del personale dirigente previste dalla normativa statale, nelle forme delineate dall’art. 28 d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 5 del d.P.R. n. 272 del 2004, non incide sugli ambiti di autonomia organizzativa riservati dalla legge all’Autorità, che restano in ogni caso impregiudicati.

5.- D’altra parte, sul piano sistematico, le osservazioni del giudice di primo grado riguardo al particolare profilo di autonomia ed indipendenza dell’AVCP ed alle delicate funzioni alla stessa assegnate impongono, a parer del Collegio, un esame ancor più rigoroso delle modalità di svolgimento delle prove d’accesso ai ruoli dirigenziali del personale dipendente.

In tale senso, l’articolazione delle prove d’esame delineata dal legislatore statale si prefigura quale garanzia minima di affidabilità dello strumento selettivo, potendo al più l’autonomia degli enti – ove sussistente - prevedere nei bandi concorsuali prove attitudinali ulteriori (come appunto quella della terza prova scritta prevista, nella richiamata disposizione, per l’accesso alle qualifiche dirigenziali tecniche dal regolamento statale) al fine di selezionare con maggior rigore il personale dipendente cui affidare delicate funzioni dirigenziali.

6.- Da ultimo, ritiene la Sezione che l’autonomia organizzativa dell’Autorità, ove essa avesse voluto derogare alle disposizioni del d.lgs. 165 del 2001 e del suo regolamento di attuazione in punto di articolazione delle prove d’esame in senso meno rigoroso rispetto a quanto dalle stesse previsto, pur in presenza di un principio legislativo riguardo all’applicabilità di tale testo normativo anche al personale dell’Autorità, avrebbe dovuto manifestarsi nella sede regolamentare ovvero nell’ambito di quelle delibere dell’Autorità che, riguardando questioni di interesse generale, trovano pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito informatico dell'Autorità, ai sensi dell’art. 8, comma 5 d.lgs. cit..

Ciò che non appare in ogni caso legittimo, in definitiva, è l’esercizio di una potestà derogatoria esercitata – come nel caso in esame- in sede di redazione del bando concorsuale della tornata selettiva.

Alla luce dei rilievi che precedono, va accolto il primo ed assorbente motivo di appello.

La procedura concorsuale che ha dato causa al presente giudizio si è svolta sulla base di una prova d’esame costituita da un solo colloquio orale, sia pur disgiunto in una parte teorica ed una parte teorico-pratica, ciò che non corrisponde alle modalità di svolgimento delle prove prefissate dal legislatore statale per l’accesso alle qualifiche dirigenziali.

Il carattere assorbente del motivo di primo grado ritenuto fondato e gli effetti caducanti che derivano, mercè il suo accoglimento, sull’intera procedura concorsuale, comportano che non rileva l’esame dei motivi ulteriori dedotti in primo grado, dovendo l’Autorità far luogo – ove permangano le esigenze di provvista di nuovo personale e ove sussistano tutte le altre condizioni - alla rinnovazione della selezione a mezzo della predisposizione di un altro bando concorsuale che risulti immune dai vizi rilevati.

7.- Resta ferma l’esigenza che a comporre le commissioni esaminatrice siano chiamati soggetti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto d’esame (art. 4 d.P.R. cit.) e che, a tal fine, le tornate concorsuali finalizzate alla copertura di posti riguardanti profili professionali non omogenei siano prese in considerazione, ove possibile, da distinti bandi concorsuali o, quantomeno, che sia prevista la nomina di distinte commissioni esaminatrici in relazione alle diverse figure (o gruppi di figure professionali) da assumere.

In definitiva, l’appello va accolto e, in riforma della impugnata sentenza, va disposto l’integrale annullamento degli atti concorsuali in primo grado impugnati.

Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.

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