Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-03-14, n. 201901691
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Testo completo
Pubblicato il 14/03/2019
N. 01691/2019REG.PROV.COLL.
N. 00056/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 56 del 2013, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dagli avvocati G C, V S, con domicilio eletto presso lo studio Ferruccio De Lorenzo in Roma, via L. Luciani n. 1;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Direttore pro tempore II Reparto - 8^ Div. Causa di Servizio ed Equo Indennizzo del Min. Difesa, Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio Presso il Min. Econ. e Finanze non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 00781/2012, resa tra le parti, concernente diniego di riconoscimento della dipendenza della causa di servizio per infermità
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2019 il Cons. A A e uditi per le parti gli avvocati V S e l'Avvocato dello Stato Paolo Marchini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-O-, negli anni tra il 1997 e il 2002 ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le infermità: -O-” dalle quali è risultato affetto.
Con rispettivi PV la competente Commissione Medica Ospedaliera ha riconosciuto tale dipendenza.
Su richiesta dell’Amministrazione il Comitato di Verifica – ex CPPO con parere 539/2009 ha però negato tale dipendenza, sul rilievo dell’esistenza di fattori costituzionali predisponenti e avuto riguardo alle caratteristiche dei servizi prestati dal militare, ritenuti non così gravosi da assurgere nemmeno a concausa delle infermità.
Per conseguenza l’ Arma ha denegato il riconoscimento e la liquidazione dei connessi benefici ( equo indennizzo e p.p.).
Il sottufficiale ha quindi ha impugnato il diniego con ricorso al TAR Salerno il quale con la sentenza in epigrafe indicata ha respinto l’impugnativa.
La sentenza è stata impugnata dal soccombente il quale ne ha chiesto l’integrale riforma deducendo articolati motivi di impugnazione.
Si è costituita in resistenza l’Amministrazione che ha chiesto il rigetto dell’avverso gravame.
Le Parti hanno depositato memorie, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.
All’udienza del 7 marzo 2019 l’appello è stato trattenuto in decisione.
L’appello non è fondato e va pertanto respinto, con conferma della sentenza gravata.
Con il primo motivo ( prima parte) l’appellante lamenta il mancato invio del preavviso di rigetto e comunque