Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza collegiale 2020-11-17, n. 202007113
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Pubblicato il 17/11/2020
N. 07113/2020 REG.PROV.COLL.
N. 08982/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8982 del 2019, proposto dai signori T P e G A P, rappresentati e difesi dall’avvocato F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliati in Roma, via Liegi, n. 44 presso lo studio dell’avv. P M,
contro
il Comune di San Paolo di Civitate, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato R G, elettivamente domiciliato in Roma alla via Barnaba Tortolini n. 30, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Paolo di Civitate;
Relatrice, nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2020 - svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020 e dell’art. 4 del d.l. n. 28 del 2020, convertito in l. n. 70 del 2020 -, il Consigliere Emanuela Loria;
Lette le memorie depositate dalle parti in vista della pubblica udienza;
Considerato che gli interessati appellano il capo della sentenza del T.a.r. Puglia (Sezione prima) n. 316 del 4 marzo 2019, relativo alla quantificazione del danno da illegittima occupazione dei terreni di loro proprietà contestando i presupposti e le risultanze della perizia del Comune appellato, che il giudice di primo grado ha posto a fondamento della propria statuizione sullo specifico punto;
Ritenuto necessario, al fine della corretta determinazione del quantum da risarcire, disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. per la quale il Collegio fissa i seguenti termini e le seguenti modalità:
I. alla verificazione provvederà il Dirigente della Sezione Urbanistica del Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione Puglia, con facoltà di delega a un funzionario dell’Ufficio;
II. il quesito al quale il verificatore dovrà rispondere è il seguente:
a ) quale sia l’esatta consistenza dell’area di originaria proprietà degli appellanti che è stata illegittimamente occupata per la realizzazione del Piano per l’edilizia economica e popolare di cui alla delibera del Consiglio comunale n. 42 del 23 marzo 1983, tenendo conto sia della documentazione disponibile, sia delle risultanze derivanti da un eventuale sopralluogo in loco ;
III. il verificatore, previo rituale avviso dell’inizio delle operazioni alle parti, procederà, ove ritenuto opportuno, ai sopralluoghi, rilievi tecnici e fotografici, nonché alle acquisizioni di elaborati e documenti ritenuti opportuni presso il Comune di San Paolo di Civitate e presso gli uffici statali, regionali e provinciali;
IV. le parti hanno facoltà di nominare tecnici di fiducia, che potranno assistere, unitamente ai difensori, ai sopralluoghi e far inserire le loro osservazioni nei relativi verbali;
V. il verificatore – nel termine di giorni settanta dalla comunicazione della presente ordinanza istruttoria a cura della Segreteria, o se anteriore dalla sua notificazione a cura della parte più diligente – provvederà a depositare bozza della relazione di verificazione, dandone avviso alle parti, ai loro tecnici e ai difensori, che nel termine dei venti giorni successivi potranno formulare osservazioni e rilievi;
VI. il verificatore redigerà, infine, relazione conclusiva, nell’ulteriore termine di venti giorni, nella quale provvederà anche a esaminare le osservazioni e i rilievi anzidetti e a dedurre specificamente sugli stessi.
VII. al verificatore, all’avvio delle operazioni e comunque non oltre il sopralluogo, sarà corrisposta, ove non già avvenuto, a titolo di anticipazione sulle spese e sul compenso la somma di € 1.000,00 (mille/00), posta provvisoriamente a carico degli appellanti, salva rifusione all’esito eventualmente vittorioso del giudizio d’appello;
VIII. l’udienza di discussione, all’esito della verificazione, verrà fissata, con decreto del Presidente titolare della Sezione;