Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza collegiale 2020-11-17, n. 202007113

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza collegiale 2020-11-17, n. 202007113
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202007113
Data del deposito : 17 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/11/2020

N. 08982/2019 REG.RIC.

N. 07113/2020 REG.PROV.COLL.

N. 08982/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8982 del 2019, proposto dai signori T P e G A P, rappresentati e difesi dall’avvocato F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliati in Roma, via Liegi, n. 44 presso lo studio dell’avv. P M,


contro

il Comune di San Paolo di Civitate, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato R G, elettivamente domiciliato in Roma alla via Barnaba Tortolini n. 30, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 316 del 4 marzo 2019.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Paolo di Civitate;

Relatrice, nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2020 - svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020 e dell’art. 4 del d.l. n. 28 del 2020, convertito in l. n. 70 del 2020 -, il Consigliere Emanuela Loria;

Lette le memorie depositate dalle parti in vista della pubblica udienza;


Considerato che gli interessati appellano il capo della sentenza del T.a.r. Puglia (Sezione prima) n. 316 del 4 marzo 2019, relativo alla quantificazione del danno da illegittima occupazione dei terreni di loro proprietà contestando i presupposti e le risultanze della perizia del Comune appellato, che il giudice di primo grado ha posto a fondamento della propria statuizione sullo specifico punto;

Ritenuto necessario, al fine della corretta determinazione del quantum da risarcire, disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. per la quale il Collegio fissa i seguenti termini e le seguenti modalità:

I. alla verificazione provvederà il Dirigente della Sezione Urbanistica del Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione Puglia, con facoltà di delega a un funzionario dell’Ufficio;

II. il quesito al quale il verificatore dovrà rispondere è il seguente:

a ) quale sia l’esatta consistenza dell’area di originaria proprietà degli appellanti che è stata illegittimamente occupata per la realizzazione del Piano per l’edilizia economica e popolare di cui alla delibera del Consiglio comunale n. 42 del 23 marzo 1983, tenendo conto sia della documentazione disponibile, sia delle risultanze derivanti da un eventuale sopralluogo in loco ;

III. il verificatore, previo rituale avviso dell’inizio delle operazioni alle parti, procederà, ove ritenuto opportuno, ai sopralluoghi, rilievi tecnici e fotografici, nonché alle acquisizioni di elaborati e documenti ritenuti opportuni presso il Comune di San Paolo di Civitate e presso gli uffici statali, regionali e provinciali;

IV. le parti hanno facoltà di nominare tecnici di fiducia, che potranno assistere, unitamente ai difensori, ai sopralluoghi e far inserire le loro osservazioni nei relativi verbali;

V. il verificatore – nel termine di giorni settanta dalla comunicazione della presente ordinanza istruttoria a cura della Segreteria, o se anteriore dalla sua notificazione a cura della parte più diligente – provvederà a depositare bozza della relazione di verificazione, dandone avviso alle parti, ai loro tecnici e ai difensori, che nel termine dei venti giorni successivi potranno formulare osservazioni e rilievi;

VI. il verificatore redigerà, infine, relazione conclusiva, nell’ulteriore termine di venti giorni, nella quale provvederà anche a esaminare le osservazioni e i rilievi anzidetti e a dedurre specificamente sugli stessi.

VII. al verificatore, all’avvio delle operazioni e comunque non oltre il sopralluogo, sarà corrisposta, ove non già avvenuto, a titolo di anticipazione sulle spese e sul compenso la somma di € 1.000,00 (mille/00), posta provvisoriamente a carico degli appellanti, salva rifusione all’esito eventualmente vittorioso del giudizio d’appello;

VIII. l’udienza di discussione, all’esito della verificazione, verrà fissata, con decreto del Presidente titolare della Sezione;

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