Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-08-04, n. 202307538
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Testo completo
Pubblicato il 04/08/2023
N. 07538/2023REG.PROV.COLL.
N. 09898/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9898 del 2016, proposto da GUI.MA. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M C ed E R, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Pierluigi Da Palestrina, 63;
contro
Comune di Asti, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte n. 612 del 6 maggio 2016.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Asti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2023 il consigliere Luca Monteferrante e udito per la parte appellante l’avvocato E R;
Dato atto dell'istanza di passaggio in decisione depositata dall’avvocato C P per il Comune di Asti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società GUI.MA. s.p.a., è proprietaria di terreni a destinazione produttiva siti nel Comune di Asti nella zona di via Maggiora, di estensione pari a 45.000 mq, sui quali insistono fabbricati di superficie coperta pari a circa 8.000 mq.
1.1. Avendo intenzione di destinare i predetti immobili ad attività commerciale, presentava in data 3 giugno 2015 al Comune di Asti una istanza per il riconoscimento della “localizzazione urbano periferica L2” di cui all’art. 14, comma 4, lettera b) della delibera C.R. Piemonte n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 e s.m.i., da attuarsi “estendendo il perimetro della confinante localizzazione L2.1”.
1.2. Le “localizzazioni commerciali urbano periferiche non addensate L.2” sono definite dalla predetta delibera consiliare come aree ubicate in prossimità del centro abitato ed anche immediatamente all’esterno dello stesso, preferibilmente lambite o percorse da assi viari di primo livello, candidate ad ospitare attività rivolte al servizio dei consumatori nel quadro del processo di riqualificazione urbana e che possono includere anche attività commerciali e/o di servizio preesistenti.
2. Con nota del 10 luglio 2015 a firma congiunta del dirigente dello Sportello unico attività produttive e del competente assessore, il Comune di Asti respingeva l’istanza sul rilievo che, due giorni prima, con delibera n. 31 dell’8 luglio 2015, il consiglio comunale di Asti aveva approvato l’atto recante “ Integrazione dei criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio ai sensi del D. Lgs. 114/98, D.C.C. 28/99, D.C.R. 563-13414/99 e s.m.i. ”, escludendo espressamente il riconoscimento di nuove localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate L2.
2.1. Nella stessa nota, peraltro, il Comune di Asti precisava che la stessa deliberazione consiliare aveva previsto, in merito ad alcune proposte pervenute in relazione a casi specifici, l’avvio di “ un processo di approfondimento e di condivisione “a tappe” della verifica della fattibilità tecnica ed economica e della possibile realizzazione delle stesse; procedura da espletarsi preventivamente rispetto all’avvio del procedimento formale per la loro approvazione e, quindi, inserimento nella pianificazione commerciale ”, manifestando pertanto alla richiedente la “ disponibilità dell’Amministrazione Comunale ad avviare anche per l’area in oggetto un percorso di approfondimento nelle modalità stabilite dal citato documento ”.
3. In riscontro a tale nota comunale, la GUI.MA. s.p.a. presentava in data 6 agosto 2015 un “dossier” denominato “ Proposta per l’ampliamento della localizzazione commerciale urbano periferica non addensata L2 “il Borgo ”, corredato da alcuni allegati, “ come primo contributo per il processo di approfondimento e condivisione “a tappe” citato nella lettera di cui sopra ”.
4. Con nota del 13 ottobre 2015, a firma nuovamente congiunta del dirigente e dell’assessore competenti, il Comune di Asti comunicava alla richiedente che la proposta non presentava “ contenuti ed elementi idonei ” a consentire l’avvio del procedimento di approfondimento e condivisione “ a tappe ”, non essendo conforme ai principi della delibera di Consiglio comunale n. 31 dell’8 luglio 2015: ciò in quanto essa “ non contiene, al di là di una generica dichiarazione assertiva in tal senso, elementi utili a caratterizzare la proposta come non riconducibile alle tradizionali attività commerciali della grande distribuzione bensì configurabile, in coerenza con la filosofia del Piano Commerciale approvato, come proposta alternativa rivolta verso un’utenza extraterritoriale e quindi fonte di attrazione per la città nel suo complesso nonché funzionale alla promozione del territorio, tramite attrazione di cospicui flussi di turisti e visitatori da fuori provincia ”.
5. Con ricorso al T.a.r. per il Piemonte la GUI.MA. s.p.a. ha impugnato:
- le note comunali del 10 luglio 2015 e del 13 ottobre 2015;
- la presupposta deliberazione del consiglio comunale n. 31 dell’8 luglio 2015.
5.1. Ne ha chiesto l’annullamento sulla scorta di tre motivi, con i quali ha dedotto:
a) la violazione dei principi in materia di liberalizzazione delle attività commerciali;
b) il vizio di eccesso di potere per genericità ed indeterminatezza, sul rilievo che la previsione residuale contenuta nella deliberazione impugnata in relazione alla possibilità di riconoscere la localizzazione L.2 ai soli progetti rivolti ad una “utenza extraterritoriale” sarebbe generica e indeterminata, non consentendo al privato di comprendere concretamente quale progetto poter sottoporre all’amministrazione e lasciando conseguentemente a quest’ultima un margine di discrezionalità troppo elevato; inoltre violerebbe il principio di non aggravamento del procedimento;
c) il vizio di incompetenza poiché le note comunali impugnate, in quanto atti di gestione, avrebbero dovuto essere firmate dal dirigente, e non dall’assessore, mentre invece erano state solo “vistate” dal dirigente e firmate per esteso dall’Assessore.
6. Il T.a.r. per il Piemonte con sentenza n. 612 del 6 aprile 2016 ha respinto il ricorso rilevando che:
a) non sussiste acquiescenza rispetto alla nota comunale del 10 luglio 2015 e alla presupposta deliberazione consiliare n. 31/2015 (tale capo non è stato impugnato);
b) ha escluso la sussistenza di una lesione dei principi di liberalizzazione delle attività commerciali poiché l’obiettivo di tutela del piccolo commercio non sarebbe stato perseguito dall’amministrazione comunale con finalità meramente lesive o restrittive della concorrenza, ma soltanto per perseguire preminenti finalità di tutela dell’ “ambiente urbano”, con particolare riferimento alla rivitalizzazione del centro storico;
c) ha escluso la sussistenza del dedotto vizio di incompetenza per avere comunque il dirigente condiviso il contenuto delle note comunali firmate dall’assessore, apponendovi la propria sigla evidenziando la natura mista, gestionale e politica, dei due provvedimenti, come tali correttamente sottoscritti congiuntamente dal dirigente e dall’assessore competenti.
7. Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la predetta società