Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-08-23, n. 202307924
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Testo completo
Pubblicato il 23/08/2023
N. 07924/2023REG.PROV.COLL.
N. 08919/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8919 del 2020, proposto da
PR LO, quale titolare dell'"Autoscuola LO", rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Del Vecchio e Antonio Mastri, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Del Vecchio in Roma, viale Giulio Cesare, 71;
contro
Provincia di Fermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Piermartiri, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Monte Urano, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche. Sez. I, n. 490 del 2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Fermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2023 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Misiti in dichiarata delega di Del Vecchio e Mastri, e Piermartiri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il sig. PR LO ha interposto appello nei confronti della sentenza 27 luglio 2020, n. 490 del Tribunale amministrativo regionale per le Marche, che ha respinto il suo ricorso e i due motivi aggiunti, rispettivamente avverso la diffida in data 23 maggio 2019 intimante il ripristino nell’organico dell’autoscuola di un istruttore di guida, la determinazione dirigenziale della Provincia di Fermo n. 90 in data 30 settembre 2019 disponente la sospensione per un mese dell’attività dell’autoscuola, nonché la nuova diffida del 19 dicembre 2019, intimante il ripristino nell’organico di un istruttore di guida in possesso di tutte le categorie di patenti necessarie a garantire la formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di guida di qualsiasi categoria ai sensi dell’art. 123, comma 7, cod. strada.
L’appellante è titolare di autorizzazione all’esercizio di scuola guida automobilistica, con sede in Monte Urano fin dal 18 luglio 1977. Con comunicazione in data 23 maggio 2019 la Provincia di Fermo gli ha rappresentato che, a seguito della cessazione del rapporto di collaborazione degli insegnanti e istruttori di guida ing. Fattorillo e rag. ER, l’autoscuola aveva, quale istruttore di guida, il solo titolare, con abilitazione alla guida e possibilità di svolgimento delle funzioni di istruttore di guida limitate in ragione dell’età, a norma dell’art. 126 cod. strada e dell’art. 8, comma 6, del d.m. n. 317 del 1995, con la conseguenza che l’autoscuola risultava priva di un istruttore alla guida per la formazione dei conducenti ai fini del conseguimento di patente di qualsiasi categoria. In ragione di ciò sono intervenute le diffide e il provvedimento di sospensione impugnati in primo grado.
2. – In particolare, con il ricorso in primo grado