Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-12-31, n. 202108762

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-12-31, n. 202108762
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202108762
Data del deposito : 31 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/12/2021

N. 08762/2021REG.PROV.COLL.

N. 05882/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5882 del 2015, proposto da
AT CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Leonardo Deramo, con domicilio eletto presso lo studio Srl Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini 30;



contro

Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Edvige Trotta, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini 30;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 01567/2014, resa tra le parti, concernente risarcimento danno a seguito di diffida a interrompere attività libero-professionale incompatibile

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 12 ottobre 2021, svolta in modalità telematica, il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con l’appello in esame la odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 1567 del 2014 del Tar Bari, recante il rigetto dell’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalla stessa parte, in qualità di dirigente medico dipendente dell’Asl Ba2 assegnato al Servizio di Prevenzione e Protezione con funzioni di medico competente aziendale, al fine di ottenere l’accertamento e la relativa condanna risarcitoria dei danni subiti in dipendenza di diffida e conseguente ordine di servizio adottati dall’Amministrazione resistente, rispettivamente in data 21 e 27 dicembre 1995, nella qualità di datore di lavoro (contenenti la diffida dal continuare a svolgere attività di libera professione), dalla stessa successivamente annullati in sede di autotutela, giusta determinazione in data 15 gennaio 1999, n. 2431.

Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante contestava le argomentazioni di rigetto del Tar e riproponeva la domanda risarcitoria.

L’azienda sanitaria appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.

All’udienza straordinaria del giorno 12 ottobre 2021, svolta in modalità telematica, in vista della quale le parti depositavano memorie, la causa passava in decisione.



DIRITTO

1. Oggetto della presente controversia è la domanda risarcitoria originariamente proposta, dedotta nuovamente nel presente giudizio di appello, attraverso la critica alle argomentazioni svolte dal Giudice di prime cure.

2. Il corretto inquadramento delle deduzioni, in merito alla sussistenza dei presupposti della responsabilità risarcitoria e delle conseguenti voci di danno, presuppone un riassunto della fattispecie, peraltro nella sostanza pacifica fra le parti nei termini anche correttamente ricostruiti dal Tar, risultando contestata la relativa qualificazione.

2.1 In fatto, l’appellante, dirigente medico dipendente dell’Asl Ba2, assegnato al Servizio di Prevenzione e Protezione con funzioni di medico competente aziendale, veniva dalla predetta Azienda diffidato ad interrompere la propria attività libero-professionale di medico del lavoro, ritenuta incompatibile con la funzione di medico addetto alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti Asl. Tale determinazione veniva assunta sulla scorta di un’interpretazione del quadro normativo di riferimento.

2.2 Con nota del 2 gennaio 1996 lo stesso odierno appellante contestava in via interna l’atto, proponendo una diversa ricostruzione, tesa a rilevare che l’incompatibilità dovesse essere limitata ai compiti di vigilanza assegnati allo specifico Servizio dell’Asl, il cd. SPESAL. Con nota di risposta dell’Azienda sanitaria n. 884 dell’11 gennaio 1996 veniva mantenuta la posizione posta a base della diffida. Lo stesso appellante interrompeva l’attività come da nota datata 16 gennaio 1996.

2.3 Solo dopo due anni, la successiva iniziativa veniva assunta dall’interessato il 2 febbraio 1998, investendo della questione interpretativa

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