Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-02-24, n. 202301908

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-02-24, n. 202301908
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202301908
Data del deposito : 24 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/02/2023

N. 01908/2023REG.PROV.COLL.

N. 00501/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 501 del 2017, proposto dal dott. F P, rappresentato e difeso dagli avvocati G G, N M e R T, con domicilio eletto presso lo studio dell’ultima, in Roma, Via Giuseppe Avezzana, n. 3 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,



contro

- il Comune di Zevio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M B e A C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato U C, in Roma, Via di Villa Sacchetti, n. 9, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Assicuratori dei Lloyd’s – Rappresentanza generale per l’Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Lorenzo Locatelli e Marianna De Giudici, con domicilio eletto presso l’ultima, in Venezia in Santa Croce, n. 468/B e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione III, 29 luglio 2016, n. 903, non notificata, che ha respinto il ricorso proposto per “ la condanna del Comune di Zevio al risarcimento del danno previa declaratoria di illegittimità del provvedimento n. 17, Prot. 10/10455 del 22/04/2010 e nota 02/07/2010 Prot. n. 10/15933 del Comune di Zevio ”.


Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione del Comune di Zevio e degli Assicuratori dei Lloyd’s – Rappresentanza generale per l’Italia;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2023, il consigliere Luca Di Raimondo e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue.




FATTO

1. Con sentenza 24 dicembre 2012, n. 2801, il Tribunale di Verona, Sezione II Civile, ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo sulla domanda proposta dal dott. F P per la condanna del Comune di Zevio al risarcimento di tuti i danni, quantificati nella misura di complessivi € 52.000,00, conseguenti alla ordinanza 22 aprile 2010, n. 17, prot. 10/10455, con cui il Comune di Zevio ha ordinato all’istante “ la cessazione dell’attività autonoma di studio dentistico B9/2 nei locali siti in Zevio Via Chiarenzi n. 34 autorizzati come ambulatorio odontoiatrico B5, attività sanitaria condotta in difetto di autorizzazione di cui alla Legge Regionale 16.08.2022, n. 22 ”.

2. Il dott. P ha, quindi, riassunto il giudizio dinanzi al T.a.r. Venezia, che, con sentenza della III Sezione, 29 luglio 2016, n. 903, ha respinto il ricorso, sulla base della considerazione di fondo che “ il provvedimento adottato dal comune resistente trova la sua giustificazione nella mancata allegazione alla domanda presentata dal ricorrente della tipologia di struttura sanitaria secondo la classificazione riportata nel manuale di attuazione della legge regionale numero 22 del 2002, come richiesto in via integrativa dal comune in data 18 gennaio 2010, con l’ulteriore richiesta integrativa del 1.3.2010, a presentare entro 30 giorni, secondo le modalità già indicate, la documentazione richiesta, con l’avvertimento dell’avvio del procedimento per la cessazione dell’attività sanitaria ”.

3. Con appello notificato il 16 gennaio 2017 e depositato il 30 gennaio successivo, il dott. F P ha impugnato, chiedendone la riforma, la citata sentenza del T.a.r. Veneto, deducendo con un unico motivo “ CONTRADDITTORIETÁ E ILLOGICITÁ DELLA SENTENZA DEL TAR VENETO. RIFORMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA SEGUENTE PARTE “Conseguentemente la domanda risarcitoria, che si fonda sulla illegittimità del provvedimento comunale non può essere accolta, in quanto le domande presentate dal ricorrente erano generiche e incomplete, senza indicare, come invece previsto nell’apposito modulo, per quale tipo di struttura sanitaria venisse richiesta l’autorizzazione”; “Conseguentemente nessuna pretesa risarcitoria può essere annessa all’adozione del provvedimento di cessazione dell’attività, né al danno eventualmente derivante nel

periodo intercorrente fra questa e il provvedimento favorevole, essendo il primo legittimo e il secondo fondato su presupposti distinti, senza dunque

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