Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-07-31, n. 202307434

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-07-31, n. 202307434
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307434
Data del deposito : 31 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/07/2023

N. 07434/2023REG.PROV.COLL.

N. 00658/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 658 del 2018, proposto da Passaro Anna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Pappacena, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;



contro

Comune Battipaglia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
NN NI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Catarozzo, Antonio Rizzo, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) del 1/6/2017n. 999/2017, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune Battipaglia e di NN NI;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 giugno 2023 il Cons. Riccardo Carpino e uditi per le parti gli avvocati delle parti presenti come da verbale anche relativamente alla richiesta di passaggio in decisione.



FATTO e DIRITTO

1.La questione controversa riguarda il diniego del rilascio del titolo edilizio per la realizzazione di 3 box auto, mediante la chiusura di parte di un porticato, adottato dal Comune di Battipaglia (n. 24/16 del 20/5/2016, notificato alla ricorrente il 23/5 successivo) in quanto ritenuto in contrasto con il disposto del d.m. n. 1444/1968, non essendo assicurata la superficie prevista dal parcheggio di lotto pari a 10 mq/100 mc.

L’appellante è proprietaria, in virtù di atto pubblico rep. 16384 racc. n. 73/8 del 22/1/2008, di permuta di cosa presente (il terreno) con cosa futura (l’edificio da costruire), alla via Strauss di due appartamenti di circa 100 mq ognuno, e di una porzione del porticato del fabbricato, posizionato al piano terra; detta porzione è estesa circa 120 mq., ed è indipendente da altre unità catastali, essendo dalle stesse separata fisicamente.

2.Avverso il diniego l’appellante ha proposto ricorso al Tar per la Campania, sez. staccata di Salerno, che lo ha respinto con la sentenza oggetto del presente appello.

L’appellante propone ora appello per il seguente motivo:

I. error in iudicando - error in procedendo - violazione dell'art. 41 legge 17 agosto 1942 n. 1150 - violazione e falsa applicazione d.m. 1444/68 - artt. 9 della l. 122/89 ed art. 6, comma 1, della l.r. Campania 19/2001- travisamento - difetto di motivazione - illogicita' manifesta - contraddittorieta' - eccesso di potere - carenza di istruttoria - carenza dei presupposti.

Con l’unico motivo l’appellante richiama il permesso di costruire 122/2010, tav. A1 (uno dei diversi permessi adottati in relazione all’immobile di causa) dal quale deduce che non vi è carenza di aree di parcheggio.

Conseguentemente sostiene che i parcheggi realizzati in eccedenza rispetto agli spazi

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