Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-02-23, n. 201500896

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-02-23, n. 201500896
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201500896
Data del deposito : 23 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06171/2011 REG.RIC.

N. 00896/2015REG.PROV.COLL.

N. 06171/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 6171/2011 RG, proposto dalla Società semplice Zanetti Luigi &
Vittorio, corrente in Calcio (BG), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati R B e F F, con domicilio eletto in Roma, c.so Vittorio Emanuele II n. 229,

contro

la Provincia di Bergamo, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G V, B L P, K N ed A P, con domicilio eletto in Roma, Via degli Scipioni n. 268/A e

nei confronti di

Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA (già AIMA), in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

per la riforma

della sentenza del TAR Lombardia – Brescia, sez. II, n. 2151/2010, resa tra le parti e concernente la rideterminazione delle quote latte per il periodo 1999/2000;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del 22 gennaio 2015 il Cons. S M R e uditi altresì, per le parti, gli avvocati Bonfiglio e Petretti e l’Avvocato dello Stato Spina;

Ritenuto in fatto che la Società semplice Zanetti Luigi &
Vittorio, corrente in Calcio (BG), assume d’esser un’impresa agricola che produce e commercializza latte vaccino e, come tale, soggiace al regime delle c.d. “quote latte”;

Rilevato che detta Società rende noto d’aver preso in affitto, con contratto stipulato l’8 maggio 1997 e con effetto dal 15 maggio 1997 al 31 marzo 1998, il diritto su quote latte (ossia i QRI) del locatore sig. Pierfrancesco P pari a complessivi kg 159.792, a titolo di quote A) e B), come da bollettino AIMA n. 1 del 29 gennaio 1997;

Rilevato altresì che tale Società d’aver acquistato ancora dal sig. P, con contratto in data 27 novembre 1997, una quota per complessivi kg 136.814;

Rilevato pure che, con nota del 28 marzo 2000 ed a seguito di riscontri, l’AIMA fece presente a tale Società l’impossibilità di riconoscerle le quote così acquistate presso il sig. P perché esse erano indisponibili in capo al cedente, risultando per vero «… azzerata già dalla campagna 1995/96 …», donde la rideterminazione del QRI della Società stessa per le annate lattiere 1998/99 e 1999/2000;

Rilevato ancora che avverso tal statuizione detta Società insorse innanzi al TAR Brescia, col ricorso n. 585/2000 RG, deducendo in punto di diritto: A) – l’omesso avviso d’avvio del procedimento per la decurtazione della quota affittata, nonostante ne fosse stata fornita tempestiva comunicazione alla AIMA stessa;
B) – l’omessa indicazione delle ragioni di tal azzeramento in capo al locatore, quando la medesima AIMA gli aveva certificato e pubblicato la titolarità delle quote fino a tutto il 1997;
C) – la violazione, essendo le quote de quibus equiparate ai beni mobili in virtù dell’art. 812 c.c., del successivo art. 1153 (possesso vale titolo, se acquisito in buona fede a non domino in base a un atto astrattamente idoneo), se si tien conto poi che il trasferimento di quote latte non soggiace ad autorizzazione;

Rilevato inoltre che l’adito TAR, con sentenza n. 2151 del 27 maggio 2010, ha respinto la pretesa attorea, ritenendo infondati sia il motivo del difetto di motivazione (trattandosi di un procedimento iniziato a cura della Società ricorrente quando essa chiese la modifica del suo QRI grazie alle quote affittate dal sig. P e perché l’azzeramento di queste ultime si verificò prima del loro affitto), sia quello sulla violazione dell’art. 1153 c.c. (non potendosi acquisire mediante il mero possesso beni delle cui esistenza ed effettiva disponibilità non v’era la reale dimostrazione) e sulla pubblicazione sul bollettino AIMA (ché, in ogni caso, esso riguardò l’annata lattiera 1993/94, anteriore al predetto azzeramento);

Rilevato quindi che avverso la sentenza citata si appella detta Società, con il ricorso in epigrafe, al riguardo deducendo tre articolate doglianze, che replicano in sostanza quelle di primo grado;

Considerato in diritto che l’appello non è fondato e va disatteso, anzitutto perché, come precisato in primo grado, fu detta Società a chiedere la rideterminazione del proprio QRI (in quanto aumentato delle quote affittate), all’uopo attivando il relativo procedimento di rettifica nel cui ambito i sigg. Zanetti, titolari della Società stessa, poterono apprezzare l’intera vicenda e, quindi, essi avrebbero potuto colà far constare ogni questione;

Considerato al riguardo che, quantunque le garanzie procedimentali sottese all’invocato art. 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241 siano essenziali per l’effettività della partecipazione e del contraddittorio, non se ne verifica la violazione quando, nei fatti, lo scopo della partecipazione del privato sia stato comunque raggiunto (cfr., da ultimo, Cons. St., V, 14 ottobre 2014 n. 5062) e l’interessato poi non abbia saputo o voluto profittarne, nel qual caso la deduzione sull'obbligo di previo avviso d'inizio del procedimento sarebbe inteso come un mero cavillo demolitorio e la relativa omissione sarebbe giuridicamente irrilevante (arg. ex Cons. St., IV, 10 marzo 2014 n. 1105), come nel caso in cui sia altrimenti comprovato che nessun serio ed ulteriore apporto collaborativo sarebbe stato in grado di offrire il privato interessato;

Considerato pure che, ai sensi dell’art. 7 della l. 241/1990 relativamente alla posizione del dante causa sig. P, egli fu avvertito dell’azzeramento delle sue quote, ma non ritenne di proporre il gravame ex art. 2, c. 5 del DL 1° dicembre 1997 n. 411 (conv. modif. dalla l. 27 gennaio 1998 n. 5) alla sua Regione (nella specie, all’intimata Provincia di Bergamo), onde la riduzione del QRI si consolidò in capo a lui, elidendo ogni sua legittimazione alla circolazione delle quote azzerate verso i terzi;

Considerato altresì che l’azzeramento così consolidatosi ebbe effetto dall’annata lattiera 1995/96, ossia quella che iniziò il 1° aprile 1995 e, quindi, prima della stipulazione di entrambi i contratti, di talché, a tutto concedere ed anche a voler ritenere attualizzato l’azzeramento stesso a seguito della piena conoscenza in capo all’appellante (marzo 2000), il contratto d’affitto era comunque nullo per inesistenza dell’oggetto (e perciò NON idoneo ai fini dell’art. 1153 c.c.), tant’è che il sistema informativo dell’AIMA rilevò l’anomalia della posizione del cedente a causa appunto dell’indisponibilità delle di lui quote;

Considerato d’altronde che il sistema informativo dell’intimata Provincia accettò sì la validazione dei contratti stessi, ma con salvezza della ratifica di AIMA sull’effettiva disponibilità delle quote in capo al dante causa, ratifica che, come si vede, NON è un’autorizzazione amministrativa al loro trasferimento, bensì il mero accertamento dell’esistenza materiale e dell’ammontare dei QRI nei confronti di tutti i produttori ai sensi del DL 411/1997;

Considerato anche che neppure sussiste il denunciato difetto di motivazione sulla rideterminazione del QRI nei riguardi dell’ appellante, anzi non v’è neanche l’omessa pronuncia del TAR sul punto, in quanto quest’ultimo ha precisato che l’azzeramento de quo avvenne con riferimento all’annata 1995/96 e che tal vicenda precedette la stipula dei due contratti, onde ha fornito in tal modo alla fattispecie la sua qualificazione giuridica e la sua legittimità piena, fermo comunque restando che i dati dianzi indicati non solo non sono revocabili in dubbio, ma neppure abbisognano d’una puntuale o pignolesca motivazione, essendo autoevidente l’assenza del titulus transferendi in capo al sig. P, indipendentemente dalla buona fede bilaterale, o meno, di questi e della Società appellante;

Considerato inoltre che, in ordine al terzo motivo d’appello, che la questione non sta tanto nella circolabilità in sé delle quote latte, né se esse siano veramente acquisibili ai sensi dell’art. 1153 c.c., quanto, piuttosto ed a prescindere da ogni valutazione sulla predetta buona fede, nell’impossibilità di acquisire mediante possesso beni sì immateriali, ma accertati come inesistenti dall’AIMA già ben prima della data del loro preteso acquisto a non domino ;

Considerato infatti che non possono sussistere, nel sistema UE sulle quote latte (ed al di là della conferma annata dopo annata dei QRI non rettificati), quote adespoti senza l’accertamento e l’attribuzione (almeno tacita) dell’AIMA (ora, AGEA) e, dunque, liberamente apprensibili grazie al loro possesso mero, nella specie dovendosi più propriamente parlare non già di acquisto a non domino , ma di negozio ad oggetto inesistente, impossibile o da tempo perito in modo irreversibile;


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