Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-10-17, n. 202408328

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-10-17, n. 202408328
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202408328
Data del deposito : 17 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/10/2024

N. 08328/2024REG.PROV.COLL.

N. 03684/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3684 del 2024, proposto dalla società Gatto e Volpe s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G L L, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Lagonegro, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G D T, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

Regione Basilicata, non costituito in giudizio;

per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV n. 01401/2024.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lagonegro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2024 il consigliere G R;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale.

FATTO e DIRITTO



1. Il presente giudizio ha ad oggetto la revocazione ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, della sentenza di questa Sezione n.1401/2024, del 12 febbraio 2024, che ha respinto il ricorso nrg. 9774 del 2023 proposto dalla società Gatto e Volpe s.r.l. per la riforma della sentenza n. 668 del 2023 del T.a.r. per la Basilicata, Sezione Prima.



2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda:

a) con la sentenza n. 668 del 2023, il T.a.r. per la Basilicata respingeva il ricorso proposto dalla società Gatto e Volpe s.r.l. per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Lagonegro e dalla Regione Basilicata sull’istanza del 20 aprile 2023, concernente la richiesta di rettifica della Tavola n. 6 di azzonamento e viabilità del P.R.G. in scala 1:1000, introdotta con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 452 del28 maggio 1996;

b) con la sentenza n.1401/2024, del 12 febbraio 2024, questa Sezione respingeva l’appello proposto dalla medesima società avverso la sentenza n. 668 del 2023 sul rilievo, ritenuto “ di per sé sufficiente ad escludere la fondatezza dell’appello ”, che “ a fronte delle richiamate determinazioni del Comune di Lagonegro del 4 gennaio 2023 e del 23 febbraio 2023, la Gatto e Volpe S.r.l. non ha assunto alcuna iniziativa processuale e ha ritenuto di non impugnarle, limitandosi a presentare l’istanza di rettifica della Tavola n.6 in scala 1:1000. In tale prospettiva, dunque, questa ulteriore istanza della Gatto e Volpe S.r.l. – la terza – deve essere considerata come diretta ad ottenere sostanzialmente un riesame di valutazioni già implicitamente rese dall’amministrazione, da ultimo, con la nota del 23 febbraio 2023. Il Comune, infatti, come anticipato, aveva già chiarito che il certificato di destinazione urbanistica doveva ritenersi emesso in conformità con quanto previsto dalla Tavola n. 6 (nelle due versioni con diversa scala) così come con gli altri elaborati e documenti, escludendo, dunque, la sussistenza di profili di incompatibilità tra i predetti documenti. Conseguentemente, difetta, nel caso di specie, il presupposto della perdurante inerzia dell’amministrazione, necessario per proporre l’azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. Si tratta, peraltro, non già di un profilo di inammissibilità dell’azione, bensì di infondatezza nel merito ” (cfr par. 14.2. della sentenza n. 1491/2024)

In altri termini, il Comune di Lagonegro aveva sostanzialmente già “ evidenziato tanto la conformità del certificato di destinazione urbanistica rispetto alle disposizioni vigenti, quanto la correttezza delle Tavole, escludendo quindi la sussistenza di profili di incompatibilità tra la Tavola in scala 1:2000 e quella in scala 1:1000 ” (cfr par. 14.1. della sentenza n. 1401 del 12 febbraio 2024).

L’istanza del 20 aprile 2023 veniva, altresì, ritenuta comunque “manifestamente infondata come già correttamente rilevato dal Tar”.

La Sezione, con la sentenza oggetto del presente ricorso in revocazione (n.1401/2024, del 12 febbraio 2024), riteneva, infatti, ulteriormente <dirimente la circostanza che il D.P.G.R. n. 144 del 1975 di approvazione del P.R.G. del Comune di Lagonegro ha previsto, con una disposizione di chiusura di carattere generale, che: “sono sottoposte a vincolo di rispetto assoluto … - tutte le aree ricadenti nel limite della zona urbana non specificamente individuate”, conseguentemente si deve ritenere – contrariamente a quanto sostiene l’appellante – che il P.R.G. di Lagonegro approvato nel 1975 già recava sull’area di proprietà della Gatto e Volpe S.r.l. il vincolo successivamente attestato col certificato del 4 novembre 2022 …sicché non può essere condivisa la tesi secondo la quale il vincolo sarebbe stato apposto solo sull'area localizzata nell’ansa stradale a valle dell'ospedale di Lagonegro. Tale interpretazione della disposizione … deve essere ritenuta prevalente anche rispetto alla rappresentazione grafica delle Tavole …”.



3. La Società istante ritiene la sentenza n. 1401/2024, del 12 febbraio 2024, affetta da errore revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

3.1. “Il Giudice” - osserva l’appellante – sarebbe incorso “nella svista di non considerare che l’area a monte dell’ospedale era stata espressamente esclusa dal vincolo assoluto così come risulta dai documenti richiamati nella premessa stessa del D.P.G. n. 144 del 1975, vale a dire il parere del CTA n. 10443 del 15.11.1973 del Provveditorato alle OO.PP. della Basilicata, la deliberazione consiliare n. 36 del 15.7.1974 con la quale il Comune di Lagonegro aveva controdedotto alle osservazioni fatte dall’Ufficio Urbanistica del Dipartimento Assetto del Territorio con nota n. 290 del 15.6.1974”.

Sarebbe “evidente, pertanto, l’errore in cui è incorso il Giudice nel ritenere sussistente un vincolo assoluto che viceversa non esiste posto che nei documenti richiamati nella premessa del DPGR n°144 del 1975 di approvazione del PRG è specificato con chiarezza che il vincolo di assoluto rispetto monumentale, archeologico e paesistico è stato imposto sull'area localizzata nell’ansa stradale a valle dell'ospedale, mentre non è stato previsto per quella in proprietà della società di mq 1.932, localizzata nell'ansa a monte del predetto ospedale, con destinazione a “zona F-privati”.

Il vincolo di inedificabilità assoluta per “tutte le aree ricadenti nel limite della zona urbana non specificamente individuate” non potrebbe “riferirsi alla area a monte dell’ospedale in quanto zona campita con destinazione F privati, fatta oggetto di specifica valutazione istruttoria del CTA con voto n. 10447 del 15.11.1973, della Regione con la nota prot. 290 del 15.06.1974 e della delibera del consiglio comunale di Lagonegro n. 36 del 15.07.1974, atti tutti richiamati nel DPGR di approvazione n. 144 del 12.02.1975. L’ area di 1.932 mq nell’ansa stradale, a monte dell’Ospedale, di proprietà della società … era ed è specificamente individuata nella stessa tav. 6 con la campitura della “zona F privati”.

Il Giudice avrebbe commesso “un altro evidente errore nel ritenere la Tavola n. 6 in scala 1:2000 del 1975 meramente riprodotta, in scala diversa, dalla Tavola n.6 1:1000 introdotta con il

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