Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-09-21, n. 201504377

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-09-21, n. 201504377
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201504377
Data del deposito : 21 settembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07209/2013 REG.RIC.

N. 04377/2015REG.PROV.COLL.

N. 07209/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7209 del 2013, proposto da:
La Cost. Costruzioni Sas di B C &
C., rappresentata e difesa dagli avv.ti A S, S V, M C, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, Via Pierluigi Da Palestrina, 63;

contro

Invitalia Agenzia Nazionale Per L'Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D'Impresa Spa, rappresentata e difesa dagli avv. A G, C M, con domicilio eletto presso il primo in Roma, piazza Borghese N. 3;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE II n. 00208/2013, resa tra le parti, concernente mancata ammissione ad agevolazioni per microimpresa.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Invitalia Agenzia Nazionale Per L'Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D'Impresa Spa e di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2015 il Cons. A M e uditi per le parti gli avvocati Gianluca Contaldi su delega dell'avvocato M C, C M e l'Avvocato dello Stato Fiorentino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La Società Cost.Costruzioni s.a.s. di B C e C presentava nell’aprile del 2006 a Sviluppo Italia domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al dlgs n. 185/2000, titolo II , Misura Microimpresa, al fine di avviare un’impresa operante nel settore delle costruzioni.

Sviluppo Italia ( poi Invitalia ) dopo aver istruito la pratica inviava con nota del 16/6/206 comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento della domanda, evidenziando la mancanza di validità tecnica , economica e finanziaria dell’iniziativa proposta.

Quindi con delibera del 9/3/2007 veniva disposta la non ammissione della domanda presentata dalla predetta Società ai chiesti benefici di legge e avverso tale provvedimento di diniego nonchè avverso la pregressa comunicazione ex art.10 bis della legge n.241/90 veniva proposto da parte della Cost. Costruzioni s.a.s ricorso innanzi al Tar del Piemonte che con sentenza n. 208/2013 ha respinto il gravame, ritenendolo infondato.

Avverso tale decisum è insorta la Cost. Costruzioni deducendo a sostegno del proposto appello i seguenti motivi :

Erroneità della sentenza appellata per omessa pronuncia e/o motivazione sui quattro motivi di primo grado , con espressa riproposizione delle doglianze di cui ai quattro motivi del gravame di prime cure, puntualmente rubricati;

Erroneità della sentenza appellata per illegittima integrazione giudiziale della motivazione dei provvedimenti impugnati- infondatezza delle motivazioni integrative;

Eerroneità della sentenza appellata per infondatezza nel merito della motivazione, vizio articolato sotto due profili rubricati rispettivamente sub c1) e c2);

Si è costituita in giudizio l’Agenzia nazionale per l’Attrazione di investimenti e lo Sviluppo d’impresa s.pa. ( già Sviluppo Italia ) che ha contestato la fondatezza dei motivi dell’appello , chiedendone la reiezione.

All’udienza pubblica del 9 luglio 2015 la causa è stata introitata per la decisione

DIRITTO

Oggetto di controversia è la determinazione di Invitalia di non accogliere la domanda di concessione di finanziamenti pubblici previsti dal dlgs n. 185/200 presentata dalla Cost. Costruzioni s.as. di B C relativamente ad un progetto all’uopo proposto .

Il Tribunale amministrativo piemontese nel pronunciarsi sull’impugnativa proposta avverso il diniego di ammissione ai benefici de quibus ha avallato la legittimità del provvedimento negatorio, ritenendo congruo e corretto l’operato dell’Agenzia.

Parte appellante critica le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice , ma i profili di censura qui dedotti non sono tali da intaccare la validità delle osservazioni e conclusioni contenute nella gravata sentenza .

Con il primo mezzo d’impugnazione , rubricato sub A), parte appellante ripropone espressamente i motivi dedotti a sostegno del gravame introduttivo della controversia e le relative censure possono essere qui trattate congiuntamente in ragione della loro intima connessione.

Con esse la Cost. Costruzione muove varie censure sintetizzabili nella tesi secondo cui il provvedimento di diniego riproduce pedissequamente le ragioni ostative opposte ex art.10 bis della legge n.241/90 , introduce altresì argomenti nuovi rispetto al preavviso di diniego e in ogni caso , nel merito, relativamente alla sussistenza dei presupposti e agli elementi qualificanti il proposto progetto si rivela, quanto alla motivazione, carente ed irragionevole.

L’assunto difensivo non merita condivisione.

In primo luogo non sussistono i vizi di tipo procedimentale pure lamentati dalla parte appellante. Invero, Invitalia ha adempiuto all’onere di mettere la Società interessata nelle condizioni di interloquire e contraddire in ordine a quanto si andava a disporre, in ossequio agli oneri procedimentali imposti dalla legge n.241/90 ;
in ordine poi alla lamentata non corrispondenza tra il preavviso di diniego e il provvedimento definitivo, ben può verificarsi una non precisa aderenza tra l’atto di avviso e l’atto finale ( Cons. Stato Sez. IV 17/5/2012 ) .

In ogni caso, anche a voler ravvisare una discrasia tra le due “ manifestazioni di volontà”, la stessa non vale ad inficiare la motivazione in sé dell’atto negatorio non potendo il provvedimento astrattamente adottabile risultare difforme da quello concretamente adottato anche all’esito degli apporti partecipativi che non avrebbero potuto mutare la sostanza decisoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 octies della stessa legge sul procedimento.

E veniamo ai rilievi sostanziali mossi da Invitalia e alle contestazioni rese al riguardo da Cost Costruzioni di cui ai motivi di primo grado qui riproposti come rubricati sub a 1), a 2), a3) e a 4).

L’Agenzia ha rilevato la carenza del piano investimenti in relazione al mezzo di trasporto e al riguardo è fuor di dubbio che il piano degli investimenti non prevede alcun mezzo di trasporto. Parte appellante invero ha fatto presente che le esigenze di trasporto potevano essere soddisfatte nella forma del trasporto in conto terzi , ma questo non vale a far venir meno le ragioni sottese al rilievo de quo ravvisabili nel fatto che la eccessiva onerosità dell’utilizzo di tale strumento di lavoro ( il trasporto dei materiali ) incide non poco sul piano finanziario presentato rendendo critico il progetto presentato quanto ad affidabilità.

Ma il punto fondamentale della vicenda per il vero non è quello rappresentato dal mezzo di trasporto ( se l’automezzo deve essere acquisito in proprietà o essere utilizzato in conto terzi ) potendosi anche convenire in ordine ad una fin troppo rigorosa interpretazione di detta voce di costo da parte di Invitalia.

Il fatto è che vi sono altre ragioni che giustificano legittimamente l’opposto diniego come si va ad esporre nel trattare i profili di doglianza rubricati alle lettere b) e c), quest’ultima come articolata in c1) e c 2), da esaminarsi anche qui per ragioni di connessione, unitariamente.

Il giudice di primo grado sulla scorta della documentazione di causa ha rilevato a carico del ricorrente alcune cause ostative all’accoglimento della domanda e tanto in riferimento alla normativa all’uopo dettata e specificatamente ai requisiti di tipo soggettivo ed oggettivo richiesti della legge disciplinante gli incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego .

Ritiene il Collegio che le criticità rilevate dal Tar appaiono fondate e le osservazioni rese con l’impugnata sentenza non sono scalfite dalle doglianze dedotte col gravame all’esame.

In sintesi nella specie a carico della parte appellante vengono mossi degli addebiti in ordine ai seguenti punti essenziali della vicenda :

la qualitas del sig,.C B in relazione a quanto in proposito richiesto dalla norma di cui all’art.17 del citato dlgs n. 185 del 2000;

il contenuto del progetto imprenditoriale oggetto della richiesta di incentivi con riferimento all’art.19 del citato decreto legislativo.

L’indagine ermeneutica da condursi in proposito induce in via prioritariamente logica a qui richiamare alcuni fondamentali aspetti della normativa di riferimento.

Con il dlgs 21 aprile 20000 n.185 ( Titolo II – “ Incentivi in favore dell’autoimpiego ) è stata disposta la concessione di agevolazioni economiche nelle aree di cui all’art.14 per la creazione di nuova imprenditorialità e di lavoro autonomo , “ dirette a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione “e a “ qualificare la professionalità dei soggetti beneficiari e promuovere la cultura dell’impresa” ( art.13 ) specificando che possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall’Unione Europea , le iniziative relative a settori della produzione dei beni e della fornitura dei servizi” ( art.20 , primo comma ).

Il D.M. 28 maggio 2001 n.295 ha previsto all’art.4 un procedimento di valutazione delle domande da parte di Sviluppo Italia ( ora Invitalia spa ) cui sono demandati i complessivi compiti in regime di convenzione con il Ministero con una fase preliminare di esame delle domande e della documentazione ed una fase successiva di verifica dell’attendibilità professionale dei richiedenti e della coerenza e fattibilità dell’iniziativa , nonchè della sua validità tecnica , economica e finanziaria , attenendosi ai criteri e agli indirizzi stabiliti dal CIPE. All’Amministrazione è attribuita un’ampia discrezionalità da esercitarsi ovviamente con riferimento ai parametri di fondo fissati e alle condizioni fissate dalla normativa di riferimento ( Cons. Stato Sez. VI 17/3/2010 n. 1560 ).

Ciò detto, nel caso di specie non sussistono le condiciones iuris fissate dalla normativa , rivelandosi in particolare la richiesta di agevolazioni non coerente con l’assetto normativo che intende privilegiare l’intraprendenza dei nuovi operatori economici e favorire l’occupazione con l’impiego di risorse pubbliche.

Vengono quindi in rilievo i requisiti previsti dai fondamentali artt.17 e 19 del dlgs n. 185/2000.

Il primo dei suddetti articoli al comma 1 stabilisce che “possono essere ammessi ai benefici di cui… i soggetti maggiorenni privi di occupazione nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della richiesta di ammissione…”;
al secondo comma è quindi previsto che “ ai fini della disposizione di cui al comma 1) non sono considerati soggetti privi di occupazione … e) gli imprenditori , i familiari e coadiutori d’imprenditori”.

Il secondo articolo quindi così dispone : “al fine di favorire la creazione di iniziative di auto impiego in forma di microimpresa possono essere ammesse ai benefici di cui all’art.15 le società di persone che presentano progetti per l’avvio di attività nei settori di cui all’art. 20…”.

La normativa testè riportata contempla expressis verbis un duplice requisito, uno di tipo soggettivo, quello di essere privo di occupazione e un altro di tipo oggettivo, quello di avviare una nuova attività imprenditoriale e/o di lavoro autonomo dei quali il sig. C B sia come singola persona sia come titolare di una società di persone risulta difettare.

Invero, relativamente allo status di non occupazione, deve trattarsi di una condizione di disoccupazione involontaria, ma tale non può definirsi la situazione del sig. C B che ha cessato dal rapporto di collaborazione all’impresa familiare B Costruzioni in data 20 marzo 2006 e cioè solo pochi giorni prima dalla presentazione della domanda di ammissione ai benefici de quibus.

È evidente e comunque ragionevole ritenere che sia un collegamento tra la costituzione della società ad hoc , la Cost Costruzioni s.a.s di cui il B C è socio accomandante e amministratore delegato, e la Società B Costruzioni s.as. di cui il predetto B C è socio accomandante, il che impedisce di ravvisare in capo al richiedente lo status di disoccupato involontario nel senso cioè della persona che versando in una situazione di disoccupazione per così dire cronica ed involontaria , si industria per trovare occupazione.

In concreto, come rilevabili dai documenti di causa, ben lungi dal trovarsi in una situazione di inoccupazione, i fatti depongono nei sensi che il sig. C B si trova in di fronte ad un gruppo di società connesse e vincolate fra loro da rapporti di parentela sì da dar vita ad un vero e propria impresa gruppo, in una situazione imprenditoriale che si pone agli antipodi con le finalità e i requisiti stessi fissati dalla legge sull’autoimpiego.

Ancora, sempre sotto un profilo soggettivo, si è così costretti a dare atto come in realtà ci si trovi comunque di fronte ad una iniziativa presa da un soggetto ( B C ) che è in rapporti di parentela con altri soci di imprese esercenti l’attività di costruzioni riconducibili alla famiglia B , nel che si invera la condizione ostativa contenuta nella disposizione normativa di cui al comma 2 lettera e) dell’art.17 sopra riportata.

Sotto un aspetto oggettivo poi , sempre in relazione alla suindicata concatenazione di imprese , appare logico e giustificato ritenere che l’iniziativa economica attivata per usufruire dei benefici de quibus in realtà costituisce una sorta di continuum dell’attività imprenditoriale da sempre svolta dal sig. C B e comunque riconducibile al gruppo- impresa B cui il sig. C è legato da rapporti di parentela .

In definitiva, i dati e gli elementi di cognizione testè esposti per loro natura e portata sono inquadrabili pleno iure in un situazione di carenza di validità tecnica e soprattutto valgono ad evidenziare l’assenza in capo alla richiedente Società dei requisiti stabiliti dall’art.17 e 19 del dlgs n.185/2000, il tutto come compiutamente rilavato da Invitalia nell’esercizio di una valutazione rimessa al potere discrezionale della P.A.di cui è stata data adeguata contezza.

E’ il caso altresì di rilevare come il primo giudice si sia limitato ad avallare nell’ambito dei poteri cognitori propri del giudizio di legittimità l’operato dell’Amministrazione rilevandolo conforme ai parametri prescritti dalla legge

In forza delle suesposte considerazioni l’appello si rivela infondato e va perciò respinto.

Le questioni appena vagliate esauriscono le vicenda sottoposta alla Sezione , essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art.112 c.p.a. in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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