Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-03-17, n. 201001560

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-03-17, n. 201001560
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201001560
Data del deposito : 17 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06238/2009 REG.RIC.

N. 01560/2010 REG.DEC.

N. 06238/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 6238 del 2009, proposto da:
Agenzia nazionale attrazione investimenti e sviluppo impresa spa (gia' Sviluppo Italia spa), rappresentata e difesa dall'avv. S C, con domicilio eletto presso Anna Castagnola in Roma, Circumvallazione Clodia n. 167;

contro

Key Charter s.a.s., rappresentato e difeso dagli avv. E P, E R, con domicilio eletto presso Stefania Jasonna in Roma, via Salaria n. 227;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE III n. 00999/2009, resa tra le parti, concernente INVESTIMENTI SVILUPPO IMPRESA.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Key Charter S.a.s.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2010 il Consigliere Marcella Colombati e uditi per le parti l’ avvocato Romano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza n. 999 del 2009, il Tar per la Campania, sede di Napoli, ha accolto il ricorso proposto dalla s.a.s. Key Charter per l’annullamento della deliberazione del 10.12.2007 dell’ Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (già Sviluppo Italia s.p.a.), con la quale è stata respinta la domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al d. lgs. n. 185 del 2000 destinate alle microimprese, nonché per l’annullamento della nota del 16.12.2007 di comunicazione della predetta deliberazione.

Il diniego era motivato per carenza di validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa e per il dimensionamento degli investimenti non coerente con il fatturato che si prevedeva di realizzare, oltre ad altre ragioni (difficoltà di penetrazione nel mercato, ridotta competitività della microimpresa rispetto ad operatori di maggiori dimensioni, dipendenza dell’attività da fattori climatici). Il progetto prevedeva la realizzazione di una società per il noleggio giornaliero di un’imbarcazione nel porto turistico di Napoli con itinerari turistici di interesse archeologico-mitologico e ambientale-naturalistico.

Il Tar ha accolto la censura di difetto di motivazione anche in riferimento alla circostanza che altra domanda analoga, con gli stessi requisiti, è stata ammessa al beneficio.

2. La sentenza è appellata dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa che ne chiede la riforma evidenziando che il diniego è ampiamente motivato e che sono stati previamente comunicati i motivi ostativi, i quali non sono stati superati dalle considerazioni della società richiedente l’agevolazione che si è limitata a ribadire le indicazioni già fornite nella domanda;
a ciò aggiungasi la limitata esperienza dei due soci, la loro scarsa conoscenza della lingua straniera, la insufficiente documentazione di una corretta analisi del mercato e la scarsa attendibilità delle scelte imprenditoriali.

Nessun obbligo motivazionale poi vi era in merito all’ammissione di altra società alle agevolazioni, nemmeno richiesto nei motivi del ricorso originario e la presunta disparità di trattamento avrebbe dovuto essere esaminata come motivo di ricorso, in concreto mai dedotto.

3. Si è costituita nel presente giudizio la s.a.s. Key Charter, obiettando che la motivazione dell’Agenzia era apodittica, che non era possibile verificare il percorso istruttorio e la corrispondenza dei parametri di riferimento con l’esito finale dell’istruttoria medesima, che non sono state considerate le osservazioni della ricorrente (attuale appellata) e che altri progetti ammessi erano identici. Ha riproposto quindi le censure dell’originario ricorso, tra cui anche l’ingiustizia per il diverso trattamento riservato ad altre microimprese del medesimo settore, e ha concluso chiedendo la conferma dell’impugnata sentenza.

4. All’udienza del 26.1.2010 la causa è passata in decisione.

5. L’appello va respinto.

5.1 La normativa che disciplina le agevolazioni in esame è dettata dal d. lgs. n. 185 del 2000 che prevede al titolo II “incentivi in favore dell’autoimpiego” diretti a favorire “l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione” e a “qualificare la professionalità dei soggetti beneficiari e promuovere la cultura di impresa” (art. 13). A tale scopo sono disposti contributi a fondo perduto e mutui agevolati per gli investimenti, contributi a fondo perduto in conto gestione e assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative” (art. 15). E’ poi specificato che, “al fine di favorire la creazione di iniziative di autoimpiego in forma di microimpresa”, ai benefici sono ammesse “le società di persone, di nuova costituzione, non aventi scopi mutualistici e composte per almeno la metà…da soggetti aventi i requisiti indicati all’art. 17, comma 1, che presentino progetti per l’avvio di attività nei settori di cui all’art. 20, comma 1” (art. 19). Tra i requisiti dei soggetti ammessi sono indicati i soggetti maggiorenni, privi di occupazione alla data di presentazione della domanda (art. 17, comma 1) e quanto ai progetti è specificato che “possono essere finanziate…le iniziative relative ai settori della produzione di beni e della fornitura di servizi” (art. 20, comma 1).

5.2 Le norme regolamentari per i criteri e le modalità di concessione degli incentivi a favore dell’autoimpiego (d.m. 28.5.2001 n. 295) prevedono all’art. 4 un procedimento di valutazione delle domande con una fase preliminare, per accertare la sussistenza dei requisiti di legge attraverso l’esame delle domande e della documentazione, ed una fase successiva nella quale “le domande esaminate con esito positivo sono sottoposte ad un processo selettivo di orientamento/valutazione, inteso a verificare in primo luogo l’attendibilità professionale dei richiedenti in rapporto alla propria idea di autoimpiego, la coerenza e la fattibilità dell’idea stessa e ad individuare la misura applicabile e, successivamente, la validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa” attenendosi “ai criteri e agli indirizzi stabiliti dal CIPE”.

5.3 La delibera

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