Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-02-16, n. 201500805

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-02-16, n. 201500805
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201500805
Data del deposito : 16 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07221/2014 REG.RIC.

N. 00805/2015REG.PROV.COLL.

N. 07221/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7221 del 2014, proposto dai signori OS ES, IE RT, CI Lo MA, NO NE e PA TO, rappresentati e difesi dagli avvocati Franco Gaetano Scoca, Alessandro Gigli e Rita Paola Formichelli, con domicilio eletto presso lo studio Scoca in Roma, Via Paisiello n. 55;



contro

La Regione Molise in persona del Presidente della giunta regionale in carica e Consiglio Regionale del Molise, in persona del Presidente del consiglio regionale in carica, entrambi non costituiti;
l’Ufficio elettorale centrale presso la Corte d'Appello di Campobasso, Ufficio elettorale centrale circoscrizionale di Campobasso presso il Tribunale di Campobasso, Ufficio elettorale centrale circoscrizionale di Isernia presso il Tribunale di Isernia, tutti in persona dei rispettivi presidenti pro-tempore,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, e il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



nei confronti di

Signori ST Di ET, IC LI, VI GN, AL CC, IC Di NZ, AO Di RA RA, RI IO, NT RI, IN US RE, NG LE IO, IC FF, UN IO, PA ZO, IL AC, AL IC, ER AG, VI RO, ME RP, LE RA, GI BU, SS CA e SC RO, tutti non costituiti;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. Molise, n. 358/2014, resa tra le parti, concernente le elezioni per il consiglio regionale del Molise del 24 e 25 febbraio 2013;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio elettorale centrale presso la Corte d'Appello di Campobasso, dell’Ufficio elettorale centrale circoscrizionale di Campobasso presso il Tribunale di Campobasso, dell’Ufficio elettorale centrale circoscrizionale di Isernia presso il Tribunale di Isernia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2015 il Consigliere Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Franco Gaetano Scoca e Alessandro Gigli e l'avvocato dello Stato Bruno Dettori;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.- All'esito delle elezioni indette per il rinnovo del consiglio regionale del Molise del 24 e 25 febbraio 2013, i signori OS ES, IE RT, CI Lo MA, NO NE e PA TO impugnavano, innanzi al T.A.R. per il Molise, il verbale di proclamazione degli eletti dell'ufficio centrale regionale di Campobasso, i verbali degli uffici centrali provinciali di Campobasso e Isernia, quelli di proclamazione degli eletti consiglieri nelle liste proporzionali rispettivamente dell'ufficio centrale circoscrizionale di Campobasso e dell'ufficio centrale di Isernia, le operazioni elettorali e i verbali delle sezioni elettorali di Campobasso e di Isernia, al fine di ottenere la correzione dei risultati elettorali e la correzione dei verbali di proclamazione degli eletti consiglieri regionali.

I ricorrenti contestavano gli atti impugnati nella parte in cui non era stato proclamato eletto il signor OS ES, candidato nella lista provinciale di Isernia "Italia dei valori", in luogo del signor ST Di ET, candidato nella medesima lista nella provincia di Campobasso, e nella parte in cui era stata prevista l'assegnazione di n. 16 seggi con il sistema proporzionale e n. 5 seggi con il sistema maggioritario.

A sostegno delle loro domande, i ricorrenti deducevano che l'esito contestato della consultazione elettorale sarebbe la conseguenza dell'erronea ripartizione dei seggi da assegnare con il sistema proporzionale e con quello maggioritario, disposta con il decreto prefettizio n. 56537 del 27 dicembre 2012, sulla base di una controversa interpretazione e applicazione dell'art. 14, comma 1, lettera a), del d.l. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011.

Lo stesso decreto prefettizio era stato oggetto di impugnazione da parte del signor OS ES con ricorso straordinario al Capo dello Stato, che si concludeva con una pronuncia di inammissibilità ai sensi dell'art. 128 del cod. proc. amm.

I ricorrenti assumevano, altresì, che il riparto dei seggi da assegnare con il sistema proporzionale e con quello maggioritario, secondo il meccanismo disciplinato dall’art. 1 della legge statale 23 febbraio 1995, n. 43 (4/5 al proporzionale e 1/5 al maggioritario), sarebbe stato erroneamente effettuato su 20 consiglieri anziché su 21, dovendosi computare a tal fine anche il presidente della giunta regionale quale componente del Consiglio regionale. E tanto sarebbe anche espressamente previsto dall’art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, di cui pure lamentano la violazione. Così erroneamente operando, sarebbero stati calcolati 5 seggi (4 + il Presidente della Giunta) da assegnare con il sistema maggioritario e 16 con il proporzionale, mentre, secondo gli esponenti, computando

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