Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-02-08, n. 202301374

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-02-08, n. 202301374
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202301374
Data del deposito : 8 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/02/2023

N. 01374/2023REG.PROV.COLL.

N. 03463/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3463 del 2018, proposto da A G, rappresentata e difesa dagli avvocati L P, A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Monza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M A B, A B, P G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

F T, C N, non costituiti in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 1992/2017, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Monza;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 dicembre 2022 il Cons. S Z e uditi per le parti gli avvocati A B per la parte appellata e A V per la parte appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso con cui l’appellante aveva chiesto l’annullamento dell'ordinanza di demolizione emessa dal comune di Monza il 17 gennaio del 2011 relativa ad opere abusive di sua proprietà site alla via San Damiano di Monza n.32.

Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello: 1. violazione dell’art.7 della L.241 del 1990;

2. violazione dell’art.31 del Testo Unico n.380 del 2001;

3. violazione dell’art.3 della L.241 del 1990;

4. violazione dell’art. 3 comma 1 lett. e) e 38 del T.U. n.380 del 2001
.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Monza, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.

3. Le opere abusive oggetto di demolizione – realizzate sulle aree site in Monza, Via San Damiano n. 32 censite catastalmente al Foglio 104 mappale 92 – consistono in un “fabbricato in muratura con copertura a falde inclinate in legno, delle dimensioni di mt. 9,30 x mt. 9,10, avente altezza pari a mt. 4,50 alla gronda e a mt. 6,00 al colmo, costituito da due piani fuori terra e da un piano interrato, destinato ad uffici di pertinenza dell’attività esistente, con relativi servizi igienici e completo di impianti tecnologici nonché nella trasformazione di porzione del lotto di proprietà in “area adibita alla sosta degli autoarticolati della società e delle autovetture dei dipendenti, mediante formazione di relative opere di manutenzione.”

Il provvedimento impugnato le qualifica quale opere di nuova costruzione perché hanno comportato una modificazione permanente dello stato dei luoghi.

L’area su cui sono stati realizzati era destinata ad uso agricolo, come si evince dal Certificato di Destinazione Urbanistica relativo alle aree di cui al Foglio 104 mappale 92 che le qualifica “aree agricole (aree E) del Piano delle Regole” (allegato fascicolo prodotto nel giudizio di primo grado dal Comune di Monza).

Quest’ultima circostanza emergeva anche dai due atti di compravendita stipulati dall’appellante, dove si trova chiaramente affermato che le aree di pertinenza dei detti capannoni erano inedificabili. (Il Certificato allegato alla seconda delle due vendite attesta, in particolare che i “mappali 92, 93, 94, 95, 96, 97, fg. 104: risultano interessati da area per attività agricole, disciplinate dalle Norme di Attuazione del Piano delle Regole all’art. 22 (aree per attività agricole –aree E)” ).

È pertanto pacifico che detti interventi necessitassero di un permesso di costruire, che, ad ogni modo, non avrebbe potuto essere rilasciato perché in contrasto con le previsioni del Piano di Governo del territorio.

4. Alla luce del re-inquadramento in diritto della fattispecie, si procede ad analizzare i motivi di appello.

Il primo di essi contesta al giudice di prime cure di non avere adeguatamente valorizzato la censura avente ad oggetto la violazione dell’art.7 della L.241 del 1990, non avendo gli originari proprietari avuto comunicazione dell’avvio del procedimento demolitorio.

4.1. La circostanza trova una duplice smentita in fatto:

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