Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-08-30, n. 202106074
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Testo completo
Pubblicato il 30/08/2021
N. 06074/2021REG.PROV.COLL.
N. 01027/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1027 del 2021, proposto dalla S.r.l. Toy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il signor F M, in persona del legale rappresentante pro tempor e, rappresentato e difeso dall'avvocato L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Leopoldo Serra, n. 32;
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per L'Emilia Romagna - Sede di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, Sede di Bologna, Sezione Prima, n. 791/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del signor F M e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per L'Emilia Romagna - Sede di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° luglio 2021 – svoltasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) del d.l. n. 44 del 2021 - il consigliere D D C e uditi per le parti gli avvocati M N e L G, che partecipano alla discussione orale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il giudizio trae origine dal ricorso proposto dal signor Mauro Ferrari, in qualità di titolare della rivendita ordinaria n. 5 in Castelvetro Piacentino, avverso il provvedimento dell’Ufficio dei Monopoli per l’Emilia Romagna (nota prot. n. 12336 del 23 gennaio 2020), con cui è stata accolta l’istanza della S.r.l. TOY di istituire una rivendita speciale di generi di monopolio in Castelvetro Piacentino, presso il Centro Commerciale “Riviera del Po”.
2. A sostegno delle proprie pretese, il signor Ferrari ha lamentato la sovrapposizione della suddetta rivendita rispetto alla rete già esistente ed ha sostenuto la mancanza dei presupposti per rilasciare alla S.r.l. Toy la richiesta concessione, sia ai sensi del previgente art. 4, comma 2, lett. g) del D.M. 38/2013 (annullato in parte qua dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4208/2018), sia ai sensi dell’art. 4 della sopravvenuta legge n. 37/2019, modificativo dell’art. 24, comma 42, del D.L. n. 98 del 2011.
3. Il T.a.r., con la sentenza di cui all’epigrafe, ha accolto il ricorso (per l’effetto annullando la istituzione della rivendita speciale) sulla base del decisivo rilievo che è immediatamente applicabile lo ius superveniens di cui all’art. 4 della legge n. 37/2019, nella parte in cui ha imposto per le concessioni relative alle rivendite di tabacchi il rispetto di stringenti parametri di distanza e di popolazione, e segnatamente:
a) una distanza “ non inferiore a 200 mt ”;
b) il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti.
Ad avviso del primo giudice, si tratta di parametri non solo immediatamente applicabili, ma anche oggettivamente ostativi all’istituzione della rivendita della controinteressata S.r.l. Toy, perché la rete del Comune di Castelvetro Piacentino (che conta 5.331 abitanti) è già satura per la presenza di n. 6 rivendite ordinarie, oltre a 3 patentini.
4. Per una completa ricostruzione dei rapporti tra le parti, va