Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-03-11, n. 202402300

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-03-11, n. 202402300
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202402300
Data del deposito : 11 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/03/2024

N. 02300/2024REG.PROV.COLL.

N. 00200/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 200 del 2020, proposto dai signori
EF AN, UR BI, MO AN, SS UC, UR LA, UC IA, BI IA, LO IN, CE AP, LI AN, RE RL, EA CH, RR RD, AR CI, EA RS, TA AN, CE LLTO, NC NO, TI CH, BI GI, RA RI, ZI ND, LO TO, RA RS, RO IC TE, RI OR, RO EL, IA NU, RI RL, NA AR IL, RO PO, NE PO, NI OM, MA UA, SS VA, AR IA VA, NC CC, rappresentati e difesi dall'avvocato Bernardo Neto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Campi Bisenzio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato SS Biamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pistoia 6;



nei confronti

IC-Società Cooperativa di Abitazione in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fausto Falorni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gian MA Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sezione prima, n. 00800/2019, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Campi Bisenzio e di IC-Società Cooperativa di Abitazione in Liquidazione Coatta Amministrativa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 marzo 2024 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per gli appellanti e per l’appellata IC- società cooperativa di abitazione in liquidazione coatta amministrativa gli avvocati Bernardo Neto e Fausto Falorni;

Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione del Comune di Campi Bisenzio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Gli appellanti chiedono la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sezione prima, n. 800 del 27 maggio 2019 che ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso da essi proposto avverso la deliberazione n. 18 del 24 gennaio 2017 con cui il Comune di Campi Bisenzio ha approvato il Piano di Massima Unitario 4.9b.

1.1 Con ricorso di primo grado i ricorrenti, proprietari di alloggi realizzati all’interno del P.E.E.P. “La Villa”, in Campi Bisenzio, impugnavano la delibera di Consiglio comunale di approvazione del Piano di Massima Unitario 4.9b presentato da IC - Società Cooperativa di Abitazione in Liquidazione Coatta Amministrativa (d’ora innanzi, IC) nella parte in cui prevedeva la trasformazione in aree edificabili di alcuni terreni destinati a verde pubblico dal P.E.E.P. “La Villa”.

1.2 Il TAR adito dichiarava il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse perché, nelle more della decisione, era intervenuta la delibera di Consiglio comunale n. 68 del 12 aprile 2018 di approvazione della variante al Regolamento Urbanistico che confermava il piano di massima contestato. Tale deliberazione (regolarmente pubblicata, come da avviso sul B.U.R.T. n. 22 del 30 maggio 2018) non era stata impugnata dai ricorrenti che non potevano conseguire utilità alcuna dalla decisione del gravame, in quanto proposto avverso una scelta urbanistica i cui effetti risultavano ormai assicurati dallo strumento urbanistico più recente.

2. Con l’appello in trattazione i ricorrenti chiedono la riforma della sentenza sulla base di due motivi di appello con cui deducono:

A) VIOLAZIONE DELL’ART. 112 C.P.C – OMESSA PRONUNCIA - VIOLAZIONE DELL’ART. 35 DEL CPA – ERRATA VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI RICORSO E ERRATA VALUTAZIONE DELL’INTERESSE DEI RICORRENTI ;

B) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 35 E 41 CPA-ERRONEA DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO SOTTO UN DIVERSO PROFILO E ERRONEA VALUTAZIONE DELLA DECORRENZA DEL TERMINE PER IMPUGNARE ATTI MODIFICATIVI DEL PEEP .

3. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Campi Bisenzio e la cooperativa IC che hanno eccepito l’inammissibilità dell’appello nonché la sua infondatezza nel merito. IC ha, altresì, eccepito il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti di alcuni ricorrenti che non hanno proposto appello nonché l’inammissibilità dell’appello proposto dal signor RD RR in quanto non figurante tra i ricorrenti di primo grado.

4. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive difese.

5. All’udienza di smaltimento del 6 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. In via preliminare, deve essere accolta l’eccezione di IC di inammissibilità dell’appello proposto dal signor RD RR che non figura tra i ricorrenti di primo grado.

6.1 Sul punto gli appellanti non hanno svolto difese né fornito chiarimenti: l’appello proposto dal signor RD deve, quindi, essere dichiarato inammissibile.

7. Premesso quanto sopra, l’appello è infondato nel merito, circostanza che, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, consente di prescindere dall’esame delle ulteriori eccezioni di inammissibilità formulate dalle parti appellate.

8. Con il primo motivo di appello i ricorrenti deducono che la sentenza impugnata, nel dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ha erroneamente interpretato sia il contenuto della delibera di Consiglio comunale del 12 aprile 2018 n. 68 che i motivi di ricorso proposti in primo grado.

8.1 Sotto il primo profilo, la delibera n. 68/2018 ha confermato non il PMU 4.9b, come ritenuto dal TAR, ma le previsioni dello strumento urbanistico generale aventi ad oggetto diverse aree soggette a piani attuativi e, per quanto interessa, anche gli immobili ricompresi nel PMU 4.9b, al solo fine di evitare la decadenza delle previsioni del Regolamento Urbanistico del 2004.

8.2 Sotto il secondo profilo e contrariamente a quanto sostenuto dal TAR, i ricorrenti nei primi tre motivi di impugnazione non hanno censurato “ le previsioni contenute nello strumento urbanistico ” relative all’area oggetto del PMU 4.9b, ma la violazione delle prescrizioni e degli obblighi di natura convenzionale previsti dalle convenzioni urbanistiche attuative del PEEP

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