Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-05-09, n. 202304679
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Testo completo
Pubblicato il 09/05/2023
N. 04679/2023REG.PROV.COLL.
N. 00866/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 866 del 2019, proposto da
Wind Tre s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tommaso Gulli, n.11;
contro
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici e Etnoantropologici per le Province di Siena e Grosseto e Arezzo, in persona dei legali rappresenti pro tempore, rappresenti e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Comune di Castiglione della Pescaia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gian Marco Grez in Roma, via Vittorio Emanuele II, n. 18;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 00947/2018, resa tra le parti, non notificata, con cui è stato respinto il ricorso R.G. 277/2015 proposto da Wind Telecomunicazioni s.p.a. per l'annullamento: a) del provvedimento prot. n. 32822 del 19.12.2014, successivamente pervenuto, con cui il Responsabile Pianificazione e Gestione Tecnica del Territorio del Comune di Castiglione della Pescaia, in relazione al nuovo progetto presentato da WIND per realizzare un impianto (alternativo a quello esistente ed oggetto di provvedimento di rimozione della Provincia di Grosseto) presso il depuratore comunale, in strada Provinciale del Padule, ha comunicato che “ a seguito del parere espresso dalla Commissione per il Paesaggio esperta in materi ambientale nella seduta del 4.12.2014, è stata adottata la determinazione di parere favorevole ma alle medesime condizioni di cui al precedente parere espresso sulla P.E. 2013/204/2013 in quanto si ritiene che con questo nuovo progetto non siano ottemperate le condizioni di cui al parere stesso medesimo ” ossia che il palo porta antenne venga abbassato di almeno 10 metri;
b) di tutti gli atti ad essa preordinati, connessi e/o consequenziali, ivi incluso il richiamato parere espresso dalla Commissione per il Paesaggio espresso nella seduta del 4.12.2014 limitatamente alle condizioni ivi imposte;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castiglione della Pescaia e del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2023 il Cons. A F e uditi per le parti gli avvocati G S e D F in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma " Microsoft Teams ";
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.La società Wind Tre s.p.a. (nel prosieguo anche “Wind Tre”), subentrata nella titolarità delle licenze ministeriali per la gestione ed erogazione di servizi di telefonia mobile in tecniche digitali DCS 1800 GSM 900 UMTS, nonché nella titolarità degli impianti delle rispettive Reti di telecomunicazioni, individuava un’area presso il depuratore comunale del Comune di Castiglione della Pescaia, ubicata in via Strada provinciale del Padule, per l’installazione dell’impianto al fine di garantire la continuità della copertura telefonica.
In data 24.9.2013, la società provvedeva a presentare al SUAP del Comune di Castiglione della Pescaia una prima istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 1.8.2013, corredata di tutta la documentazione prevista dall’art. 13 modello A. In seguito ad una richiesta di integrazione formulata dall’Ufficio edilizia privata del Settore Pianificazione e gestione del Territorio del Comune, nella quale si chiedeva di dimostrare ‘la compatibilità paesaggistica dell’intervento producendo elaborati fotografici e di simulazione fotografica da punti di vista pubblici e di pregio secondo le adiacenti zone vincolate paesaggisticamente e le visuali panoramiche individuate dal piano strutturale comunale’, la società provvedeva ad inoltrare, in data 8.11.2013, la documentazione occorrente, cui seguiva, il successivo 19.11.2013, anche un’integrazione cartacea.
In data 3.3.2014, la Commissione per il Paesaggio esprimeva parere favorevole, ma a condizione che, al fine di limitare l’impatto visivo, l’impianto venisse ridimensionato nell’altezza di almeno 10 mt., in modo tale che potesse mascherarsi con la vegetazione arborea presente.
Sulla scorta di tale parere e della relazione tecnico-illustrativa del 18.3.2014 del Responsabile del Procedimento Paesaggistico, la proposta veniva inviata alla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Siena e Grosseto. Quest’ultima esprimeva ‘ parere favorevole vincolante …a condizione che sia ridimensionata l’altezza dell’antenna di almeno dieci metri, in modo che la stessa possa essere mitigata dalla vegetazione circostante’ e, in data 23.4.2014, l’Area Pianificazione e Gestione Tecnica del Territorio – Ufficio Edilizia Privata del Comune di Castiglione della Pescaia provvedeva a rilasciare autorizzazione paesaggistica condizionata, ai sensi del d.lgs.42/2004 e ss.mm.ii n. 46 del 23.4.2014.
La società Wind Tre verificava che non era possibile ottemperare alla suddetta condizione, in quanto non si poteva ridurre l’altezza dell’impianto di almeno 10 metri, in sostanza dimezzandone la struttura, atteso che tale riduzione non avrebbe consentito il regolare funzionamento; pertanto provvedeva, in data 12.6.2014, a presentare una richiesta di revisione del parere ‘al fine di definire una soluzione che sia di compromesso tra l’esigenza tecnica di garantire idonea copertura e quella paesaggistica di produrre il minor impatto possibile’. In un secondo momento, su invito espressamente formulato dalla Commissione per il Paesaggio nella seduta del 30.6.2014, la quale aveva confermato il precedente parere, presentava, il 30.10.2014, una nuova istanza di autorizzazione paesaggistica, con allegato un nuovo progetto con una differente, più mitigata, soluzione costruttiva, ed una nuova relazione paesaggistica.
La Commissione per il Paesaggio comunicava il parere con nota del 19.12.2014 che, pur essendo favorevole, ribadiva le stesse condizioni precedentemente espresse, ossia che doveva essere ridimensionata l’altezza dell’antenna di almeno dieci metri, per mitigare l’impatto dell’impianto a mezzo della vegetazione circostante.
2. La società Wind Tre s.p.a. proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. per la Toscana avverso il parere e la nota dirigenziale che l’aveva recepito, limitatamente alla condizione apposta relativa alla riduzione dell’altezza dell’impianto, in quanto tale riduzione non avrebbe consentito la regolare erogazione del segnale e del servizio offerto all’utenza.
3. Il T.A.R. per la Toscana, con sentenza n. 947 del 29.6.2018, respingeva il ricorso.
4. Wind Tre s.r.l. ha appellato la suddetta pronuncia, prospettando le seguenti doglianze: “ 1. Error in iudicando – violazione di legge – insufficienza, erroneità e genericità della motivazione – violazione dell’art. 3 l. 241/1990 – Difetto di istruttoria – Travisamento dei presupposti in fatto e in diritto; 2. Error in iudicando – Violazione di legge – Violazione e mancata applicazione degli artt. 86 e 87 del d.lgs. 259/03 – Violazione dell’art. 3 L. 241/1990 – Eccesso di potere – Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – Difetto assoluto di motivazione e di istruttoria – Illogicità e contraddittorietà; 3. Violazione di legge – Violazione del d.lgs. 42/04, art. 146 – Eccesso di potere – Difetto di motivazione – Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione del giusto procedimento – Difetto assoluto di istruttoria; 4. Error in iudicando – Violazione di legge – Violazione e mancata applicazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, come introdotto dalla legge n. 15/05 – Eccesso di potere – Difetto assoluto di motivazione – Violazione e