Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-07-29, n. 201905327
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Testo completo
Pubblicato il 29/07/2019
N. 05327/2019REG.PROV.COLL.
N. 02627/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 2627 del 2012, proposto dalla curatela del fallimento della ANMAR S.r.l., in persona del curatore fallimentare avv. Laura Petruzzi, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Silvio Dodaro e con domicilio eletto presso il dott. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2,
contro
il Comune di Bitonto, in persona del Commissario straordinario Prefetto dott. Pasquale Minunni, rappresentato e difeso dall’avvocato Giacomo Valla e con domicilio eletto presso il dott. Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza n. 24,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari n. 1419/2011, resa tra le parti, concernente azione risarcitoria per mancata realizzazione opificio in area PIP (Piano degli insediamenti produttivi).
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bitonto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2019, il Cons. Giancarlo Luttazi e uditi per le parti l’avvocato Dario Gioia, per dichiarata delega dell’avvocato Giacomo Valla, e l’avvocato Francesco Silvio Dodaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto d’appello notificato al Comune di Bitonto il 27 marzo 2012 (data di spedizione) e depositato il 10 aprile 2012 la curatela del fallimento della ANMAR S.r.l. ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sede di Bari n. 1419 del 29 settembre 2011, la quale ha respinto, con condanna alle spese, il ricorso n. 146/2003 proposto dall’ANMAR contro il Comune di Bitonto per:
a ) l’accertamento del diritto della ricorrente (previa declaratoria, ove occorra, della nullità, inesistenza e/o improduttività degli obblighi assunti dall’ANMAR con atti rispettivamente del 29 giugno 2000 e del 24 aprile 2002, nonché dell’illegittimità del comportamento tenuto dall’Amministrazione intimata per aver ritardato, e non ancora concluso, il procedimento di assegnazione di aree) ad essere risarcita per avere il Comune di Bitonto ad essa impedito di realizzare un opificio industriale sul suolo di cui era proprietaria e, successivamente, assegnataria;
b ) la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata a risarcire alla società istante, per le causali di cui innanzi, la somma da accertare in corso di causa.
La sentenza appellata - respinte le eccezioni pregiudiziali di estinzione del giudizio (per sua irrituale riassunzione dopo l’interruzione per il fallimento della ricorrente) e di perenzione (per mancato deposito, nel biennio successivo alla riassunzione, di una nuova istanza di fissazione di udienza) - ha respinto il ricorso rilevando che la richiesta risarcitoria presentava gravi carenze istruttorie.
In proposito la sentenza ha rilevato testualmente, nel merito, quanto segue:
“… la ricorrente non ha dimostrato non solo il quantum del danno, ma neppure la sua esistenza ontologica.
3. Va da sé che nella misura in cui non è possibile stabilire se e quali danni, esattamente, la ricorrente abbia effettivamente subito, non è neppure possibile indagare quale sia l’origine degli stessi e se ed in che misura il comportamento tenuto dalla Amministrazione abbia contribuito a cagionarli.
4. A questo punto anche l’indagine relativa alla sussistenza dell’elemento della colpa in capo alla Amministrazione resistente diventa del tutto inutile, non sussistendo, comunque, gli estremi per accogliere la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente ”.
L’appello, ripercorsa la vicenda in fatto, ascrive all’appellata sentenza:
“ Violazione di legge (art.22 L. n.865/71; artt.l-2 L. n.241/90). Violazione dei limiti che l’Amministrazione si era autoimposta e degli atti già adottati. Violazione del principio di correttezza, buona fede, efficacia, speditezza, efficienza, economicità e buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione dell’affidamento. Violazione degli articoli 1256, 1463 e 2043 c.c .. Violazione delle regole processuali ex artt.63-64 c.p.a. nonché degli artt.2729-2697 c.c . ”.
Il Comune di Bitonto ha prodotto ricorso incidentale notificato in data 11 maggio 2012 (data di spedizione) e depositato il 15 maggio 2012, chiedendo che sia dichiarata l’improcedibilità del ricorso di primo grado con estinzione del giudizio e, in subordine, il rigetto dell’appello principale.
In esito ad avviso di perenzione consegnato il 18 aprile 2017 l’appellante ha depositato, in data 21 maggio 2017, istanza di fissazione di udienza ai sensi dell’articolo 82 del codice del processo amministrativo, e successivamente istanza di prelievo, corredata da sollecito del curatore del fallimento di definizione della controversia, sul rilievo che quest’ultima era ormai l’unica causa che precludeva la definizione della procedura concorsuale in atto.
Con memoria depositata il 2 maggio 2019 la ricorrente ha insistito per l’accoglimento dell’appello.
Con memoria depositata parimenti in data 2 maggio 2019 il Comune di Bitonto ha insistito per l’accoglimento delle proprie domande e per il rigetto dell’appello principale, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del giudizio.
L’appellante ha replicato con memoria depositata il 13 maggio 2019.
Il Comune di Bitonto ha a sua volta replicato con memoria depositata il 14 maggio 2019.
La causa è passato in decisione all’udienza del 4 giugno 2019.
DIRITTO
1.1 – L’eccezione pregiudiziale di estinzione del giudizio per sua irrituale riassunzione dopo l’interruzione per il fallimento della ricorrente, proposta in primo grado dal Comune di Bitonto e riproposta dal Comune nel ricorso incidentale, va respinta.
Rileva il Comune l’assenza, dopo l’interruzione per il fallimento della ANMAR, di un apposito atto notificato a tutte le parti nel termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo. Ciò ai sensi dell’articolo 24, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, vigente a quella data.
In proposito si osserva che - dichiarato il fallimento della ANMAR con sentenza del Tribunale di Bari n. 2 del 19 gennaio 2004 - il curatore si è costituito nel giudizio di primo grado con memoria depositata il 25 gennaio 2006.
Ciò ha concretato la fattispecie contemplata dagli articoli 299 e seguenti del codice di procedura civile, a sua volta espressamente richiamati dal citato articolo 24 della legge n. 1034/1971 invocato dal Comune, ove è previsto che il processo è interrotto dalla dichiarazione o notificazione dell’evento interruttivo (articolo 300, secondo comma del codice di procedura civile) “ salvo che avvenga la costituzione volontaria…. ” a norma del precedente articolo 299 (“ il processo è interrotto, salvo che coloro i quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente ”).
La mancata rituale notificazione nei termini di un atto di riassunzione in esito ad interruzione (articolo 24, secondo comma, della legge n. 1034/1971: “ Il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con