Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-09-28, n. 202005674

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-09-28, n. 202005674
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202005674
Data del deposito : 28 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/09/2020

N. 05674/2020REG.PROV.COLL.

N. 00602/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 602 del 2018, proposto dal signor T P, rappresentato e difeso dagli avvocati M C e M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M C in Roma, via Giovanni Antonelli, n. 49;

contro

i signori B J e K H, rappresentati e difesi dall’avvocato U L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

del Comune di Merano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via F. Confalonieri, n. 5;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO, n. 297/2017, resa tra le parti e concernente: concessione edilizia;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2020 tenuta come da verbale, il consigliere Bernhard Lageder;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il TRGA - Sezione autonoma di Bolzano accoglieva il ricorso n. 36 del 2017, proposto dai signori B J e K H – nella loro qualità di comproprietari per metà indivisa di una casa di abitazione in Merano, località Maia Alta, tavolarmente identificata dalla p.ed. 2712 in P.T. 1487/II C.C. Maia – avverso la concessione edilizia n. 384 del 7 dicembre 2016 rilasciata dal Comune di Merano in favore del controinteressato T P, relativa al risanamento energetico (ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 964 del 5 agosto 2014) dell’edificio residenziale p.ed. 2457 C.C. Maia, sito in località Maia Alta in posizione limitrofa a quello dei ricorrenti, in zona residenziale B6 di completamento.

Il TRGA adìto accoglieva, in particolare, il primo motivo – con il quale i ricorrenti avevano dedotta la violazione dell’art. 127 l. prov. n. 13/1997 (l. urb. prov.) e della deliberazione attuativa della Giunta provinciale n. 964 del 5 agosto 2014, secondo cui il presupposto della fruizione del bonus energetico di cubatura collegata al risanamento energetico di edifici è costituito dalla legittima preesistenza dell’edificio rispetto alla data del 12 gennaio 2005 –, in quanto nel caso di specie doveva escludersi la conformità dell’edificio del controinteressato al titolo edilizio conseguito il 2 dicembre 1968 dai suoi danti causa, con la conseguente inapplicabilità dell’ampliamento volumetrico, non fruibile in funzione di sanatoria delle parti costruite in difformità dal progetto assentito dal titolo edilizio.

Il TRGA annullava pertanto l’impugnata concessione edilizia, ponendo le spese di causa a carico solidale del Comune e del controinteressato.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello il controinteressato soccombente, deducendo i motivi come di seguito rubricati:

a) « Mancanza delle condizioni per l’azione, in particolare mancanza della titolarità di una posizione giuridica qualificata dei ricorrenti (artt. 24 e 125 Cost.) e mancanza dell’interesse ad agire dei ricorrenti ai sensi dell’art. 100 c.p.c.. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 35 CPA »;

b) « Errore, omessa valutazione di circostanze di fatto e di diritto, errata presupposizione di circostanze di fatto e di diritto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 127, comma 3, Legge Urbanistica Provinciale e rispettiva delibera della Giunta Provinciale n. 964 del 5 agosto 2014. Violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale ai sensi dell’articolo 1 del codice del processo amministrativo. Motivazione insufficiente/mancante, illogica e contraddittoria, perplessità in connessione con l’accoglimento del motivo di impugnazione 1 del ricorso di primo grado. Travisamento, apoditticità ed errata supposizione di circostanze di fatto ».

L’appellante chiedeva pertanto, in riforma dell’impugnata sentenza, la reiezione dell’avversario ricorso di primo grado, in rito e nel merito.

2. Costituendosi in giudizio, il Comune di Merano aderiva al secondo motivo d’appello, chiedendone l’accoglimento.

3. Si costituivano altresì in giudizio gli originari ricorrenti, contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone la reiezione.

4. All’udienza pubblica del 21 maggio 2020, tenuta come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. L’appello è infondato.

5.1. Destituito di fondamento è il primo motivo d’appello, di cui sopra sub 2.a).

In linea di diritto osserva il Collegio che secondo ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai fini dell’integrazione delle condizioni dell’azione della legittimazione e dell’interesse a ricorrere in materia di impugnazione di titoli edilizi da parte di terzi, non è sufficiente la sussistenza del requisito della mera vicinitas , ma occorre la positiva dimostrazione di un pregiudizio alla posizione di colui il quale insorge giudizialmente;
infatti, il sistema così disegnato è armonico rispetto alla disciplina disegnata anche dal codice civile e dalle norma integratrici, vedendo il vicino protetta la propria sfera giuridica attraverso la inderogabile disciplina dettata in materia di distanze, ma essendo lo stesso, laddove ipotizzi in suo danno un pregiudizio discendente da altre violazioni, onerato di dedurlo e provarlo (v., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. V, 15 dicembre 2017, n. 5908).

Ebbene, nel caso di specie in capo agli originari ricorrenti devono ritersi sussistenti entrambi gli elementi sopra delineati, integranti la situazione legittimante e l’interesse al ricorso, in quanto:

- i medesimi sono incontestatamente comproprietari di una casa di abitazione su un fondo limitrofo a quello dell’odierno appellante, nella stessa zona urbanisticamente qualificata come zona residenziale B6 di completamento;

- gli stessi sin dal giudizio di primo grado hanno allegato e provato che le opere di ampliamento autorizzate nel sottotetto dell’edificio dell’odierno appellante inciderebbero in senso gravemente pregiudizievole sull’insolazione, sull’illuminazione naturale degli interni e sulla visuale in direzione sud-ovest della loro casa di abitazione (v., in particolare, la memoria del 27 luglio 2017 depositata dinanzi al TRGA, contenente la rappresentazione fotografica simulata dello stato di fatto, nella visuale prospettica dal balcone del primo piano del loro edificio, quale risulterebbe dall’ampliamento in altezza e larghezza del sottotetto e dalla modifica della forma del tetto previsti dal progetto assentito con il gravato titolo edilizio), con ciò dimostrando il pregiudizio alla qualità abitativa del proprio edificio derivante dalla realizzazione delle opere assentite con l’impugnata concessione edilizia.

5.2. Privo di pregio è, altresì, il secondo motivo d’appello sub 2.b).

Il progetto di cui alla gravata concessione edilizia n. 384 del 7 dicembre 2016 prevede, in particolare, l’applicazione del bonus energetico di cubatura di cui all’art. 127, comma 3, l. urb. prov. che, nella versione applicabile ratione temporis , testualmente recita: « La Giunta provinciale promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, l’impiego di energie rinnovabili e la riqualificazione energetica, anche oltre i livelli minimi, nonché la riqualificazione urbanistica ed il miglioramento di aree urbane con funzioni eterogenee caratterizzate da fenomeni di degrado. Le misure rispettano le esigenze di tutela dei beni culturali, del paesaggio e dell’ambiente, le condizioni climatiche e locali, differenziando tra gli insediamenti di carattere urbano e rurale, e la necessità di integrare il sistema infrastrutturale. A tale scopo la Giunta provinciale disciplina possibilità edificatorie aggiuntive ed emana specifiche regolamentazioni sui contributi di concessione;
ciò anche in deroga alla presente legge e alla legge sull’edilizia abitativa agevolata nonché ai vigenti strumenti di pianificazione. Edifici già legalmente esistenti alla data del 12 gennaio 2005 o concessionati prima di tale data possono essere ampliati nell’ambito di una riqualificazione energetica in misura non superiore al 20 per cento della cubatura esistente. Sussistendo gli stessi presupposti, edifici residenziali possono essere comunque ampliati fino a 200 metri cubi. Con delibera della Giunta provinciale sono stabiliti ulteriori presupposti e le direttive di applicazione. Qualora nell’ambito dell’ampliamento vengano realizzate una ovvero più nuove abitazioni, le stesse sono soggette all’obbligo di convenzionamento ai sensi dell’articolo 79
».

L’art. 3 dell’allegato alla delibera della Giunta provinciale di Bolzano del 5 agosto 2014 n. 964 ( Direttive di applicazione del “bonus energia” ai sensi dell’art. 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 e successive modifiche ), per quanto qui interessa, dispone:

« 3. BONUS PER EDIFICI ESISTENTI. Per “edificio esistente” ai sensi delle presenti direttive si intende un edificio legalmente esistente dal 12 gennaio 2005 ovvero concessionato prima di tale data. Presupposto per usufruire del bonus energia è l’esistenza di una cubatura minima di almeno 300 m³ fuori terra dal 12 gennaio 2005, destinata già da tale data prevalentemente ad uso abitativo. La base di calcolo per la cubatura esistente è costituita dalla cubatura comprovata ovvero approvata alla data di cui sopra secondo le norme urbanistiche e gli strumenti di pianificazione allora vigenti. La cubatura esistente utilizzata per il calcolo del bonus energia non deve superare la cubatura ammissibile secondo gli strumenti di pianificazione vigenti. Non si può usufruire del bonus energia in zone individuate come “bosco”, “verde alpino”, “zona produttiva con particolare destinazione” o “zona produttiva”, fatto salvo quanto previsto per quest’ultima zona al punto 5) della presente delibera.

La cubatura ammissibile per gli edifici esistenti può essere aumentata fino al 31dicembre 2019 come segue:

Qualora attraverso l’intervento edilizio si ottenga un miglioramento dell’efficienza energetica complessiva dell’intero edificio da una classe Casa Clima inferiore ad almeno la classe Casa Clima C, ovvero qualora con la certificazione Casa Clima R si raggiunga un miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio, il bonus energia può corrispondere al 20% della cubatura esistente con la destinazione urbanistica “abitazione” ovvero “abitazione convenzionata” ed in ogni caso raggiungere 200 m c. Nel verde agricolo il bonus non deve essere superiore a 200 mc.

Nel caso in cui sia demolita più del 50% della cubatura esistente, può essere applicata soltanto la disciplina di cui al punto 2 delle presenti direttive.

Con la riqualificazione energetica l’altezza massima ammissibile prevista dallo strumento di pianificazione vigente può essere superata fino ad 1 metro.

Nel caso di recupero di sottotetti legalmente esistenti non abitabili, questi ultimi possono essere alzati nella misura assolutamente necessaria per raggiungere l’abitabilità, anche se in tal modo si supera la misura del bonus energia. La cubatura aggiuntiva può essere utilizzata solamente per il sottotetto e l’altezza massima ammissibile prevista dallo strumento di pianificazione vigente può essere superata fino ad 1 metro ».

Il riferimento, contenuto nella norma primaria, agli « edifici già legalmente esistenti alla data del 12 gennaio 2005 o concessionati prima di tale data », non può che intendersi nel senso che, ai fini dell’accesso al beneficio del bonus energetico di cubatura, l’edificio preesistente alla data rilevante del 12 gennaio 2005 deve essere conforme al titolo edilizio in ogni suo aspetto, per cui la fruizione deve ritenersi preclusa anche nei casi di difformità parziale. In tal senso depone non solo il senso letterale della disposizione normativa all’esame, laddove contempla gli « edifici legalmente esistenti », ma anche la correlativa ratio legis , non essendo stata introdotta una nuova forma di sanatoria, ma una misura premiale di ampliamento per edifici legalmente esistenti in funzione incentivante la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica.

A ciò si aggiunga che la disciplina attuativa di cui alla citata delibera provinciale n. 964/2014, in aderenza al tenore letterale e alla ratio della norma primaria, chiarisce che la base di calcolo per la cubatura esistente « è costituita dalla cubatura comprovata ovvero approvata » alla data del 12 gennaio 2005 « secondo le norme urbanistiche e gli strumenti di pianificazione allora vigenti », e consente il recupero di sottotetti « legalmente esistenti », con ciò esigendo la conformità dell’edificio a un titolo edilizio legittimamente rilasciato.

È, pertanto, destituito di fondamento l’assunto dell’appellante, per cui ai fini della fruizione del beneficio in oggetto sarebbe sufficiente il mero dato di fatto del rilascio di un titolo edilizio, mentre irrilevante sarebbe l’eventuale difformità dell’edificio preesistente al 12 gennaio 2005 dal progetto assentito nel 1968, ponendosi siffatta tesi difensiva in contrasto con il tenore letterale e la ratio ispiratrice della normativa premiale all’esame.

Ebbene, nel caso di specie deve ritenersi incontrovertibilmente comprovato che l’edificio preesistente al 12 gennaio 2005 solo in parte era stato realizzato legittimamente, mentre in parte era stato realizzato illegittimamente e in difformità dal progetto approvato nel 1968, risultando – per quanto qui interessa – in particolare non osservata l’altezza assentita dell’edificio, il quale è stato sopraelevato illegittimamente con la conseguente non conformità al titolo edilizio anche del correlativo sottotetto (v. sul punto, in particolare, i seguenti documenti: la nota del Comune di Merano del 7 settembre 2016, puntualmente citata dalla sentenza di primo grado, formulata in replica alle osservazioni degli originari ricorrenti nella lettera del 16 agosto 2016;
il rilievo effettato dal geom. M su incarico del Comune di Merano nell’anno 2012, sub doc. 23 del fascicolo degli originari ricorrenti;
la documentazione tecnica allegata al progetto presentato dello stesso appellante T, sub doc. 20, tavola 1.02, ove nella sezione A-A si legge testualmente: « Die widerrechtlich errichtete Dacherhöhung wird bei der energetischen Sanierung abgebrochen » - traduzione: « L’innalzamento illegittimo del tetto viene demolito in sede di riqualificazione energetica »).

Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite al giudizio il TRGA ha pertanto correttamente escluso la legittimità della gravata concessione edilizia, difettando il presupposto della conformità al titolo e alla normativa urbanistico-edilizia dell’edificio rispettivamente del sottotetto preesistenti, e non essendo il bonus energetico utilizzabile a fini di sanatoria, mancando in tal senso una specifica previsione normativa.

5.3. Per le esposte ragioni, di natura assorbente, l’appello è da respingere, con conseguente conferma dell’impugnata sentenza.

6. In applicazione del criterio della soccombenza, la parte appellante e il Comune di Merano devono essere condannati a rifondere agli originari ricorrenti e odierni appellati le spese del presente grado di giudizio, come liquidate nella parte dispositiva.

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