Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-07-08, n. 202205687
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Pubblicato il 08/07/2022
N. 05687/2022REG.PROV.COLL.
N. 01071/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1071 del 2018, proposto da Azienda Agricola Benatte Oppioli di Romani F S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabiola Trombetta in Roma, via degli Anemoni 6/Sc;
contro
Agea, Politiche Agricole, Aima - Azienda Stato Inter. Mercato Agricolo in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lombardia, Caseificio Sociale La Motta S.r.l., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 07099/2017, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea e di Politiche Agricole e di Aima - Azienda Stato Inter. Mercato Agricolo in Liquidazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 maggio 2022 il Cons. S Z e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.A sostegno dell’appello la parte espone le seguenti circostanze:
- è una Società avente quale oggetto sociale l’attività di coltivazione di fondi agricoli nonché tutte le attività connesse a tale coltivazione ivi compreso la produzione e la vendita di latte bovino;
- la Comunità europea, nell’ambito delle competenze di politica agraria limita la produzione di latte bovino e per raggiungere questo obiettivo ha assegnato a ciascuno Stato membro un limite massimo quantitativo di produzione annua denominato “ Q.G.G. ”, ovvero “ quantitativo globale garantito ” da suddividere fra i vari produttori nazionali, con un quantitativo di riferimento individuale, che andava aggiornato;
- il singolo produttore, il quale commercializzava il latte bovino oltre il proprio Q.R.I., era assoggettato al pagamento di un disincentivo economico, detto “ prelievo supplementare ”;
- l’appellante nella campagna 2000/2001, non avrebbe rispettato la propria Q.R.I. e quindi, con l’atto impugnato, venivano applicate le multe corrispondenti alle quote latte in eccesso.
Avverso l’atto di prelievo l’appellante proponeva ricorso, che veniva rigettato dalla sentenza appellata. Quest’ultima, nella sua prospettazione, è affetta dai seguenti motivi di illegittimità: a) nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia su tutti i motivi di doglianza ed eccepisce il difetto di motivazione;b) carenza, contraddittorietà, illogicità e comunque infondatezza in fatto ed in diritto della motivazione ed il difetto di motivazione. Mancata motivazione dell’omesso rinvio alla Corte Costituzionale per l’incostituzionalità degli artt. 2 e 3 del D.L. n. 411 dell’1 dicembre 1997, conv. L. n. 5/1998 e art. 1 D.L. n. 43 dell’1 marzo 1999, conv. con L. n. 118/199 in relazione agli artt. 3, 41 e 97 della Carta Costituzionale.
2. Si costituiva l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
DIRITTO
3. Possono essere valutati unitariamente il primo motivo di appello– che si rivolge all’omessa valutazione dei motivi di impugnazione del primo grado, ed il secondo, che richiama i primi due motivi del ricorso originario, dal momento che entrambi riferiscono le doglianze ai criteri di determinazione delle quote di prelievo supplementare dovute dall’appellante.
3.1. Sono entrambi infondati, il primo per derivazione.
Questo Collegio infatti, con riguardo all’inattendibilità dei dati posti a fondamento della determinazione, non può che richiamare la propria giurisprudenza che, da epoca oramai risalente (sentenza n.3464 del 2014 della terza Sezione) ha escluso, con riferimento agli stessi fatti dedotti dall’appellante, o comunque a fatti analoghi, che siffatte contestazioni generiche - che si limitano a criticare i metodi seguiti ed ad evidenziare, senza puntualmente contestualizzare singole censure con riferimento ai fatti di causa ed alla pretesa controversa - non sono idonee ad inficiare i presupposti di fatto sulla cui base è stato determinato il debito qui in discussione.
In altre parole, l’emersione di vizi - sommariamente enunciati, e desumibili anche da accertamenti “altri”, non interni all’amministrazione procedente o comunque non fatti propri da quest’ultima - dalle attività di determinazione delle quote che hanno preceduto le singole richieste formulate ai produttori, a loro volta asseritamente derivanti da irregolarità compiute dagli organi accertatori, non possono, stanti queste caratteristiche, invalidare i complessivi esiti cui Agea è pervenuta anche con riguardo ai fatti oggetto del presente processo.
Invero altro è contestare puntualmente un debito, altro è criticare una generale metodica di accertamento, senza precisare in qual modo e misura, la sua eventuale inesattezza, e la (supposta) inattendibilità dei dati acquisiti, abbiano avuto significativo riverbero sull’an e sul quantum dovuto
La citata giurisprudenza, peraltro, riconosce al sistema di accertamento delle quote di essere stato caratterizzato, soprattutto nel primo periodo, da una per certi versi spiegabile farraginosità – che ha reso necessari reiterati interventi correttivi con modifiche conseguenti – sistema che, ciò nonostante, non è mai stato ritenuto, per questo solo motivo, illegittimo in sede comunitaria. Questo non impeccabile funzionamento del sistema di verifica è stato verosimilmente causato da una serie di fattori, non da ultimo dalla cooperazione che, almeno in un primo tempo, era richiesta agli stessi produttori, onerati di apposite autodichiarazioni, che le hanno rese non sempre in modo preciso, e talvolta, addirittura fraudolento.
Questo ha condotto la pressoché unanime giurisprudenza ad accettare un minimo margine di provvisorietà nei dati emergenti dall’accertamento, con possibilità di aggiustamenti in itinere. Orientamento, quest’ultimo, dal quale non vi è motivo di discostarsi in questa sede, attesane la coerenza e la continuità.
Tutti questi elementi in definitiva conducono a ritenere che, in assenza di prove certe idonee a confutarne analiticamente gli approdi, i risultati cui l’amministrazione è pervenuta con riferimento alle somme dovute dall’appellante non possono essere né caducati né annullati.
3.2. Quanto al sub-argomento veicolato sempre nel secondo motivo di appello col quale si fa valere la violazione dell’art.4 comma 2 della legge n.468 del 1992 e dell’art.1 del Regolamento CEE 3950 del 1992, si osserva che, sul punto, la Corte giustizia UE (sez. VI , 25/03/2004 n. 480) ha sostenuto che “ Gli art. 1 e 4 del regolamento (Cee) del Consiglio 3950/92 (che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari), nonché gli art. 3 e 4 del regolamento (Cee) della Commissione 536/93, (che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari), devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che a seguito di controlli uno Stato membro rettifichi i quantitativi di riferimento individuali attribuiti ad ogni produttore e conseguentemente ricalcoli, a seguito di riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, i prelievi supplementari dovuti, successivamente al termine di scadenza del pagamento di tali prelievi per la campagna lattiera interessata ”, il che, evidentemente, smentisce le allegazioni di parte appellante che fonda, anche implicitamente, la rilevanza del motivo sulle esigenze di programmazione aziendale dei produttori, che sono invece, evidentemente ritenute dalla riferita giurisprudenza recessive rispetto all’effettività del diritto europeo.
Né può dimenticarsi che anche la Corte Costituzionale, con la decisione n. 272 del 7 luglio 2005 ha ritenuto "Non fondate le q.l.c. dell'art. 1 commi 3 e 4 d.l. 1 marzo 1999 n. 43, conv., con modificazioni, in l. 27 aprile 1999 n. 118, censurato, in riferimento agli art. 3, 5, 117 e 118 cost., in quanto attribuirebbe all'Aima il potere di aggiornamento dei quantitativi individuali in violazione delle competenze regionali e per di più con effetto retroattivo. Il potere di aggiornamento dei quantitativi individuali - attribuito in via transitoria all'Aima - ai fini dell'esecuzione della compensazione nazionale, si giustifica, sul piano costituzionale, per l'esigenza di perseguire interessi territorialmente infrazionabili, mentre rientra nella discrezionalità del legislatore nazionale determinare le concrete modalità di gestione delle funzioni assegnate all'Aima nei limiti in cui le stesse siano strettamente funzionali al raggiungimento delle suddette finalità, senza che assuma rilievo la natura retroattiva di talune previsioni, in quanto le stesse si giustificano, in ossequio alle prescrizioni comunitarie e di quanto già riconosciuto dalla Corte di giustizia, alla luce della necessità di adeguare i quantitativi individuali e il sistema di compensazione alle risultanze delle verifiche svolte dagli organi a ciò preposti".
3.3. Evidentemente queste risultanze dimostrano anche la manifesta infondatezza della sollevata questione di illegittimità costituzionale della legislazione nazionale compendiata nelle leggi n.5 del 1998 e n.118 del 1999
4. Infine alcun rilievo può avere, sulla presente controversia, la sentenza della Corte di Giustizia U.E., sez. VII, del 27 giugno 2019 nella causa C-348/18, segnalata nella memoria di replica del 25 febbraio del 2022 dell’appellante, dal momento che il vizio individuato dalla Corte –che riguardava non i criteri di determinazione del supplemento dovuto a titolo di esubero quote-latte, ma l’ordine di priorità nei rimborsi – non era stato oggetto di specifica contestazione nel presente procedimento.
5. L’appello va conclusivamente respinto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.