Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-05-04, n. 202002824

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-05-04, n. 202002824
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202002824
Data del deposito : 4 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/05/2020

N. 02824/2020REG.PROV.COLL.

N. 02059/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2059 del 2011, proposto dal Comune di Corridonia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato G C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L Anelli in Roma, via della Scrofa, 47,

contro

- la Provincia di Macerata, non costituita in giudizio;
- i signori N C e G S, rappresentati e difesi dall’avvocato G B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G B in Roma, via Filippo Corridoni, 15, scala B;

nei confronti

del signor G Cradini, non costituito in giudizio,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 153/2010, resa tra le parti, concernente l’approvazione della revisione del PRG.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori N C e G S;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 21 aprile 2020, il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e dati per presenti, ai sensi dell’art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 gli avvocati G C e G B;


FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. I, con sentenza 26 marzo 2010, n. 153, ha accolto il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, proposto dalle attuali parti appellate, signori N C e G S, per l’annullamento in parte qua della deliberazione del Consiglio Comunale 9 dicembre 2008, n. 86, con cui veniva definitivamente approvata la revisione del PRG.

Secondo il TAR, sinteticamente:

- la scelta pianificatoria è illegittima nella parte in cui prevede un comparto di espansione, la cui edificabilità è peraltro circoscritta ad un area di circa 5.000 mq, ubicata all’interno di una vasta area produttiva di completamento di circa 40.000 mq. già edificata e urbanizzata, ubicata sullo stesso lato stradale del comparto in esame. La zona è altresì edificata e urbanizzata anche sul lato opposto della strada, occupata dal grande impianto sportivo che comprende l’Ippodromo Martini;

- al riguardo, va ricordato l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (a partire da Consiglio di Stato, Ad. Plen. 6 ottobre 1992, n. 12), secondo cui è illegittimo il diniego di concessione edilizia fondato sulla rilevata carenza di un piano di lottizzazione, anche se richiesto dal piano regolatore, quando l’area sia integralmente urbanizzata;

- colgono nel segno i ricorrenti quando denunciano che l’operazione altro non rappresenta che un mezzo per reperire standard urbanistici di carattere generale per scopi diversi da quelli connessi con l’attuazione del comparto D3-PF;
comparto che, sempre come denunciano gli stessi ricorrenti, effettivamente mal si concilia con l’esistente edificazione circostante;

- il ricorso va quindi accolto nei limiti sopraindicati, con conseguente annullamento della previsione urbanistica riguardante l’intero comparto D3-PF poiché oggetto di una valutazione unitaria che l’Amministrazione comunale dovrà rinnovare;

- se l’obiettivo prioritario del Comune è quello di reperire un parcheggio pubblico a servizio dell’impianto sportivo acquisendo l’area dei ricorrenti, allora potrà, ricorrendone i presupposti, utilizzare gli strumenti pubblicistici mediante apposizione del vincolo preordinato all’esproprio nelle forme di legge e fornendo la dovuta motivazione con previsione del corrispondente indennizzo, fino a giungere all’esproprio del bene.

Il Comune appellante contestava la sentenza del TAR, eccependone l’erroneità.

Si costituivano le parti appellate, chiedendo il rigetto dell’appello.

All’udienza pubblica del 21 aprile 2020 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Ritiene il Collegio, preliminarmente, di dover respingere l’istanza, formulata dal Comune appellante, di trattazione congiunta con il ricorso in appello R.G. n. 495-2017, atteso che quest’ultimo è afferente a vicenda solo indirettamente connessa con quella che qui occupa, in cui il Comune ha impugnato l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia a favore degli stessi appellati per la prosecuzione di attività di smaltimento rifiuti esercitata su parte dell’area che qui interessa.

Tale vicenda, a tutto voler concedere, può essere influenzata dall’esito del presente giudizio, ma non incide in senso inverso, nel senso che la soluzione della causa del 2017 non influenza la decisione della causa oggi in esame.

2. Nel merito, il Collegio rileva che l’Amministrazione appellante ha documentato in modo adeguato – senza essere specificamente smentita ex adverso – che l’area per cui è causa non costituiva “lotto intercluso” né versava in una condizione di urbanizzazione, primaria e secondaria, tale da rendere illegittima, la previsione con cui il PRG impugnato prevede un comparto unitario individuato con le sigle D3/FP;
esso riguarda zone produttive di espansione a destinazione terziaria.

Come chiarisce, infatti, l’art. 19.8 delle NTA le destinazioni di zona sono esattamente le seguenti: “ Sono consentite tutte le attività terziarie (commerciali, direzionali e turistico- ricettive) nel rispetto dei parametri di inquinamento acustico previsti per le zone residenziali. E' consentita la destinazione d'uso residenziale nella misura massima del 35% del totale espresso in termini volumetrici ”.

Come emerge dalla relazione redatta dal UTC, ai fini dell’effettiva e corretta urbanizzazione dell’area, il comparto necessita delle seguenti opere e standard:

- opere a rete (all’interno del comparto – pubblica illuminazione);

- parcheggio pubblico;

- verde pubblico;

- strada pubblica di accesso al parcheggio.

Emerge, quindi, l’evidente insufficienza del grado di urbanizzazione e la necessità di realizzazione delle opere e degli standard sopra indicati, il che confuta la tesi di fondo formulata dalle parti ricorrenti in primo grado.

Inoltre, la superficie necessaria per standard a parcheggi e verde, come emerge sempre dalla relazione dell’UTC, richiede mq.

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